Art. 2 
 
     Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria 
 
  1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal  comma  2,
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2014»; 
  b) al comma 4, il primo periodo ed il  secondo  periodo  fino  alle
parole: «seguenti  modalita':»  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, in coerenza con le  misure  di  cui  ai  commi  1  e  2,
adottano provvedimenti tesi a  garantire  che  le  aziende  sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a  gestione  diretta  e  gli  Istituti  di
ricovero e cura a  carattere  scientifico,  ((di  seguito  denominati
IRCCS di diritto  pubblico,))  provvedano,  entro  il  ((31  dicembre
2012)), ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili ((e
che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione  delle
misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135,e  successive  modificazioni,))  per  l'esercizio  dell'attivita'
libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata  dei
volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in  tale  tipo  di
attivita' ((presso le strutture)) interne, le strutture esterne e gli
studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   autorizzare
l'azienda  sanitaria,  ove  ne  sia   adeguatamente   dimostrata   la
necessita' e nel limite  delle  risorse  disponibili,  ad  acquisire,
tramite  l'acquisto  o  la  locazione  presso   strutture   sanitarie
autorizzate  non  accreditate,  nonche'   tramite   la   stipula   di
convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e  pluridisciplinari,  per  l'esercizio  di  attivita'  sia
istituzionali  sia  in  regime  di  libera  professione  intramuraria
ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita'
per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte  del
collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.  Qualora
quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una commissione
paritetica     di     sanitari     che     esercitano     l'attivita'
libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le
regioni e le province autonome nelle  quali  siano  presenti  aziende
sanitarie  nelle  quali  risultino  non  disponibili  gli  spazi  per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle  medesime  aziende  sanitarie,  l'adozione  di  un
programma  sperimentale  che  preveda  lo  svolgimento  delle  stesse
attivita',  in  via  residuale,  presso   gli   studi   privati   dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto  previsto  dalla
lettera a-bis) del  presente  comma,  previa  sottoscrizione  di  una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista  interessato  e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
approvato con accordo  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. ((Le autorizzazioni di cui  al  comma  3))  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  cessano  al  ((31
dicembre 2012)). Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano garantiscono((, anche attraverso proprie linee  guida,))  che
le aziende sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  le  aziende
ospedaliere universitarie,  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta e gli IRCCS di diritto  pubblico  gestiscano,  con  integrale
responsabilita'     propria,     l'attivita'     libero-professionale
intramuraria, al  fine  di  assicurarne  il  corretto  esercizio,  in
particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»; 
  ((b-bis) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica, di sistemi e di  moduli  organizzativi  e  tecnologici  che
consentano   il    controllo    dei    volumi    delle    prestazioni
libero-professionali,   che   non   devono   superare,    globalmente
considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;»;)) 
  c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo  2013,  da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda  del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di  rete  per  il
collegamento ((in voce o in dati)), in condizioni di  sicurezza,  tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le  prestazioni  di  attivita'  libero  professionale   intramuraria,
interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le  funzioni
e  le  competenze  dell'azienda  ((sanitaria  e  del  professionista,
prevede,))    con     l'utilizzo     esclusivo     della     predetta
infrastruttura,l'espletamento   del   servizio    di    prenotazione,
l'inserimento  obbligatorio  e  la  comunicazione,  in  tempo  reale,
all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario
del sanitario,  ai  pazienti  visitati,  alle  prescrizioni  ed  agli
estremi  dei  pagamenti,  anche  in  raccordo  con  le  modalita'  di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.  ((Ferme  restando
le disposizioni in materia di tracciabilita' delle prestazioni e  dei
relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
le misure da  adottare  in  caso  di  emergenze  assistenziali  o  di
malfunzionamento  del  sistema.))  Le  modalita'  tecniche   per   la
realizzazione della infrastruttura  sono  determinate,  entro  il  30
novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nel rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in  materia  di
protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi  della
lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe  operata
in misura tale da coprire i costi della prima  ((attivazione))  della
rete, anche stimati in via preventiva; 
  a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli  interessati  e  con
l'applicazione del  principio  del  silenzio-assenso,  la  temporanea
continuazione dello svolgimento  di  attivita'  libero  professionali
presso studi professionali, gia' autorizzati ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo  22-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
