(( Art. 6 bis 
 
 
      Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni 
 
  1. In parziale deroga all'articolo 29, comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali  plusvalenze
derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo
6, comma 2-sexies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del  disavanzo
sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1,  comma  174,
della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,e  successive  modificazioni,
possono essere utilizzate dalla regione per finalita' extrasanitarie. 
  2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «azioni  esecutive»  sono
inserite le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 112 del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «dicembre 2013 »; 
  b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I pignoramenti e
le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie  trasferite  dalle
regioni medesime di cui al  presente  comma  alle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere delle  regioni  medesime,  ancorche'  effettuati
prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
sono estinti di  diritto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione.  Dalla  medesima  data  cessano  i  doveri  di
custodia sulle  predette  somme,  con  obbligo  per  i  tesorieri  di
renderle   immediatamente   disponibili,   senza   previa   pronuncia
giurisdizionale,  per  garantire   l'espletamento   delle   finalita'
indicate nel primo periodo.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 29,  comma  1,  lettera
          c),  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 29 (Principi di valutazione specifici del settore
          sanitario).  -  1.  Al  fine  di  soddisfare  il  principio
          generale di chiarezza e  di  rappresentazione  veritiera  e
          corretta,   nonche'   di   garantire   l'omogeneita',    la
          confrontabilita'  ed  il  consolidamento  dei  bilanci  dei
          servizi sanitari regionali, sono individuate  le  modalita'
          di rappresentazione, da parte degli enti  di  cui  all'art.
          19, comma 2,  lettera  c)  e  lettera  b),  punto  i),  ove
          ricorrano  le  condizioni  ivi  previste,  delle   seguenti
          fattispecie: 
              (Omissis); 
                c) i contributi in conto  capitale  da  regione  sono
          rilevati sulla base del provvedimento  di  assegnazione.  I
          contributi sono iscritti in un'apposita voce di  patrimonio
          netto, con contestuale  rilevazione  di  un  credito  verso
          regione. Laddove  siano  impiegati  per  l'acquisizione  di
          cespiti    ammortizzabili,     i     contributi     vengono
          successivamente  stornati  a  proventi  con   un   criterio
          sistematico, commisurato all'ammortamento dei  cespiti  cui
          si    riferiscono,    producendo     la     sterilizzazione
          dell'ammortamento stesso. Nel  caso  di  cessione  di  beni
          acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
          generazione di minusvalenza, viene stornata a provento  una
          quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota
          di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce  di
          patrimonio  netto  ed  e'   utilizzata   per   sterilizzare
          l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
          generate dalla dismissione. Nel caso di  cessione  di  beni
          acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
          generazione   di   plusvalenza,   la   plusvalenza    viene
          direttamente iscritta in una riserva del patrimonio  netto,
          senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La
          quota di contributo residua  resta  iscritta  nell'apposita
          voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente  alla
          riserva  derivante  dalla  plusvalenza,  per   sterilizzare
          l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
          generate dalla dismissione.  Le  presenti  disposizioni  si
          applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato
          e da altri enti pubblici, a lasciti e  donazioni  vincolati
          all'acquisto di immobilizzazioni, nonche'  a  conferimenti,
          lasciti e donazioni  di  immobilizzazioni  da  parte  dello
          Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2-sexies, dell'art.  6,
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di   termini   previsti   da   disposizioni    legislative.
          Differimento di termini relativi all'esercizio  di  deleghe
          legislative): 
              «Art. 6 (Proroga dei termini in materia di  lavoro).  -
          (Omissis). 
              2-sexies. Fino al 31 maggio 2012,  in  parziale  deroga
          all'art. 29, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano
          di rientro  possono  procedere  al  ripiano  del  disavanzo
          sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
          di immobili.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 174, della  legge  n.
          311 del 2004, si  veda  neiriferimenti  normativi  all'art.
          4-bis. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  51,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2011),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni.  Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle).  -
          (Omissis). 
              51. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento  dei
          pagamenti dei debiti  oggetto  della  ricognizione  di  cui
          all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, nonche' al fine di consentire  l'espletamento
          delle funzioni istituzionali in situazioni di  ripristinato
          equilibrio finanziario per le regioni  gia'  sottoposte  ai
          piani di rientro dai disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni,  e  gia'  commissariate
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  non
          possono essere intraprese o  proseguite  azioni  esecutive,
          anche ai  sensi  dell'art.  112  del  codice  del  processo
          amministrativo,  di   cui   all'allegato   1   al   decreto
          legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  nei  confronti  delle
          aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere  delle   regioni
          medesime, fino al 31 dicembre 2013.  I  pignoramenti  e  le
          prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie  trasferite
          dalle  regioni  di  cui  al  presente  comma  alle  aziende
          sanitarie locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime,
          ancorche' effettuati prima della data di entrata in  vigore
          del  decreto-legge  n.  78  del   2010,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di
          diritto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Dalla  medesima  data  cessano  i  doveri  di
          custodia sulle predette somme, con obbligo per i  tesorieri
          di  renderle  immediatamente  disponibili,   senza   previa
          pronuncia  giurisdizionale,  per  garantire  l'espletamento
          delle finalita' indicate nel primo periodo.». 
              - L'art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al Governo per il riordino del  processo
          amministrativo), reca: «Disposizioni generali sul  giudizio
          di ottemperanza».