Art. 4 
 
 
              (( Dirigenza sanitaria e governo clinico 
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Sono organi dell'azienda  il  direttore  generale,  il
collegio di direzione e il collegio sindacale."; 
  a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La regione provvede alla nomina dei  direttori  generali  delle
aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo
obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso
pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo  modalita'   e   criteri
individuati dalla regione, da parte  di  una  commissione  costituita
dalla  regione  medesima  in  prevalenza  tra  esperti  indicati   da
qualificate  istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di   cui   uno
designato dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Gli
elenchi sono aggiornati almeno  ogni  due  anni.  Alla  selezione  si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata  esperienza
dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel   campo   delle   strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia  gestionale
e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
regione.  La  regione  assicura,  anche  mediante  il  proprio   sito
Internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il
rettore  per  la   nomina   del   direttore   generale   di   aziende
ospedaliero-universitarie.»; 
    
  b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: 
  «Al  fine  di  assicurare   una   omogeneita'   nella   valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede
di Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  criteri  e
sistemi per valutare e  verificare  tale  attivita',  sulla  base  di
obiettivi di salute e  di  funzionamento  dei  servizi  definiti  nel
quadro della programmazione regionale,  con  particolare  riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei
servizi sanitari e al rispetto degli  equilibri  economico-finanziari
di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti
anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»; 
    
  b-bis) all'articolo 7-quater: 
    
  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:  "dirigenti"   e'
sostituita dalle seguenti:  "direttori  di  struttura  complessa  del
dipartimento" ; 
    
  2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4.  Le  strutture  organizzative  dell'area  di  sanita'  pubblica
veterinaria  e  sicurezza  alimentare   operano   quali   centri   di
responsabilita',   dotati   di   autonomia    tecnico-funzionale    e
organizzativa   nell'ambito   della   struttura   dipartimentale,   e
rispondono  del  perseguimento  degli  obiettivi   dipartimentali   e
aziendali,   dell'attuazione   delle   disposizioni    normative    e
regolamentari regionali, nazionali ed internazionali,  nonche'  della
gestione delle risorse economiche attribuite"; 
    
  3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "ovvero
di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli  essenziali  di
assistenza "; 
    
  c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti  a  una  verifica
annuale  correlata  alla  retribuzione  di  risultato,   secondo   le
modalita' definite dalle regioni, le quali tengono  conto  anche  dei
principi del titolo II del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali,  ai  risultati
raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi  di  formazione
continua, effettuata dal Collegio  tecnico,  nominato  dal  direttore
generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita'
definite  dalla  contrattazione  nazionale.  Gli  strumenti  per   la
verifica annuale dei dirigenti medici  e  sanitari  con  incarico  di
responsabile  di  struttura  semplice,  di  direzione  di   struttura
complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e  la
qualita'  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  in  relazione  agli
obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede
di  discussione  di  budget,  in  base  alle  risorse  professionali,
tecnologiche e  finanziarie  messe  a  disposizione,  registrano  gli
indici di soddisfazione degli utenti e  provvedono  alla  valutazione
delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite  l'uso
appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche  si
tiene   conto   nella   valutazione   professionale   allo    scadere
dell'incarico.  L'esito  positivo  della  valutazione   professionale
determina la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
    
  d) all'articolo 15, comma 7, secondo  periodo,  le  parole  da:  «e
secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie,
e nei limiti del numero delle strutture complesse previste  dall'atto
aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  tenuto  conto  delle
norme  in  materia   stabilite   dalla   contrattazione   collettiva,
disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicita',  sulla  base  dei
seguenti principi: 
  a) la selezione viene effettuata da una  commissione  composta  dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  di
struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da
conferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale
nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi  regionali   dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Qualora  fossero   sorteggiati   tre
direttori di struttura complessa della medesima regione ove  ha  sede
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si  procede  alla
nomina del terzo sorteggiato e si  prosegue  nel  sorteggio  fino  ad
individuare almeno  un  componente  della  commissione  direttore  di
struttura complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
predetta azienda. La commissione  elegge  un  presidente  tra  i  tre
componenti sorteggiati; in caso di  parita'  di  voti  e'  eletto  il
componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della
commissione prevale il voto del presidente; 
    
