Art. 6 
 
 
               Rafforzamento della funzione statistica 
                e del monitoraggio dei conti pubblici 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589  dall'articolo  1
della Legge n. 296 del 27 dicembre  2006  (Legge  Finanziaria  2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti  dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea (( e )) si applicano  anche
alle  Fondazioni,  Associazioni,  Aziende  speciali,  Agenzie,   Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma  di  societa'  o  consorzio,  controllati  da   amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo  si  deve  intendere  la  capacita'  di
determinare la  politica  generale  o  il  programma  di  una  unita'
istituzionale,  se  necessario  scegliendo  gli  amministratori  o  i
dirigenti. 
  2.  Le  modalita'  di  effettuazione   della   trasmissione   delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili  alla  banca
dati della amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con  apposito  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'Istat. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   da   altre   disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla  vigente  normativa
al Dipartimento della funzione  pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale  partecipazione  pubblica,
diretta  o  indiretta,  con  riferimento   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto. 
  4. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le
Province allegano al rendiconto della gestione una  nota  informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso  il  Comune  o  la  Provincia
adottano  senza  indugio,   e   comunque   non   oltre   il   termine
dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ((ai  commi  da   5   a   9))   sono
prioritariamente dirette a garantire  la  puntuale  applicazione  dei
criteri  di  contabilita'  nazionale  relativi  alle   modalita'   di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in  base  ai  quali  le
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in  cui  il
bene capitale entra nella disponibilita'  dell'acquirente  o,  per  i
beni  prodotti  secondo  contratti  pluriennali,  al  momento   della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori. 
  6. Nelle more dell'attuazione della delega  prevista  dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la  rilevazione  puntuale  dei  costi,  effettuata   anche   mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le  informazioni  di  cui  al
comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  tutte  le  Amministrazioni
centrali dello Stato,  incluse  le  articolazioni  periferiche,  sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini  delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto  di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di  ciclo  passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 
  7. Le Amministrazioni di cui al comma 6  potranno  fruire,  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,  196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione. 
  8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire  le
informazioni necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
comma 5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT, sono  definite  le  modalita'  di  contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma. 
  9. Con riferimento alle opere che  abbiano  avuto  rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in  corso,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ricognizione e  la  raccolta  di  informazioni  relative  alle  opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  di  cui  al  periodo  precedente  sono  in  particolare
individuati   gli   enti   interessati    alla    ricognizione,    le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni. 
  10. Nelle more del riordino della  disciplina  della  gestione  del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio  2013-2015,
il dirigente responsabile della  gestione,  in  relazione  a  ciascun
impegno assunto sui  capitoli  di  bilancio  di  propria  pertinenza,
relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire
dall'esercizio finanziario  2013,  ha  l'obbligo  di  predisporre  un
apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina  e
paga le  spese,  da  aggiornare  con  cadenza  mensile.  A  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attivita'
propedeutiche all'avvio  della  sperimentazione  di  cui  al  periodo
precedente. 
  11. Il piano  finanziario  dei  pagamenti  indica,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito  e  l'esatta  individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli  e  dai  documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione. 
  12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto  acquisito  dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,  ovvero  le  fatture
regolarmente emesse. 
  13. Al fine di consentire  la  corretta  imputazione  all'esercizio
finanziario di competenza economica delle  spese  dei  Ministeri  che
hanno  dato  luogo  a  debiti   non   ancora   estinti   relativi   a
somministrazioni,   forniture   e    appalti,    mediante    l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori  bilancio,  da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti   il   diritto    acquisito    dal    creditore,    quali
prioritariamente i  provvedimenti  di  approvazione  degli  stati  di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 
  14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti((, nel  corrente  esercizio
finanziario e in quello successivo, anche  nelle  more  dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10,)) con decreto del  Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei  conti,  in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa  fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
  15. Le somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,  relative  ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente  non  impegnate  alla
chiusura  dell'esercizio,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Le
stesse, con l'esclusione di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di
spese permanenti ed a fondi da ripartire,  sono  reiscritte,  con  la
legge di  bilancio,  nella  competenza  dell'esercizio  successivo  a
quello terminale dell'autorizzazione medesima.  Qualora  dette  somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi  a  quello  di  prima
iscrizione in bilancio della spesa,  la  relativa  autorizzazione  e'
definanziata  per  i  corrispondenti  importi.   ((Delle   operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data  apposita  evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione.)) 
