Art. 5 
 
 
Aggiornamento dei livelli essenziali di  assistenza  con  particolare
riferimento alle persone affette da malattie  croniche,  da  malattie
                     rare, nonche' da ludopatia 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica,
con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, (( e con il parere delle Commissioni
parlamentari competenti )), si provvede all'aggiornamento dei livelli
essenziali  di  assistenza  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con
prioritario  riferimento  alla   riformulazione   dell'elenco   delle
malattie croniche di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  28
maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' 18 maggio 2001,  n.  279,  ((  e  ai  relativi
aggiornamenti previsti dal  comma  1  dell'articolo  8  del  medesimo
decreto, )) al fine di assicurare il  bisogno  di  salute,  l'equita'
nell'accesso  all'assistenza,  la  qualita'  delle  cure  e  la  loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 
  2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad  aggiornare
i livelli essenziali di assistenza con riferimento  alle  prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti  affetti
da sindrome da gioco con  vincita  in  denaro,  cosi'  come  definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.). 
  (( 2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio  2013
all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo  11
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27
agosto 1999, n. 332. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n.   405
          (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria): 
              «Art. 6 (Livelli di assistenza). - 1. Nell'ambito della
          ridefinizione dei Livelli essenziali di  assistenza  (LEA),
          entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la Commissione  unica  del  farmaco,  con
          proprio  provvedimento,  individua  i   farmaci   che,   in
          relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
          medicinali  concedibili  di   prodotti   aventi   attivita'
          terapeutica  sovrapponibile  secondo  il   criterio   delle
          categorie terapeutiche omogenee, possono essere  totalmente
          o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'.  Con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare
          entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di  assistenza,
          ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 502 del 1992: 
              «Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza). - 1. La tutela della  salute  come  diritto
          fondamentale    dell'individuo    ed    interesse     della
          collettivita' e' garantita, nel rispetto della  dignita'  e
          della liberta' della persona umana, attraverso il  Servizio
          sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
          attivita' assistenziali dei Servizi  sanitari  regionali  e
          delle altre  funzioni  e  attivita'  svolte  dagli  enti  e
          istituzioni   di   rilievo   nazionale,   nell'ambito   dei
          conferimenti previsti  dal  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo  Stato
          dal medesimo decreto. 
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          le risorse finanziarie pubbliche individuate ai  sensi  del
          comma 3 e in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
          indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza
          definiti dal Piano sanitario  nazionale  nel  rispetto  dei
          principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
          salute,  dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
          qualita' delle cure e della  loro  appropriatezza  riguardo
          alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
          nell'impiego delle risorse. 
              3. L'individuazione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza assicurati dal Servizio sanitario  nazionale,
          per il periodo di validita' del Piano sanitario  nazionale,
          e'  effettuata  contestualmente  all'individuazione   delle
          risorse  finanziarie  destinate   al   Servizio   sanitario
          nazionale, nel rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  nel
          Documento  di  programmazione   economico-finanziaria.   Le
          prestazioni sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di
          assistenza sono garantite dal Servizio sanitario  nazionale
          a titolo gratuito o con partecipazione  alla  spesa,  nelle
          forme e secondo le modalita'  previste  dalla  legislazione
          vigente. 
              4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti  di
          autocoordinamento,    elaborano     proposte     per     la
          predisposizione  del   Piano   sanitario   nazionale,   con
          riferimento  alle   esigenze   del   livello   territoriale
          considerato e alle funzioni  interregionali  da  assicurare
          prioritariamente, anche sulla base  delle  indicazioni  del
          Piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
          individuati in esso  o  negli  atti  che  ne  costituiscono
          attuazione.  Le  regioni  trasmettono  al  Ministro   della
          sanita', entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  relazione
          annuale sullo  stato  di  attuazione  del  piano  sanitario
          regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
          per l'anno successivo. 
              5. Il Governo, su proposta del Ministro della  sanita',
          sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
          materia, le quali si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione dell'atto, nonche'  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
          parere entro venti giorni, predispone  il  Piano  sanitario
          nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
          regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza  del
          piano precedente, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          comma 4. Il Governo,  ove  si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
          adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio  1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              6. I livelli essenziali di  assistenza  comprendono  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          relativi  alle  aree  di  offerta  individuate  dal   Piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000: 
                a) l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente  di
          vita e di lavoro; 
                b) l'assistenza distrettuale; 
                c) l'assistenza ospedaliera. 
              7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
          cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
          significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
          servizi e le prestazioni sanitarie che: 
                a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
          in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al comma 2; 
                b)  non  soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
          dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
                c) in presenza di altre forme di assistenza  volte  a
          soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
          quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
          dell'assistenza. 
              8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
          disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
          di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'. 
              9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale  ed
          e' adottato dal Governo entro il  30  novembre  dell'ultimo
          anno di vigenza del Piano precedente.  Il  Piano  sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
          la procedura di cui al comma 5. 