  b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale  del
dirigente da incaricare.  Sulla  base  dell'analisi  comparativa  dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo
alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore  generale
una terna  di  candidati  idonei  formata  sulla  base  dei  migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato  da
nominare nell'ambito della terna predisposta dalla  commissione;  ove
intenda nominare uno dei due candidati che non  hanno  conseguito  il
migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda
sanitaria interessata puo' preventivamente  stabilire  che,  nei  due
anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in
cui  il  dirigente  a  cui  e'  stato  conferito  l'incarico  dovesse
dimettersi  o  decadere,  si  procede  alla  sostituzione  conferendo
l'incarico ad uno dei due professionisti facenti  parte  della  terna
iniziale; 
    
  c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa  complessa  a
direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
con il rettore, sentito  il  dipartimento  universitario  competente,
ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo
interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e
professionale del responsabile da nominare; 
    
  d)  il  profilo  professionale  del  dirigente  da  incaricare,   i
curricula  dei  candidati,  la  relazione  della  commissione,   sono
pubblicati sul sito internet dell'azienda prima  della  nomina.  Sono
altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta  da
parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I
curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
sul  sito  dell'ateneo   e   dell'azienda   ospedaliero-universitaria
interessati. 
    
  7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei  mesi,  prorogabile
di altri sei, a decorrere dalla data  di  nomina  a  detto  incarico,
sulla base della valutazione di cui al comma 5. 
    
  7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice,  intesa
come articolazione interna di una struttura complessa, e'  attribuito
dal direttore generale, su proposta  del  direttore  della  struttura
complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di  servizio
di  almeno  cinque  anni  nella  disciplina  oggetto   dell'incarico.
L'incarico  di  responsabile  di  struttura  semplice,  intesa   come
articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore
generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di  afferenza
al dipartimento, su proposta del  direttore  di  dipartimento,  a  un
dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque  anni  nella
disciplina oggetto dell'incarico.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con  possibilita'
di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata,  salvo
i casi di revoca, nonche'  il  corrispondente  trattamento  economico
degli  incarichi  sono  definiti  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale. 
    
  7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di   struttura
complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato
di cui all'articolo 15-septies.»; 
    
  e) all'articolo 15-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da  cinque  a
sette anni, con facolta' di rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per
periodo piu' breve»; 
    
  e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le  parole:
"entro il limite del due per cento  della  dotazione  organica  della
dirigenza," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro  i
limiti del due per cento della  dotazione  organica  della  dirigenza
sanitaria e del due per cento della  dotazione  organica  complessiva
degli altri  ruoli  della  dirigenza,  fermo  restando  che,  ove  le
predette percentuali determinino valori non  interi,  si  applica  in
ogni caso il valore arrotondato per difetto"; 
    
  e-ter)  all'articolo  15-septies,  comma  2,  le  parole  da:  "non
superiore"   fino   a:   "dirigenza    professionale,    tecnica    e
amministrativa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non   superiore
rispettivamente al cinque per cento della  dotazione  organica  della
dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al
cinque  per  cento   della   dotazione   organica   della   dirigenza
professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che,  ove  le
predette percentuali determinino valori non  interi,  si  applica  in
ogni caso il valore arrotondato per difetto"; 
    
  f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17  (Collegio  di  direzione).  -  1.  Le  regioni  prevedono
l'istituzione, nelle aziende e  negli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, del collegio  di  direzione,  quale  organo  dell'azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente  e
disciplinandone le competenze e i criteri di  funzionamento,  nonche'
le  relazioni  con  gli  altri  organi  aziendali.  Il  collegio   di
direzione,  in  particolare,  concorre  al  governo  delle  attivita'
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita',  incluse  la
ricerca, la didattica, i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni
organizzative per  l'attuazione  dell'attivita'  libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio  di
direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca  e
didattica nell'ambito di quanto definito  dall'universita';  concorre
inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle  aziende,  con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e  di  efficienza,  nonche'  dei  requisiti  di
appropriatezza e di qualita' delle  prestazioni.  Partecipa  altresi'
alla valutazione interna dei risultati conseguiti in  relazione  agli
obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo  delle  attivita'
cliniche. Ai componenti del  predetto  collegio  non  e'  corrisposto
alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.». 
  2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli  3-bis,  comma
3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura  complessa,  pendenti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  predette
modifiche non si applicano altresi'  agli  incarichi  gia'  conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla  loro
scadenza. 
  3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli  elenchi  di
cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito  dal  comma
1, lettera a), del presente articolo. 
  4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un sistema di  monitoraggio  delle  attivita'
assistenziali e della  loro  qualita'  finalizzato  a  verificare  la
qualita' delle prestazioni delle singole unita'  assistenziali  delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo  con
il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei  direttori  di
dipartimento. 
    