oltre la data del 30 novembre 2012,  fino  all'attivazione  del  loro
collegamento operativo  alla  infrastruttura  di  rete  di  cui  alla
lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione  della  necessaria  strumentazione  per  il   predetto
collegamento sono a carico del titolare dello studio;»; 
  d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo  direttamente  al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,  mediante
mezzi  di  pagamento   che   assicurino   la   tracciabilita'   della
corresponsione di qualsiasi  importo.  Nel  caso  dei  singoli  studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita  dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»; 
  e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) definizione,  d'intesa  con  i  dirigenti  interessati,  previo
accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale,  di  importi
da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a  remunerare  i  compensi  del  professionista,   dell'equipe,   del
personale di supporto, articolati secondo criteri  di  riconoscimento
della professionalita', i costi pro-quota  per  l'ammortamento  e  la
manutenzione  delle  apparecchiature,  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b),  ultimo  periodo,
nonche' ad assicurare la  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed
indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi  alle
attivita' di prenotazione e di riscossione  degli  onorari  e  quelli
relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di  cui  alla
lettera  a-bis).  Nell'applicazione  dei  predetti   importi,   quale
ulteriore quota, oltre quella gia' prevista dalla vigente  disciplina
contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso  del  libero
professionista viene trattenuta dal competente  ente  o  azienda  del
Servizio sanitario nazionale per essere vincolata  ad  interventi  di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste  d'attesa,  anche
con riferimento alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano;»; 
  f) al comma 4 la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: 
  «f) esclusione della  possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita'
libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei
quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di  esclusivita'
o convenzionati  del  Servizio  sanitario  nazionale,  operino  anche
professionisti  non  dipendenti  o  non  convenzionati  del  Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di  esclusivita',
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda  del  Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che  sia
garantita  la  completa  tracciabilita'  delle  singole   prestazioni
effettuate da  tutti  i  professionisti  dello  studio  professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi  addebito  a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale; 
  f-bis)   adeguamento   dei   provvedimenti   per   assicurare   che
nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme  regolate  dal
presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del  programma
sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di  cui  alle  lettere
a), b) e c) del presente comma;»; 
  g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. I risultati della ricognizione  di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano all'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  ed
all'Osservatorio nazionale sull'attivita'  libero  professionale.  La
verifica  del  programma  sperimentale  per  lo   svolgimento   della
attivita'  libero  professionale  intramuraria,  presso   gli   studi
professionali collegati in rete di cui al  comma  4,  e'  effettuata,
entro il 28 febbraio 2015,  dalla  regione  interessata,  in  base  a
criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In  caso  di  verifica  positiva,  la  regione  medesima,
ponendo  contestualmente  termine  al  programma  sperimentale,  puo'
consentire  in  via  permanente  ed  ordinaria,  limitatamente   allo
specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove  si  e'
svolto il programma  sperimentale,  lo  svolgimento  della  attivita'
libero professionale  intramuraria  presso  gli  studi  professionali
collegati in rete. In caso  di  inadempienza  da  parte  dell'ente  o
azienda del Servizio  sanitario  regionale,  provvede  la  regione  o
provincia autonoma interessata. In caso di  verifica  negativa,  tale
attivita'  cessa  entro  il  28  febbraio  2015.  Degli  esiti  delle
verifiche regionali viene data informazione al Parlamento  attraverso
la  relazione  annuale  di  cui  all'articolo  15-quattuordecies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni.»; 
  h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la  destituzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della  retribuzione  di
risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»; 
  i) il comma 10 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3  agosto
          2007,  n.  120  (Disposizioni  in  materia   di   attivita'
          libero-professionale intramuraria e altre norme in  materia
          sanitaria) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Attivita' libero-professionale  intramuraria).
          -   1.    Per    garantire    l'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano  assumono  le  piu'  idonee
          iniziative  volte   ad   assicurare   gli   interventi   di
          ristrutturazione  edilizia,  presso  le  aziende  sanitarie
          locali, le  aziende  ospedaliere,  le  aziende  ospedaliere
          universitarie,  i  policlinici  universitari   a   gestione
          diretta e gli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico (IRCCS)  di  diritto  pubblico,  necessari  per
          rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'. 
