(( Art. 2 bis 
 
 
Misure in materia di  tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle
                        prestazioni sanitarie 
 
  1.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  «17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, una  commissione  per  la  formulazione  di  proposte,  nel
rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  per  l'aggiornamento
delle tariffe determinate ai sensi  del  comma  15.  La  commissione,
composta da rappresentanti del Ministero della salute, del  Ministero
dell'economia e delle finanze e  della  Conferenza  delle  regioni  e
delle  province  autonome,   si   confronta   con   le   associazioni
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale   dei   soggetti
titolari  di  strutture  private  accreditate.  Ai  componenti  della
commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o  rimborso
spese. La commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i  successivi  trenta  giorni  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le  provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.». 
  2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo,  dell'articolo
15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  adottato  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  15  del   citato
          decreto-legge n. 95  del  2012,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1.