  5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
    
  "4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che  limitano,  per  il
Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e  il  regime
delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
i contratti a tempo determinato del personale sanitario del  medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei  dirigenti,  in
considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. La proroga dei contratti di cui  al  presente  comma  non
costituisce nuova assunzione. In ogni  caso  non  trova  applicazione
l'articolo 5, comma 4-bis.". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-quater,  del
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Organizzazione delle Unita' sanitarie locali).
          - (Omissis). 
              1-quater.  Sono  organi   dell'azienda   il   direttore
          generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
          Il direttore generale adotta l'atto  aziendale  di  cui  al
          comma 1-bis; e' responsabile della gestione  complessiva  e
          nomina   i   responsabili   delle    strutture    operative
          dell'azienda.  Il   direttore   generale   e'   coadiuvato,
          nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,   dal   direttore
          amministrativo  e  dal  direttore  sanitario.  Le   regioni
          disciplinano forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
          coordinamento delle  attivita'  socio-sanitarie  a  elevata
          integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
          Collegio di direzione di cui all'art. 17 per  le  attivita'
          ivi indicate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, commi 3 e 5, del
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificati
          dalla presente legge: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis). 
              3.  La  regione  provvede  alla  nomina  dei  direttori
          generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
          regionale,    attingendo    obbligatoriamente    all'elenco
          regionale di idonei, ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle
          altre  regioni,  costituiti  previo   avviso   pubblico   e
          selezione   effettuata,   secondo   modalita'   e   criteri
          individuati dalla regione,  da  parte  di  una  commissione
          costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
          indicati   da    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti, di cui uno designato  dall'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  Gli  elenchi  sono
          aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione  si  accede
          con  il  possesso  di  laurea  magistrale  e  di   adeguata
          esperienza dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel  campo
          delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
          con autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche  o  finanziarie,  nonche'  di
          eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla  regione.  La
          regione assicura, anche mediante il proprio sito  Internet,
          adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
          di selezione, alle nomine  ed  ai  curricula.  Resta  ferma
          l'intesa  con  il  rettore  per  la  nomina  del  direttore
          generale di aziende ospedaliero-universitarie.». 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  assicurare  una   omogeneita'   nella
          valutazione  dell'attivita'  dei  direttori  generali,   le
          regioni concordano, in sede di Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, criteri e sistemi per  valutare  e
          verificare tale  attivita',  sulla  base  di  obiettivi  di
          salute e di funzionamento dei servizi definiti  nel  quadro
          della programmazione regionale, con particolare riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          equilibri  economico-finanziari  di  bilancio   concordati,
          avvalendosi  dei  dati  e  degli  elementi  forniti   anche
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali.
          All'atto della nomina di ciascun direttore  generale,  esse
          definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente,  gli
          obiettivi di salute e di  funzionamento  dei  servizi,  con
          riferimento alle relative risorse, ferma restando la  piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  7-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  7-quater  (Organizzazione  del  dipartimento  di
          prevenzione). - 1. Il  dipartimento  di  prevenzione  opera
          nell'ambito  del  Piano  attuativo  locale,  ha   autonomia
          organizzativa e contabile ed e' organizzato  in  centri  di
          costo e di responsabilita'. Il direttore  del  dipartimento
          e'  scelto  dal  direttore  generale  tra  i  direttori  di
          struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni
          di  anzianita'  di  funzione  e  risponde  alla   direzione
          aziendale  del  perseguimento  degli  obiettivi  aziendali,
          dell'assetto organizzativo e della gestione,  in  relazione
          alle risorse assegnate. 
              2. Le regioni disciplinano l'articolazione  delle  aree
          dipartimentali di  sanita'  pubblica,  della  tutela  della
          salute negli ambienti di lavoro e  della  sanita'  pubblica
          veterinaria,     prevedendo     strutture     organizzative
          specificamente dedicate a: 
                a) igiene e sanita' pubblica; 
                b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
                c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
                d) sanita' animale; 
                e)   igiene   della    produzione,    trasformazione,
          commercializzazione,  conservazione   e   trasporto   degli
          alimenti di origine animale e loro derivati; 
                f)  igiene  degli  allevamenti  e  delle   produzioni
          zootecniche. 
              3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi
          o in unita' operative, in  rapporto  all'omogeneita'  della
          disciplina  di  riferimento  e  alle  funzioni  attribuite,
          nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni  del  bacino
          di utenza. 
              4. Le  strutture  organizzative  dell'area  di  sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  operano  quali
          centri   di   responsabilita',    dotati    di    autonomia
          tecnico-funzionale  e   organizzativa   nell'ambito   della
          struttura dipartimentale, e  rispondono  del  perseguimento
          degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
          delle disposizioni  normative  e  regolamentari  regionali,
          nazionali ed internazionali, nonche' della  gestione  delle
          risorse economiche attribuite. 
              5.   Nella   regolamentazione   del   dipartimento   di
          prevenzione,  le  regioni  possono  prevedere,  secondo  le