              2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra'
          essere completata entro il 31 dicembre  2012.  Fino  al  31
          gennaio 2011 negli ambiti in cui in cui  non  siano  ancora
          state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
          quanto  disposto  dal  comma   2   dell'art.   22-bis   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
          continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati  per
          assicurare l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale
          intramuraria.  Nel  medesimo  periodo,  le  regioni  e   le
          province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   procedono
          all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
          assicurare, in  accordo  con  le  organizzazioni  sindacali
          delle categorie interessate e nel  rispetto  delle  vigenti
          disposizioni  contrattuali,  il  definitivo  passaggio   al
          regime     ordinario     del     sistema     dell'attivita'
          libero-professionale    intramuraria    della     dirigenza
          sanitaria, medica  e  veterinaria  del  Servizio  sanitario
          nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382. 
              3. La risoluzione degli accordi  di  programma  di  cui
          all'art. 1, comma 310, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
          relativa agli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di
          cui al comma 1 per i quali la regione non abbia  conseguito
          il collaudo entro il 31 dicembre 2014. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative delle categorie  interessate,  in  coerenza
          con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti
          tesi a  garantire  che  le  aziende  sanitarie  locali,  le
          aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere  universitarie,
          i  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e   gli
          Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico,  di
          seguito denominati IRCCS di diritto  pubblico,  provvedano,
          entro  il   31   dicembre   2012,   ad   una   ricognizione
          straordinaria degli spazi disponibili e che  si  renderanno
          disponibili in conseguenza dell'applicazione  delle  misure
          previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e successive modificazioni,  per  l'esercizio
          dell'attivita' libero  professionale,  comprensiva  di  una
          valutazione dettagliata dei volumi delle  prestazioni  rese
          nell'ultimo biennio, in tale tipo di  attivita'  presso  le
          strutture  interne,  le  strutture  esterne  e  gli   studi
          professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni  e
          le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
          autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne  sia  adeguatamente
          dimostrata  la  necessita'  e  nel  limite  delle   risorse
          disponibili,  ad  acquisire,  tramite   l'acquisto   o   la
          locazione  presso  strutture  sanitarie   autorizzate   non
          accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni  con
          altri  soggetti  pubblici,  spazi  ambulatoriali   esterni,
          aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita'
          sia istituzionali  sia  in  regime  di  libera  professione
          intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di
          congruita' e  idoneita'  per  l'esercizio  delle  attivita'
          medesime, previo parere da parte del collegio di  direzione
          di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.   Qualora
          quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso  da  una
          commissione   paritetica   di   sanitari   che   esercitano
          l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a
          livello aziendale. Le regioni e le province autonome  nelle
          quali  siano  presenti  aziende   sanitarie   nelle   quali
          risultino  non  disponibili  gli  spazi   per   l'esercizio
          dell'attivita' libero professionale,  possono  autorizzare,
          limitatamente alle medesime aziende  sanitarie,  l'adozione
          di un programma sperimentale  che  preveda  lo  svolgimento
          delle stesse attivita', in via residuale, presso gli  studi
          privati dei professionisti collegati in rete, ai  sensi  di
          quanto previsto dalla lettera a-bis)  del  presente  comma,
          previa   sottoscrizione   di   una   convenzione    annuale
          rinnovabile tra il professionista interessato  e  l'azienda
          sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
          approvato con accordo sancito dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni  di  cui
          al comma 3 dell'art.  22-bis  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  cessano  al  31  dicembre  2012.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che  le
          aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,   le
          aziende   ospedaliere    universitarie,    i    policlinici
          universitari a gestione diretta  e  gli  IRCCS  di  diritto
          pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria,
          l'attivita' libero-professionale intramuraria, al  fine  di
          assicurarne  il  corretto  esercizio,  in  particolare  nel
          rispetto delle seguenti modalita': 
                a) adozione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza   pubblica,   di   sistemi   e   di   moduli
          organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei
          volumi  delle  prestazioni  libero-professionali,  che  non
          devono superare, globalmente considerati,  quelli  eseguiti