  ((15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni
effettuate,  in  applicazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  sono  esclusi  i  contributi  in
conto  capitale  assegnati  dalla  legge   direttamente   al   comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti  ministeriali
di attuazione.)) 
  16. In via sperimentale ((per gli esercizi  2013,  2014  e  2015,))
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge  di
bilancio gli stanziamenti di  competenza  possono  essere  rimodulati
negli  anni  ricompresi  nel  bilancio  pluriennale,  ((assicurandone
apposita evidenza,)) nel rispetto del limite complessivo della  spesa
autorizzata, per  adeguarli  alle  corrispondenti  autorizzazioni  di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi  del
comma 10. 
  17.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  nelle   more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio di cui  al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  18. I termini previsti nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  sono  prorogati
rispettivamente come segue: 
  a) all'articolo 1, comma 4, il termine  del  «28  giugno  2012»  e'
prorogato al «27 luglio 2012»; 
  b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il  termine  del  «31
luglio 2012» e' prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo  periodo,
il termine del «31 agosto 2012» e' prorogato al «28 settembre 2012»; 
  c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre  2012»  e'
prorogato al «31 ottobre 2012»; 
  d) all'articolo 3, comma 7, il termine del  «31  ottobre  2012»  e'
prorogato al «30 novembre 2012; 
  e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012»  e'  prorogato
al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre 2016» e' prorogato al
«1° dicembre 2016». 
  19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera  f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze((,  sentite
le regioni interessate)). 
  20. All'articolo l della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici  sono  limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno  quattro
istituzioni.»; 
  b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
  «616-bis.  I  revisori  di  cui  al  comma  616  sono  tenuti  allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello  per  i  fondi
europei, nonche' (( a )) ogni altra verifica  e  controllo  richiesti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dell'economia e delle finanze.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 587, 588 e 589  dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "  587.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno   le
          amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali  sono
          tenute a  comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito
          supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
          l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
          totale   o   parziale   partecipazione   da   parte   delle
          amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale,  la
          misura  della  partecipazione,  la   durata   dell'impegno,
          l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per  l'anno
          sul   bilancio   dell'amministrazione,   il   numero    dei
          rappresentanti   dell'amministrazione   negli   organi   di
          governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
          essi spettante. 
              588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei
          dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di  somme
          a  qualsivoglia  titolo   da   parte   dell'amministrazione
          interessata a favore del consorzio o della  societa',  o  a
          favore dei propri rappresentanti negli  organi  di  governo
          degli stessi. 
              589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai commi 587 e 588 una cifra pari alle  spese  da  ciascuna
          amministrazione  sostenuta  nell'anno  viene  detratta  dai
          fondi   a   qualsiasi   titolo    trasferiti    a    quella
          amministrazione dallo Stato nel medesimo anno." 
              Per il riferimento al testo del  comma  3  dell'art.  1
          della legge  n.  196  del  2009  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo del'art. 13 della citata  legge  n.
          196 del 2009: 
              "Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati." 
              Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge  n.
          196 del 2009: 
              "Art. 40 Delega al Governo per il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) revisione delle missioni in relazione alle  funzioni
          principali  e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la   spesa
          pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
          e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; 
              b)  revisione  del  numero  e   della   struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
              1)  l'univoca  corrispondenza  tra  il  programma,   le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
              2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad  un
          unico centro di responsabilita' amministrativa; 
              3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
          di secondo livello; 
              c) revisione degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
              d) revisione, per l'entrata,  delle  unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
              e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
          rendicontazione,  delle   azioni   quali   componenti   del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
              f) previsione che le nuove  autorizzazioni  legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
              g) introduzione della  programmazione  triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
              g-bis) introduzione in via sperimentale di un  bilancio
          di genere, per la valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
              h)  introduzione  di  criteri  e   modalita'   per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
              i)  adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di   spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
              l) riordino delle norme che  autorizzano  provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
              m)  accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e   speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
              n) affiancamento, a fini  conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
              o) revisione del  conto  riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
              p)  progressiva  eliminazione,  entro  il  termine   di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
              q) previsione  della  possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "2. Il comma 302 dell'art. 1 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso art. 1 sono soppresse  le  parole:  «e  quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' art. 8 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42, in materia di  federalismo  fiscale,  non  si  tiene
          conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
          periodo  del  presente  comma.  I  trasferimenti  erariali,
          comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,  dovuti  alle
          province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di  300
          milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a  decorrere
          dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          con popolazione superiore a 5.000  abitanti  dal  Ministero
          dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno  2011
          e di 2.500 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2012.  Le
          predette riduzioni  a  province  e  comuni  sono  ripartite
          secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali  e  recepiti  con  decreto
          annuale del Ministro  dell'interno,  secondo  principi  che
          tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
          il rispetto del patto di stabilita' interno,  della  minore
          incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
          alla spesa corrente  complessiva  e  del  conseguimento  di
          adeguati  indici  di  autonomia  finanziaria.  In  caso  di
          mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali entro il termine di novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e per gli anni successivi al  2011  entro
          il  30  settembre  dell'anno  precedente,  il  decreto  del
          Ministro  dell'interno  e'   comunque   emanato   entro   i
          successivi  trenta  giorni,  ripartendo  la  riduzione  dei
          trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
          attuazione dell' art. 11 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
          in materia di federalismo fiscale, non si  tiene  conto  di
          quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e  nono  periodo
          del presente comma." 
              Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  recante
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  35  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
              "Art. 35 Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
          l'estinzione dei  debiti  pregressi  delle  amministrazioni
          statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica 
              1. Al fine  di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
              a) i fondi speciali per  la  reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono
          integrati  rispettivamente  degli  importi  di  euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; 
              b) i crediti di cui al  presente  comma  maturati  alla
          data del  31  dicembre  2011,  su  richiesta  dei  soggetti
          creditori, possono essere estinti, in luogo  del  pagamento
          disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
          anche mediante assegnazione di titoli di Stato  nel  limite
          massimo di 2.000 milioni di euro.  L'importo  di  cui  alla
          presente   lettera    puo'    essere    incrementato    con
          corrispondente riduzione degli importi di cui alla  lettera
          a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono  stabilite
          le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
          assegnazione nonche' le modalita' di versamento  al  titolo
          IV dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  fronte  del
          controvalore dei titoli di Stato  assegnati,  con  utilizzo
          della medesima contabilita' di  cui  alla  lettera  a).  Le
          assegnazioni dei titoli di cui alla  presente  lettera  non
          sono computate nei limiti delle emissioni nette dei  titoli
          di Stato indicate nella Legge di bilancio." 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
          maggio 2012: 
              "Art. 1 
              1.  I  soggetti  titolari  dei   crediti   connessi   a
          transazioni commerciali relative alla fornitura di  beni  e
          servizi, come  definiti  ai  sensi  del  comma  3,  il  cui
          ammontare,  al   netto   degli   interessi,   non   risulta
          complessivamente inferiore ad  euro  1.000,  che  intendono
          avvalersi della facolta' prevista dalla lettera b), comma 1
          dell'art. 35 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          possono richiedere, con apposita  domanda,  da  indirizzare
          all'Amministrazione  statale   che   ha   usufruito   della
          fornitura ed ha  assunto  il  relativo  impegno  contabile,
          l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione  di
          titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve  essere
          presentata dalla societa' incorporante o  risultante  dalla
          fusione. 
              2. Ai fini della determinazione del limite  di  cui  al
          comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli  si  deve
          far  riferimento  all'importo  del  credito  al  netto   di
          eventuali  rimborsi  o  compensazioni  parziali  o  totali,
          eventualmente gia' ottenuti o effettuate. 
              3. Ai fini della richiesta di cui al  precedente  comma
          1,  si  intendono  per  crediti  connessi   a   transazioni
          commerciali relative alla fornitura di beni e  servizi,  le
          somme dovute da amministrazioni statali  per  forniture  di
          beni e servizi gia' avvenute, per le quali non si e' ancora
          verificato  il  pagamento  e  che  hanno  generato  residui
          passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui
          perenti ai  fini  amministrativi  iscritti  sul  conto  del
          patrimonio ai sensi della normativa vigente.  Il  pagamento
          di  dette  somme  non  deve  comportare  un   peggioramento
          dell'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale.  Pertanto,  ai
          fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni
          commerciali sono individuabili,  secondo  i  criteri  della
          contabilita' nazionale, nell'ambito delle spese per consumi
          intermedi delle Amministrazioni dello Stato. 
              4. Le domande  devono  essere  presentate,  secondo  le
          modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3, entro  il
          28 giugno 2012, al Ministero debitore." 