          articolazioni organizzative adottate, la  disciplina  delle
          funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di  altre
          funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali  di
          assistenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 15 (Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
          professioni sanitarie). - 1. Fermo  restando  il  principio
          dell'invarianza della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria  e'
          collocata  in  un  unico  ruolo,   distinto   per   profili
          professionali,  e  in  un  unico  livello,  articolato   in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali. In sede di contrattazione collettiva  nazionale
          sono  previste,  in  conformita'   ai   principi   e   alle
          disposizioni del presente decreto, criteri generali per  la
          graduazione  delle  funzioni   dirigenziali   nonche'   per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali e per l'attribuzione del relativo  trattamento
          economico accessorio correlato alle funzioni  attribuite  e
          alle connesse responsabilita' del risultato. 
              2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
              3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
          caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
          tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
          esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
          multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
          programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
          all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
          prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
          relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
          realizzare  e  alle   specifiche   funzioni   allo   stesso
          attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
          richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
          contrattualmente definito. 
              4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
          sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
          nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
          responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
          dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
          raggiungimento   degli   obiettivi    prefissati    e    al
          perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
          gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
          relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
          da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
          del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
          attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
          specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
          ispettive, di verifica e  di  controllo,  nonche',  possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici. 
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a  una
          verifica annuale correlata alla retribuzione di  risultato,
          secondo le  modalita'  definite  dalle  regioni,  le  quali
          tengono conto anche dei principi del titolo II del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  a  una  valutazione   al   termine
          dell'incarico, attinente alle attivita'  professionali,  ai
          risultati raggiunti  e  al  livello  di  partecipazione  ai
          programmi di formazione continua, effettuata  dal  Collegio
          tecnico, nominato dal direttore generale e  presieduto  dal
          direttore di dipartimento, con le modalita' definite  dalla
          contrattazione nazionale. Gli  strumenti  per  la  verifica
          annuale dei dirigenti medici e  sanitari  con  incarico  di
          responsabile  di  struttura  semplice,  di   direzione   di
          struttura  complessa  e  dei  direttori   di   dipartimento
          rilevano la  quantita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni
          sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
          assegnati,   concordati   preventivamente   in   sede    di
          discussione di budget, in base alle risorse  professionali,
          tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
          gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono  alla
          valutazione delle strategie adottate  per  il  contenimento
          dei costi tramite l'uso appropriato  delle  risorse.  Degli
          esiti positivi di  tali  verifiche  si  tiene  conto  nella
          valutazione  professionale  allo   scadere   dell'incarico.
          L'esito positivo della valutazione professionale  determina
          la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
          incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri  per
          l'azienda, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              6. Ai dirigenti con incarico di direzione di  struttura
          complessa sono attribuite, oltre a quelle  derivanti  dalle
          specifiche competenze professionali, funzioni di  direzione
          e organizzazione della struttura, da attuarsi,  nell'ambito
          degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento  di
          appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
          operante  nella  stessa,  e   l'adozione   delle   relative
          decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
          servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
          con  finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
          riabilitative, attuati nella struttura  loro  affidata.  Il
          dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed   efficiente
          gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati   della
          gestione sono sottoposti  a  verifica  annuale  tramite  il
          nucleo di valutazione. 
              7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
          pubblico, per titoli ed esami, disciplinato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997,
          n. 483, ivi compresa la possibilita'  di  accesso  con  una
          specializzazione in disciplina  affine.  Gli  incarichi  di
          direzione di struttura complessa sono attribuiti  a  coloro
          che siano in possesso dei requisiti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
              7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
          ordinarie,  e  nei  limiti  del  numero   delle   strutture
          complesse previste dall'atto aziendale di cui  all'art.  3,
          comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia  stabilite
          dalla contrattazione collettiva, disciplinano i  criteri  e
          le  procedure  per  il  conferimento  degli  incarichi   di
          direzione  di  struttura  complessa,  previo   avviso   cui
          l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
          dei seguenti principi: 