          nell'orario di lavoro; 
                a-bis) predisposizione e  attivazione,  entro  il  31
          marzo  2013,  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  ovvero,  su  disposizione
          regionale, del  competente  ente  o  azienda  del  Servizio
          sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete  per  il
          collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza,
          tra l'ente o l'azienda e le singole strutture  nelle  quali
          vengono  erogate  le  prestazioni   di   attivita'   libero
          professionale  intramuraria,  interna   o   in   rete.   La
          disposizione  regionale,  precisando  le  funzioni   e   le
          competenze dell'azienda  sanitaria  e  del  professionista,
          prevede,   con   l'utilizzo   esclusivo   della    predetta
          infrastruttura,  l'espletamento,  in  via  esclusiva,   del
          servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio  e  la
          comunicazione,  in  tempo  reale,   all'azienda   sanitaria
          competente  dei  dati  relativi  all'impegno   orario   del
          sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed  agli
          estremi dei pagamenti, anche in raccordo con  le  modalita'
          di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme
          restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle
          prestazioni  e  dei   relativi   pagamenti,   la   suddetta
          disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare
          in caso di emergenze assistenziali  o  di  malfunzionamento
          del sistema. Le modalita'  tecniche  per  la  realizzazione
          della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre
          2012,  con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro della salute,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          delle disposizioni contenute  nel  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n.  196,  recante  il  codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Agli oneri  si  provvede  ai
          sensi della lettera c), mediante adeguata  rideterminazione
          delle tariffe operata in misura tale  da  coprire  i  costi
          della prima attivazione della rete, anche  stimati  in  via
          preventiva; 
                a-ter)  facolta'  di  concedere,  su  domanda   degli
          interessati  e  con  l'applicazione   del   principio   del
          silenzio-assenso,   la   temporanea   continuazione   dello
          svolgimento di attivita' libero professionali presso  studi
          professionali,  gia'  autorizzati  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.  248,  oltre  la  data  del  30  novembre   2012,   fino
          all'attivazione  del  loro  collegamento   operativo   alla
          infrastruttura di  rete  di  cui  alla  lettera  a-bis),  e
          comunque non  oltre  il  30  aprile  2013.  Gli  oneri  per
          l'acquisizione  della  necessaria  strumentazione  per   il
          predetto collegamento sono  a  carico  del  titolare  dello
          studio; 
                b) pagamento  di  prestazioni  di  qualsiasi  importo
          direttamente al competente  ente  o  azienda  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  mediante  mezzi  di  pagamento   che
          assicurino  la  tracciabilita'  della   corresponsione   di
          qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali
          in rete, la  necessaria  strumentazione  e'  acquisita  dal
          titolare dello studio, a suo carico,  entro  il  30  aprile
          2013; 
                c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati,
          previo  accordo  in  sede  di  contrattazione   integrativa
          aziendale,   di   importi   da   corrispondere    a    cura
          dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a  remunerare
          i compensi del professionista, dell'equipe,  del  personale
          di supporto, articolati secondo criteri  di  riconoscimento
          della   professionalita',    i    costi    pro-quota    per
          l'ammortamento e  la  manutenzione  delle  apparecchiature,
          salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo,
          e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche'  ad  assicurare
          la  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed   indiretti
          sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi  alle
          attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari  e
          quelli relativi alla realizzazione  dell'infrastruttura  di
          rete di cui  alla  lettera  a-bis).  Nell'applicazione  dei
          predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella  gia'
          prevista dalla vigente disciplina contrattuale,  una  somma
          pari al 5 per cento del compenso del libero  professionista
          viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio
          sanitario nazionale per essere vincolata ad  interventi  di
          prevenzione  ovvero  volti  alla  riduzione   delle   liste
          d'attesa, anche  con  riferimento  alle  finalita'  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
          novembre 2010 dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano; 
                d) monitoraggio aziendale dei tempi di  attesa  delle
          prestazioni     erogate     nell'ambito      dell'attivita'
          istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei  tempi
          medi fissati da  specifici  provvedimenti;  attivazione  di
          meccanismi di riduzione dei medesimi tempi  medi;  garanzia
          che,   nell'ambito   dell'attivita'    istituzionale,    le
          prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