              "Art. 3 
              1. Gli uffici  dell'amministrazione  statale  debitrice
          verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno  contabile  e
          rilevano l'importo del credito esistente  che  puo'  essere
          estinto  mediante  assegnazione   di   titoli   di   Stato,
          verificando  la  persistenza  delle  situazioni  giuridiche
          soggettive  e  l'effettiva   sussistenza   dei   prescritti
          requisiti di liquidita' ed esigibilita'; procedono  inoltre
          alla verifica  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   art.   48-bis
          (Disposizioni     sui     pagamenti     delle     pubbliche
          amministrazioni)  ed  al  relativo  regolamento   attuativo
          adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio  2008,  n.
          40. 
              2. Gli uffici di cui al comma 1 del  presente  articolo
          ordinano i crediti che  presentano  i  suddetti  requisiti,
          secondo il seguente ordine di precedenza: 
              a) per anno, a partire dal meno recente; 
              b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la  data  del
          titolo che da' diritto al pagamento; 
              c) nell'ambito della stessa data, secondo  gli  importi
          meno elevati. 
              3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario,
          verificano altresi'  la  relativa  iscrizione  delle  somme
          impegnate nel conto dei  residui  passivi  e  producono  le
          liste dei crediti da estinguere  mediante  assegnazione  di
          titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al  31
          dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione,  per  i
          quali deve essere specificamente  indicata  la  partita  di
          riferimento  nell'anagrafe  dei  residui  passivi  perenti.
          Ciascuna delle predette liste deve contenere,  per  ciascun
          richiedente: 
              a) i dati dell'istanza; 
              b) l'ammontare del credito spettante complessivo; 
              c) l'ammontare  del  credito  spettante  da  rimborsare
          mediante titoli di Stato; 
              d) l'ammontare  del  credito  spettante  da  rimborsare
          mediante le procedure ordinarie; 
              e) gli estremi del decreto di  impegno  e  la  relativa
          data di emanazione; 
              f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo  stato
          di previsione del bilancio dello Stato, sul quale e'  stato
          effettuato l'impegno stesso; 
              g) il giustificativo di spesa; 
              h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti). 
              4. I suddetti uffici trasmettono le  liste  di  cui  al
          comma 3, sottoscritte dal titolare dell'ufficio,  aggregate
          in modo tale che i singoli crediti  siano  raggruppati  per
          banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio  2012  ai
          coesistenti  Uffici  centrali   del   bilancio.   L'Ufficio
          centrale del bilancio verifica l'iscrizione delle somme nel
          conto dei residui  passivi  al  31  dicembre  2011,  ovvero
          accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte
          nell'anagrafe  dei  residui   perenti   e   le   situazioni
          giuridiche soggettive perfezionate  riferibili  a  soggetti
          terzi  rispetto  all'amministrazione.   Qualora   l'Ufficio
          centrale del bilancio rilevi l'esistenza  di  irregolarita'
          non    considerate    dall'ufficio     dell'amministrazione
          debitrice, a favore dei  soggetti  contenuti  nelle  liste,
          restituisce le liste  stesse  all'ufficio  medesimo  per  i
          necessari   aggiornamenti.   L'ufficio,    effettuate    le
          correzioni  richieste,  predispone  le  liste  dei  crediti
          definitive e le invia per  l'inoltro  all'Ufficio  centrale
          del bilancio entro il 31 agosto 2012. 
              5.  Gli  Uffici  centrali  del  bilancio  entro  il  28
          settembre  2012  trasmettono  le  liste  di  cui  al  comma
          precedente al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          Ispettorato generale del bilancio,  secondo  modalita'  che
          saranno  dettagliate  con  successiva  circolare  attuativa
          della stessa Ragioneria generale dello Stato. 
              6. Il  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
          Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute  la
          sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3. 
              7. Al termine della attivita' di cui  al  comma  6,  il
          Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato
          trasmette  al  Dipartimento  del   tesoro   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il  31  ottobre  2012,
          l'elenco dei creditori con l'indicazione degli  importi  da
          estinguere." 
              "Art. 4 
              1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito  l'elenco  dei
          creditori aventi diritto  al  rimborso,  con  l'indicazione
          degli  importi   dei   crediti   da   estinguere,   procede
          all'emissione ed all'assegnazione  dei  titoli  tramite  la
          Banca d'Italia e  provvede  a  comunicare  al  Dipartimento
          delle finanze ed all'Agenzia delle  entrate  l'importo  dei
          titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente
          versamento da parte dell'Agenzia medesima del  controvalore
          dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n.  5060  (capo
          X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo
          di quota parte delle risorse  complessivamente  disponibili
          relative a rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,
          esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778  «Agenzia
          delle entrate - Fondi di  bilancio»,  entro  il  limite  di
          2.000 milioni di euro. 