                a) la selezione viene effettuata da  una  commissione
          composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
          da tre direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima
          disciplina dell'incarico da conferire, individuati  tramite
          sorteggio da  un  elenco  nazionale  nominativo  costituito
          dall'insieme  degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
          struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del
          Servizio sanitario nazionale. Qualora  fossero  sorteggiati
          tre direttori di struttura complessa della medesima regione
          ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
          non si procede alla  nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si
          prosegue  nel  sorteggio  fino  ad  individuare  almeno  un
          componente  della  commissione   direttore   di   struttura
          complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
          predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
          tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di  voti  e'
          eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
          deliberazioni  della  commissione  prevale  il   voto   del
          presidente; 
                b) la  commissione  riceve  dall'azienda  il  profilo
          professionale  del  dirigente  da  incaricare.  Sulla  base
          dell'analisi  comparativa   dei   curricula,   dei   titoli
          professionali  posseduti,   avuto   anche   riguardo   alle
          necessarie  competenze  organizzative  e  gestionali,   dei
          volumi  dell'attivita'  svolta,  dell'aderenza  al  profilo
          ricercato e degli esiti di  un  colloquio,  la  commissione
          presenta al  direttore  generale  una  terna  di  candidati
          idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
          Il direttore generale individua il  candidato  da  nominare
          nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;  ove
          intenda nominare  uno  dei  due  candidati  che  non  hanno
          conseguito   il   migliore   punteggio,    deve    motivare
          analiticamente la scelta. L'azienda  sanitaria  interessata
          puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
          alla data del conferimento dell'incarico, nel caso  in  cui
          il dirigente a cui e' stato  conferito  l'incarico  dovesse
          dimettersi  o  decadere,  si  procede   alla   sostituzione
          conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
          parte della terna iniziale; 
                c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa
          complessa  a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal
          direttore generale d'intesa  con  il  Rettore,  sentito  il
          dipartimento  universitario  competente,  ovvero,   laddove
          costituita,   la   competente   struttura    di    raccordo
          interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico
          e professionale del responsabile da nominare; 
                d)  il  profilo  professionale   del   dirigente   da
          incaricare, i curricula dei candidati, la  relazione  della
          commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
          prima della nomina. Sono altresi' pubblicate  sul  medesimo
          sito le motivazioni della scelta  da  parte  del  direttore
          generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
          dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
          sul       sito       dell'ateneo       e       dell'azienda
          ospedaliero-universitaria interessati. 
              7-ter. L'incarico di direttore di  struttura  complessa
          e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
          sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla  data
          di nomina a detto incarico, sulla  base  della  valutazione
          cui al comma 5. 
              7-quater.  L'incarico  di  responsabile  di   struttura
          semplice,  intesa  come  articolazione   interna   di   una
          struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
          su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
          afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
          almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
          L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
          come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
          attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
          delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
          proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
          un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
          disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
          durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
          da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
          il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
          sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
          struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
          a tempo determinato di cui all'art. 15-septies. 
              8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come  modificato
          dall'art.  16-quinquies,   deve   essere   conseguito   dai
          dirigenti con incarico di direzione di struttura  complessa
          entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;   il   mancato
          superamento  del  primo  corso,  attivato   dalla   regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza dall'incarico stesso. I  dirigenti  sanitari  con
          incarico quinquennale alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  tenuti  a
          partecipare  al  primo  corso  di  formazione   manageriale
          programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale. 
              9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
          economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15-ter,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              «2. Gli incarichi di struttura complessa  hanno  durata
          da cinque a sette anni, con  facolta'  di  rinnovo  per  lo
          stesso periodo o per periodo piu' breve.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'art.
          15-septies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo  n.
          502 del 1992, come modificati dalla presente legge: 
              «15-septies (Contratti a tempo  determinato).  -  1.  I
          direttori  generali   possono   conferire   incarichi   per
          l'espletamento di funzioni di particolare  rilevanza  e  di
          interesse strategico mediante la  stipula  di  contratti  a
          tempo determinato  e  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,
          rispettivamente entro i limiti  del  due  per  cento  della
          dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due  per
          cento della  dotazione  organica  complessiva  degli  altri
          ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le  predette
          percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
          ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati  di
          particolare e comprovata qualificazione  professionale  che
          abbiano svolto attivita' in organismi ed  enti  pubblici  o
          privati  o  aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali  apicali  o   che   abbiano   conseguito   una
          particolare  specializzazione  professionale,  culturale  e
          scientifica desumibile  dalla  formazione  universitaria  e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro  e  che  non  godano   del
          trattamento di quiescenza. I  contratti  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non superiore  a  cinque  anni,  con
          facolta' di rinnovo. 
              2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
          possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma
          precedente, contratti a tempo determinato,  in  numero  non
          superiore  rispettivamente  al  cinque  per   cento   della
          dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
          della dirigenza medica, nonche' al cinque per  cento  della
          dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
          amministrativa,  fermo  restando  che,  ove   le   predette
          percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
          ogni  caso  il  valore   arrotondato   per   difetto,   per
          l'attribuzione  di  incarichi   di   natura   dirigenziale,
          relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti  di
          provata  competenza  che  non  godano  del  trattamento  di
          quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea  e
          di  specifici  requisiti  coerenti  con  le  esigenze   che
          determinano il conferimento dell'incarico.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo n.  502  del  1992,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Il titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
          n. 150, e successive modificazioni (Attuazione della  legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni),    reca
          «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  32,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              32. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001  che,  alla  scadenza  di  un  incarico   di   livello
          dirigenziale,  anche  in   dipendenza   dei   processi   di
          riorganizzazione, non intendono, anche in  assenza  di  una
          valutazione negativa, confermare  l'incarico  conferito  al
          dirigente, conferiscono  al  medesimo  dirigente  un  altro
          incarico, anche  di  valore  economico  inferiore.  Non  si
          applicano   le   eventuali   disposizioni    normative    e
          contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima
          data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter,  secondo  periodo,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta  fermo  che,
          nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente  viene
          conferito un incarico di livello generale o di livello  non
          generale, a  seconda,  rispettivamente,  che  il  dirigente
          appartenga alla prima o alla seconda fascia.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES", come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Esclusioni e  discipline  specifiche).  -  1.
          Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo  in  quanto  gia'  disciplinati  da  specifiche
          normative: 
                a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
                b) i contratti di formazione e lavoro; 
                c) i rapporti di apprendistato, nonche' le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro; 
                c-bis)  i  richiami   in   servizio   del   personale
          volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai
          sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
          2006, n. 139, non costituiscono  rapporti  di  impiego  con
          l'Amministrazione. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'art.  12,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo. 
              4. In deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione  dell'art.  2118  del  codice   civile.   Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, e successive modificazioni, all'art. 4, comma  14-bis,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto  i
          contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
          delle supplenze del personale docente ed  ATA,  considerata
          la necessita'  di  garantire  la  costante  erogazione  del
          servizio scolastico ed educativo anche in caso  di  assenza
          temporanea del personale docente ed  ATA  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In  ogni
          caso non si applica l'art. 5,  comma  4-bis,  del  presente
          decreto. 
              4-ter.  Nel  rispetto  dei   vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa  di
          personale  e  il  regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale del medesimo  Servizio  sanitario
          nazionale,  ivi   compresi   quelli   dei   dirigenti,   in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova  applicazione  l'art.  5,  comma  4-bis  del
          presente decreto. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              6. Restano in vigore le discipline di cui  all'art.  8,
          comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  all'art.  10
          della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto a tempo determinato stipulato ai sensi  dell'art.
          1, comma 1, e' affidata ai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro stipulati  dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi. Sono in ogni caso  esenti  da  limitazioni
          quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
                a) nella fase di  avvio  di  nuove  attivita'  per  i
          periodi  che  saranno  definiti  dai  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro  anche  in  misura  non  uniforme  con
          riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; 
                b)  per  ragioni  di  carattere  sostitutivo,  o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
                c)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi; 
                d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 
              8. 
              9. 
              10.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  4-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 368 del 2001: 
              «Art. 5 (Scadenza del termine e  sanzioni.  Successione
          dei contratti). -  (Omissis). 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis  dell'art.  1
          del presente decreto e del comma 4 dell'art. 20 del decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato.».