          erogate entro 72 ore dalla richiesta; 
                e)  prevenzione  delle  situazioni  che   determinano
          l'insorgenza di un conflitto di interessi  o  di  forme  di
          concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari
          e dei rimedi da applicare in  caso  di  inosservanza  delle
          relative    disposizioni,     anche     con     riferimento
          all'accertamento  delle   responsabilita'   dei   direttori
          generali per omessa vigilanza; 
                f)  esclusione  della  possibilita'  di   svolgimento
          dell'attivita'   libero    professionale    presso    studi
          professionali  collegati  in  rete  nei  quali,  accanto  a
          professionisti  dipendenti  in  regime  di  esclusivita'  o
          convenzionati del  Servizio  sanitario  nazionale,  operino
          anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del
          Servizio  sanitario  nazionale  ovvero  dipendenti  non  in
          regime  di  esclusivita',  salvo  deroga  concedibile   dal
          competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
          su disposizione regionale, a condizione che  sia  garantita
          la  completa  tracciabilita'  delle   singole   prestazioni
          effettuate  da  tutti   i   professionisti   dello   studio
          professionale associato, con la esclusione, in  ogni  caso,
          di qualsiasi addebito a  carico  dell'ente  o  azienda  del
          Servizio sanitario nazionale; 
                f-bis) adeguamento dei provvedimenti  per  assicurare
          che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le  forme
          regolate dal presente  comma,  compresa  quella  esercitata
          nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le
          prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente
          comma; 
                g) progressivo allineamento dei tempi  di  erogazione
          delle prestazioni nell'ambito dell'attivita'  istituzionale
          ai  tempi  medi  di  quelle  rese  in  regime   di   libera
          professione intramuraria, al  fine  di  assicurare  che  il
          ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
          cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei  servizi
          resi nell'ambito dell'attivita' istituzionale. A tal  fine,
          il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento
          una  relazione  sull'esercizio  della  libera   professione
          medica intramuraria, ai sensi dell'art. 15-quaterdecies del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   con
          particolare riferimento alle implicazioni  sulle  liste  di
          attesa e alle disparita' nell'accesso ai  servizi  sanitari
          pubblici. 
              4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4
          sono trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano all'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari   regionali    ed    all'Osservatorio    nazionale
          sull'attivita'  libero  professionale.  La   verifica   del
          programma sperimentale per lo svolgimento  della  attivita'
          libero  professionale  intramuraria,   presso   gli   studi
          professionali collegati in rete  di  cui  al  comma  4,  e'
          effettuata,  entro  il  28  febbraio  2015,  dalla  regione
          interessata, in base a criteri fissati con accordo  sancito
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          caso di verifica positiva,  la  regione  medesima,  ponendo
          contestualmente termine  al  programma  sperimentale,  puo'
          consentire in via permanente  ed  ordinaria,  limitatamente
          allo  specifico  ente  o  azienda  del  Servizio  sanitario
          regionale ove si e' svolto il  programma  sperimentale,  lo
          svolgimento   della    attivita'    libero    professionale
          intramuraria presso gli studi  professionali  collegati  in
          rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o  azienda
          del Servizio sanitario regionale,  provvede  la  regione  o
          provincia  autonoma  interessata.  In  caso   di   verifica
          negativa, tale attivita' cessa entro il 28  febbraio  2015.
          Degli  esiti   delle   verifiche   regionali   viene   data
          informazione al Parlamento attraverso la relazione  annuale
          di cui all'art. 15-quattuordecies del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda  ospedaliera,
          azienda     ospedaliera     universitaria,      policlinico
          universitario  a  gestione  diretta  ed  IRCCS  di  diritto
          pubblico predispone un piano  aziendale,  concernente,  con
          riferimento alle singole  unita'  operative,  i  volumi  di
          attivita' istituzionale e di attivita' libero-professionale
          intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed  istituti
          assicurano    adeguata    pubblicita'    ed    informazione
          relativamente ai piani, con  riferimento,  in  particolare,
          alla loro esposizione nell'ambito delle  proprie  strutture
          ospedaliere  ed  all'informazione   nei   confronti   delle
          associazioni degli utenti, sentito il parere  del  Collegio
          di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  o,
          qualora  esso  non  sia   costituito,   della   commissione
          paritetica di sanitari di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo.   Tali   informazioni   devono   in   particolare
          riguardare  le  condizioni  di   esercizio   dell'attivita'
          istituzionale    e    di    quella     libero-professionale
          intramuraria, nonche' i criteri che  regolano  l'erogazione
          delle prestazioni e le priorita' di accesso. 
