Art. 6 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  di  controlli  e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie,  nonche'  di  ospedali
                       psichiatrici giudiziari 
 
  1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e  di
adeguamento  a  specifiche  normative,  nonche'  di  costruzione   di
strutture  ospedaliere,  da   realizzarsi   mediante   contratti   di
partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere  la
cessione all'aggiudicatario, come componente  del  corrispettivo,  di
immobili  ospitanti  strutture   ospedaliere   da   dismettere,   ove
l'utilizzazione comporti  il  mutamento  di  destinazione  d'uso,  da
attuarsi secondo la disciplina regionale  vigente.  ((  I  lavori  di
ristrutturazione nonche' di costruzione di strutture  ospedaliere  di
cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici
che  ne  accerti  la  convenienza,  anche  interventi  di  efficienza
energetica  ovvero  l'utilizzo  di  fonti  energetiche   rinnovabili,
nonche'  interventi  ecosostenibili  quali  quelli   finalizzati   al
risparmio  delle  risorse  idriche  e  al  riutilizzo   delle   acque
meteoriche. )) 
  2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
di cui all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  rese
annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
stabilite con specifica intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, finalizzate agli  interventi  per  l'adeguamento
alla normativa antincendio. A tale fine, nei  limiti  della  predetta
quota parte e in relazione alla particolare  situazione  di  distinte
tipologie  di  strutture  ospedaliere,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento  della
normativa tecnica antincendio relativa  alle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base  dei  seguenti  criteri  e
principi direttivi: 
  a)  definizione  e  articolazione  dei   requisiti   di   sicurezza
antincendio  per  le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,   con
scadenze   differenziate   per   il   loro    rispetto,    prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza; 
  b) previsione di  una  specifica  disciplina  semplificata  per  le
strutture esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  del  18  settembre  2002,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27  settembre
2002 ((, che non abbiano completato l'adeguamento  alle  disposizioni
ivi previste )); 
  c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e  socio  sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla  predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e  gestione  conforme  alle
disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, con il contestuale impegno  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano  a  sostituirle  entro  la  medesima
scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio
((. Fino alla data di  sostituzione  della  struttura  sanitaria  con
altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia  esimente
della responsabilita' delle persone fisiche della struttura  medesima
di cui alle disposizioni del  capo  III  del  titolo  I  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni )); 
  d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo  diurno  e  le
altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una  specifica
disciplina semplificata di prevenzione  incendi,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni del Capo III del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
  (( 2-bis. La normativa antincendio  come  integrata  ai  sensi  del
comma 2, si applica anche alle strutture private. )) 
  3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,
n. 9, il secondo periodo e' sostituito (( dai seguenti )): 
    «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione  del
programma pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n.  67,  sono  ripartite  tra  le  regioni,  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione  ((,
che    deve    consentire    la    realizzabilita'    di     progetti
terapeutico-riabilitativi  individuali   )).   All'erogazione   delle
risorse si provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le
province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive  modificazioni,  reca:  «Codice  dei   contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  24   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
          L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 15 (Norme tecniche e procedurali  di  prevenzione
          incendi). - 1. Le norme  tecniche  di  prevenzione  incendi
          sono adottate con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri interessati,  sentito  il  Comitato
          centrale tecnico-scientifico per  la  prevenzione  incendi.
          Esse  sono  fondate  su   presupposti   tecnico-scientifici
          generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
          prevenire e specificano: 
                a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
                b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.». 
              - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
          2002, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  settembre
          2002,  n.  227,  S.O.,  reca:  «Approvazione  della  regola
          tecnica di prevenzione incendi  per  la  progettazione,  la
          costruzione  e  l'esercizio   delle   strutture   sanitarie
          pubbliche e private». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2011, n. 151, reca:  «Regolamento  recante  semplificazione
          della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
          degli incendi, a norma dell'art. 49,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art. 30 (Modelli di organizzazione e di  gestione).  -
          1. Il modello di organizzazione e  di  gestione  idoneo  ad
          avere    efficacia    esimente    della     responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
          cui al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  deve
          essere adottato ed efficacemente  attuato,  assicurando  un
          sistema aziendale per l'adempimento di tutti  gli  obblighi
          giuridici relativi: 
                a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali  di
          legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di  lavoro,
          agenti chimici, fisici e biologici; 
                b) alle attivita' di  valutazione  dei  rischi  e  di
          predisposizione delle misure di  prevenzione  e  protezione
          conseguenti; 
                c) alle  attivita'  di  natura  organizzativa,  quali
          emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
          periodiche di sicurezza, consultazioni  dei  rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza; 
                d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; 
                e) alle attivita' di informazione  e  formazione  dei
          lavoratori; 
                f) alle attivita' di  vigilanza  con  riferimento  al
          rispetto delle procedure e delle istruzioni  di  lavoro  in
          sicurezza da parte dei lavoratori; 
                g)   alla   acquisizione    di    documentazioni    e
          certificazioni obbligatorie di legge; 
                h)  alle  periodiche  verifiche  dell'applicazione  e
          dell'efficacia delle procedure adottate. 
              2. Il modello organizzativo  e  gestionale  di  cui  al
          comma 1 deve  prevedere  idonei  sistemi  di  registrazione
          dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
          1. 
              3.  Il  modello  organizzativo  deve   in   ogni   caso
          prevedere, per quanto richiesto dalla natura  e  dimensioni
          dell'organizzazione  e  dal  tipo  di   attivita'   svolta,
          un'articolazione di funzioni  che  assicuri  le  competenze
          tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio,  nonche'  un  sistema
          disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto  delle
          misure indicate nel modello. 
              4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere  un
          idoneo sistema di controllo  sull'attuazione  del  medesimo
          modello e sul mantenimento nel tempo  delle  condizioni  di
          idoneita' delle misure adottate. Il riesame  e  l'eventuale
          modifica del modello organizzativo devono essere  adottati,
          quando siano scoperte violazioni significative delle  norme
          relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene  sul
          lavoro,    ovvero     in     occasione     di     mutamenti
          nell'organizzazione  e  nell'attivita'  in   relazione   al
          progresso scientifico e tecnologico. 
              5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  modelli   di
          organizzazione aziendale definiti conformemente alle  Linee
          guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della  salute  e
          sicurezza sul lavoro (SGSL) del  28  settembre  2001  o  al
          British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  ai
          requisiti  di  cui  al  presente  articolo  per  le   parti
          corrispondenti.  Agli  stessi  fini  ulteriori  modelli  di
          organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
          dalla Commissione di cui all'art. 6. 
              5-bis. La  commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute   e   sicurezza   sul   lavoro   elabora   procedure
          semplificate per la adozione e la efficace  attuazione  dei
          modelli di organizzazione e gestione della sicurezza  nelle
          piccole e medie imprese. Tali procedure sono  recepite  con
          decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali. 
              6.  L'adozione  del  modello  di  organizzazione  e  di
          gestione di cui al presente articolo nelle imprese  fino  a
          50 lavoratori rientra  tra  le  attivita'  finanziabili  ai
          sensi dell'art. 11.». 
              -  Il  Capo  III  del  titolo  I  del  citato   decreto
          legislativo  n.  81  del  2008,   reca:   «Gestione   della
          prevenzione nei  luoghi  di  lavoro-  Misure  di  tutela  e
          obblighi». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-ter,  comma  6,  del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio   2012,   n.   9
          (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) ,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari). - (Omissis). 
              6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
          marzo 1988, n. 67,  sono  ripartite  tra  le  regioni,  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione  che
          deve   consentire   la    realizzabilita'    di    progetti
          terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle
          risorse si provvede per stati di  avanzamento  dei  lavori.
          Per  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
          applicano le disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  109,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
          per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle  risorse  di
          cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad
          ulteriori 60 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   cui   all'art.
          7-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33; quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          32, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.".». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  109,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010)": 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati  gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con  quanto  disposto  dall'art.  8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti.».