              2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati
          di credito del Tesoro con decorrenza  1°  novembre  2012  e
          scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro,
          a tasso  d'interesse  fisso  pagabile  in  rate  semestrali
          posticipate, che  verra'  determinato  con  il  decreto  di
          emissione dei predetti Certificati di credito,  secondo  le
          condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo. 
              3. Una volta comunicata da parte del  Dipartimento  del
          tesoro al  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
          Stato  l'avvenuta  emissione  dei  titoli  di  Stato,   sui
          capitoli su cui sono iscritti i  residui  passivi  verranno
          registrate economie di bilancio, sul conto  del  patrimonio
          saranno cancellate le partite  debitorie,  per  un  importo
          corrispondente all'ammontare dei titoli emessi." 
              Si riporta il testo del comma  5-bis  dell'art.  1  del
          decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per  il
          settore   dei   trasporti   e   disposizioni   in   materia
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          ottobre 2010, n. 163: 
              "5-bis. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi di privatizzazione di  cui  all'art.  19-ter  del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,
          garantendo  la  continuita'  del   servizio   pubblico   di
          trasporto marittimo e la continuita'  territoriale  con  le
          isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie  di
          cui ai commi da 16 a 18 del medesimo  art.  19-ter,  tenuto
          conto  della  intervenuta  ammissione  alla  procedura   di
          amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione
          Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa: 
              a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa,
          in  amministrazione  straordinaria,  e  di  Siremar-Sicilia
          regionale marittima Spa, in amministrazione  straordinaria,
          che  nell'ambito   della   procedura   di   amministrazione
          straordinaria saranno definiti necessari alla gestione  del
          servizio pubblico previsto dalle convenzioni  di  cui  alla
          lettera  f),  possono   essere   ceduti   dal   commissario
          straordinario anche separatamente; 
              b) il  commissario  straordinario  contiene  nei  tempi
          minimi  consentiti  dalla  procedura   di   amministrazione
          straordinaria,  e  con  la  stessa  comunque  coerenti,  la
          procedura competitiva, trasparente  e  non  discriminatoria
          occorrente per le cessioni di cui alla lettera a); 
              c) le  regioni  Sardegna,  Toscana,  Lazio  e  Campania
          completano le rispettive procedure di  privatizzazione  nel
          piu' breve tempo ed in ogni caso non oltre  la  conclusione
          della procedura competitiva di cui alla lettera b); 
              d) le convenzioni di cui al comma 6 del  predetto  art.
          19-ter  del  decreto-legge  n.  135/2009,  convertito,  con
          modificazioni,    dalla    legge    n.    166/2009,    sono
          conseguentemente prorogate dal  1°  ottobre  2010  fino  al
          completamento  della  procedura  competitiva  di  cui  alla
          lettera b)  limitatamente  alle  clausole  necessarie  alla
          gestione  del   servizio   pubblico   per   assicurare   la
          continuita' territoriale; 
              e) fino al completamento delle procedure  di  cui  alla
          lettera  b),  gli  eventuali  finanziamenti  attivati   dal
          commissario straordinario assistiti dalla garanzia  di  cui
          all'art. 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio
          1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          aprile  1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  sono
          impiegati per fare fronte  alle  esigenze  necessarie  alla
          gestione  del   servizio   pubblico   per   assicurare   la
          continuita'  territoriale   per   tutto   il   periodo   di
          svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera
          b); 
              f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione
          Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in
          data 10 marzo 2010, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 9, del
          decreto-legge n. 135/2009, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 166/2009, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sono  fatti  salvi  e  le
          relative  convenzioni  saranno  stipulate   dal   Ministero
          concedente con i soggetti  che  risulteranno  aggiudicatari
          dei compendi aziendali di cui alla lettera  a),  a  seguito
          delle procedure di cui alla lettera b); 
              g) all'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009,
          n. 135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2009, n. 166, dopo il  comma  24  e'  inserito  il
          seguente: 
              "24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
          trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da  1  a  15
          sono esenti da imposizione fiscale". 
              Si riporta il testo del comma  616  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. 616. Il riscontro di regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  e'
          effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
          istruzione,  con  riferimento  agli   ambiti   territoriali
          scolastici. A decorrere dal 2013  gli  ambiti  territoriali
          scolastici sono limitati nel numero a non piu' di  2.000  e
          comunque composti da almeno quattro istituzioni."