              6. I piani sono presentati  alla  regione  o  provincia
          autonoma competente, in fase di prima  applicazione,  entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge e, successivamente, entro un limite  massimo  di  tre
          anni dall'approvazione del piano precedente. La  regione  o
          provincia autonoma approva il piano, o richiede  variazioni
          o chiarimenti, entro sessanta giorni  dalla  presentazione.
          In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono
          presentati entro sessanta giorni dalla  richiesta  medesima
          ed esaminati dalla regione o  provincia  autonoma  entro  i
          successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione,  la
          regione  o  provincia  autonoma  trasmette  il   piano   al
          Ministero  della  salute.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          trasmissione, in  assenza  di  osservazioni  da  parte  del
          Ministero della salute, i piani si intendono operativi. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di  cui  ai
          commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio  di  poteri
          sostitutivi,  la   decurtazione   della   retribuzione   di
          risultato  pari  ad  almeno  il  20  per  cento  ovvero  la
          destituzione,  nell'ipotesi  di  grave  inadempienza,   dei
          direttori generali delle aziende, policlinici  ed  istituti
          di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali
          suddetti  competa  ad   organi   statali,   questi   ultimi
          provvedono alla destituzione su richiesta della  regione  o
          della provincia autonoma. In caso  di  mancato  adempimento
          degli obblighi a carico  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di cui al presente comma, e' precluso l'accesso ai
          finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto  ai
          livelli di cui all'accordo sancito l'8  agosto  2001  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in  caso  di
          inadempimento da  parte  delle  regioni  o  delle  province
          autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  anche  con  riferimento
          alla destituzione di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma (16) (17). 
              8. Ciascuna regione o provincia autonoma  trasmette  al
          Ministro della salute  una  relazione  sull'attuazione  dei
          commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza  trimestrale  fino  al
          conseguimento  effettivo,  da  parte  della   stessa,   del
          definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2,
          e successivamente con cadenza annuale. 
              9. Esclusivamente per l'attivita' clinica e diagnostica
          ambulatoriale,  gli  spazi  e  le   attrezzature   dedicati
          all'attivita' istituzionale possono essere utilizzati anche
          per    l'attivita'    libero-professionale    intramuraria,
          garantendo la separazione delle  attivita'  in  termini  di
          orari,  prenotazioni  e  modalita'   di   riscossione   dei
          pagamenti. 
              10. (abrogato). 
              11. Al Collegio di direzione di  cui  all'art.  17  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, o, qualora esso  non  sia  costituito,  alla
          commissione paritetica di sanitari di cui al  comma  4  del
          presente articolo e' anche affidato il compito di  dirimere
          le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine  all'attivita'
          libero-professionale intramuraria. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  dovranno  definire  le  modalita'  per   garantire
          l'effettuazione, da  parte  dei  dirigenti  veterinari  del
          Servizio    sanitario    nazionale,    delle    prestazioni
          libero-professionali che per la loro particolare  tipologia
          e   modalita'   di   erogazione   esigono   una   specifica
          regolamentazione. 
              13. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge e' attivato  l'Osservatorio  nazionale
          sullo stato di  attuazione  dei  programmi  di  adeguamento
          degli  ospedali  e  sul  funzionamento  dei  meccanismi  di
          controllo a livello regionale e  aziendale,  come  previsto
          dall'art. 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n.
          502 del 1992. 
