(( Art. 3 bis 
 
 
             Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari 
 
  1. Al fine di ridurre i costi  connessi  al  complesso  dei  rischi
relativi alla propria attivita', le  aziende  sanitarie,  nell'ambito
della loro organizzazione e senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e  adottano  le
necessarie soluzioni per la gestione  dei  rischi  medesimi,  per  la
prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri  assicurativi.
Il  Ministero  della  salute  e  le  regioni  monitorano,  a  livello
nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio  clinico.
))