              10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
                a) le aree prioritarie di intervento, anche  ai  fini
          di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
          territoriali nei confronti della salute; 
                b) i livelli essenziali di  assistenza  sanitaria  da
          assicurare per il triennio di validita' del Piano; 
                c) la quota capitaria di  finanziamento  per  ciascun
          anno di validita' del Piano e la  sua  disaggregazione  per
          livelli di assistenza; 
                d) gli indirizzi finalizzati a orientare il  Servizio
          sanitario nazionale verso il miglioramento  continuo  della
          qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
          di progetti di interesse sovra regionale; 
                e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; 
                f) le finalita' generali e i settori principali della
          ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
          relativo programma di ricerca; 
                g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
          indirizzi relativi alla formazione continua del  personale,
          nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione  delle  risorse
          umane; 
                h)   le   linee   guida   e   i   relativi   percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
          livelli essenziali di assistenza; 
                i) i criteri e gli indicatori  per  la  verifica  dei
          livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
          previsti. 
              11. I progetti obiettivo previsti dal  Piano  sanitario
          nazionale sono adottati  dal  Ministro  della  sanita'  con
          decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con gli altri Ministri competenti per  materia,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              12. La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita': 
                a) illustra le condizioni di salute della popolazione
          presente sul territorio nazionale; 
                b) descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'
          svolte dal Servizio sanitario nazionale; 
                c)  espone  i  risultati  conseguiti  rispetto   agli
          obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; 
                d) riferisce sui risultati conseguiti  dalle  regioni
          in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
                e)  fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle
          politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 
              13. Il piano sanitario regionale rappresenta  il  piano
          strategico degli interventi per gli obiettivi di  salute  e
          il funzionamento dei servizi  per  soddisfare  le  esigenze
          specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
          agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.  Le  regioni,
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i  Piani
          sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
          delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma  2-bis,
          nonche' delle formazioni sociali private non  aventi  scopo
          di lucro impegnate  nel  campo  dell'assistenza  sociale  e
          sanitaria, delle organizzazioni sindacali  degli  operatori
          sanitari pubblici  e  privati  e  delle  strutture  private
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
              14. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  al
          Ministro della sanita' i  relativi  schemi  o  progetti  di
          piani sanitari allo scopo  di  acquisire  il  parere  dello
          stesso per quanto attiene alla coerenza  dei  medesimi  con
          gli indirizzi del Piano sanitario  nazionale.  Il  Ministro
          della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla  data
          di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali. 
              15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
          per  i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme   di
          collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
          dell'applicazione coordinata del Piano sanitario  nazionale
          e   della   normativa   di   settore,   salva    l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
              16. La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non
          comporta l'inapplicabilita' delle  disposizioni  del  Piano
          sanitario nazionale. 
              17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del Piano sanitario nazionale senza che  la  regione  abbia
          adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non  e'
          consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
          della sanita', sentita la  regione  interessata,  fissa  un
          termine non inferiore a tre mesi per  provvedervi.  Decorso
          inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per
          i servizi sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per  dare
          attuazione nella  regione  al  Piano  sanitario  nazionale,
          anche mediante la nomina di commissari ad acta. 
              18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla  realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al pluralismo etico-culturale  dei  servizi  alla  persona.
          Esclusivamente  ai  fini  del  presente  decreto  sono   da
          considerarsi a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni  che
          svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria  e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e), f), g), e h), e  comma  6  del  decreto  legislativo  4
          dicembre  1997,  n.  460;  resta  fermo   quanto   disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della predetta qualifica  non  comporta  il  godimento  dei
          benefici fiscali previsti in  favore  delle  organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
          dicembre  1997,  n.  460.  Le  attivita'  e   le   funzioni
          assistenziali delle strutture equiparate di cui  al  citato
          art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
          nazionale, sono esercitate  esclusivamente  nei  limiti  di
          quanto stabilito negli specifici accordi  di  cui  all'art.
          8-quinquies.». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
          n. 329, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25  settembre
          1999, n. 226,  S.O.  reca  «Regolamento  recante  norme  di
          individuazione delle malattie  croniche  e  invalidanti  ai
          sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001,
          n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001,
          n. 160, S.O. reca: «Regolamento di istituzione  della  rete
          nazionale  delle  malattie  rare  e  di   esenzione   dalla
          partecipazione  al   costo   delle   relative   prestazioni
          sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  b9,  del
          decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
          decreto del Ministro della sanita' n. 279 del 2001: 
              «Art. 8 (Aggiornamento). - 1. I contenuti del  presente
          regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno  triennale,
          con    riferimento    all'evoluzione    delle    conoscenze
          scientifiche  e  tecnologiche,   ai   dati   epidemiologici
          relativi alle malattie rare e allo  sviluppo  dei  percorsi
          diagnostici e terapeutici di  cui  all'art.  1,  comma  28,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e   successive
          modificazioni e integrazioni.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n.  332,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999,  n.  227,  S.O.
          (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
          protesica  erogabili  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale: modalita' di erogazione e tariffe): 
              «Art. 11 (Aggiornamento  del  nomenclatore).  -  1.  Il
          nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con  riferimento
          al periodo di validita' del Piano  sanitario  nazionale  e,
          comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
          revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.».