              14. Dall'eventuale  costituzione  e  dal  funzionamento
          delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4,  5  e  11,
          nonche' dall'attuazione del medesimo comma 11,  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  15  del   citato
          decreto-legge n. 95  del  2012,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 17 (Collegio  di  direzione).  -  1.  Le  regioni
          prevedono l'istituzione, nelle aziende  e  negli  enti  del
          Servizio sanitario regionale, del  collegio  di  direzione,
          quale organo dell'azienda, individuandone  la  composizione
          in modo da garantire la partecipazione di tutte  le  figure
          professionali  presenti  nella  azienda   o   nell'ente   e
          disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento,
          nonche' le relazioni con gli  altri  organi  aziendali.  Il
          collegio di direzione, in particolare, concorre al  governo
          delle attivita'  cliniche,  partecipa  alla  pianificazione
          delle  attivita',  incluse  la  ricerca,  la  didattica,  i
          programmi di formazione e le  soluzioni  organizzative  per
          l'attuazione      dell'attivita'       libero-professionale
          intramuraria. Nelle aziende  ospedaliero  universitarie  il
          collegio di direzione partecipa alla  pianificazione  delle
          attivita' di ricerca  e  didattica  nell'ambito  di  quanto
          definito dall'universita'; concorre inoltre  allo  sviluppo
          organizzativo e gestionale delle aziende,  con  particolare
          riferimento all'individuazione di indicatori  di  risultato
          clinico-assistenziale  e   di   efficienza,   nonche'   dei
          requisiti   di   appropriatezza   e   di   qualita'   delle
          prestazioni. Partecipa altresi'  alla  valutazione  interna
          dei  risultati  conseguiti  in  relazione  agli   obiettivi
          prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
          generale su tutte le questioni attinenti al  governo  delle
          attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non
          e' corrisposto alcun  emolumento,  compenso,  indennita'  o
          rimborso spese.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              «Art. 22-bis (Riduzione della spesa  per  incarichi  di
          funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
          libero-professionale intramuraria). 
              (Omissis). 
              3.     L'esercizio     straordinario     dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria in  studi  professionali,
          previa autorizzazione aziendale, e' informato  ai  principi
          organizzativi fissati da ogni  singola  azienda  sanitaria,
          nell'ambito  della   rispettiva   autonomia,   secondo   le
          modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome
          di Trento e di Bolzano e sulla base dei  principi  previsti
          nell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  27  marzo  2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  26  maggio
          2000.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 comma  1,  lett.  c),
          dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo, ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano concernente  l'attivita'  libero-professionale
          dei dirigenti medici, sanitari e  veterinari  del  Servizio
          sanitario nazionale): 
              «Art. 2. -  1.  Nell'ambito  delle  competenze  di  cui
          all'art. 1,  i  piani  di  attivita'  della  programmazione
          regionale e aziendale, al fine di garantire  nell'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale dei dirigenti  suddetti
          un  corretto  ed   equilibrato   rapporto   tra   attivita'
          istituzionale e attivita' libero-professionale, prevedono: 
              Omissis; 
                c) la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui
          all'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000  e  successive
          integrazioni ai fini del  progressivo  conseguimento  degli
          obiettivi di allineamento dei  tempi  di  erogazione  delle
          prestazioni  nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale  ai
          tempi medi di quelle rese in regime di  libera  professione
          intramoenia;». 
              - Si riporta il testo dell'art.  15-quattuordecies  del
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              «Art. 15-quattuordecies (Osservatorio  per  l'attivita'
          libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro  della
          sanita', da adottarsi entro il 10  ottobre  2000,  d'intesa
          con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome, nel rispetto  di  quanto
          disposto dall'art.  19-quater,  e'  organizzato  presso  il
          Ministero  della  sanita'  l'Osservatorio  per  l'attivita'
          libero professionale con il compito  di  acquisire  per  il
          tramite  delle  regioni  gli  elementi  di  valutazione  ed
          elaborare, in collaborazione con le regioni,  proposte  per
          la predisposizione  della  relazione  da  trasmettersi  con
          cadenza annuale al Parlamento su: 
                a) la riduzione delle liste di  attesa  in  relazione
          all'attivazione dell'attivita' libero professionale; 
                b)  le   disposizioni   regionali,   contrattuali   e
          aziendali   di   attuazione   degli   istituti    normativi
          concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria; 
                c) lo stato  di  attivazione  e  realizzazione  delle
          strutture e  degli  spazi  destinati  all'attivita'  libero
          professionale intramuraria; 
                d)  il  rapporto  fra   attivita'   istituzionale   e
          attivita' libero professionale; 
                e) l'ammontare  dei  proventi  per  attivita'  libero
          professionale, della partecipazione regionale, della  quota
          a favore dell'azienda; 
                f)  le  iniziative  ed  i  correttivi  necessari  per
          eliminare  le  disfunzioni  ed   assicurare   il   corretto
          equilibrio   fra   attivita'   istituzionale    e    libero
          professionale.».