IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n.  303
del 1999, secondo cui alla individuazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato  presso  la  Presidenza  ed  alla  determinazione  della   loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle rispettive Autorita' politiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di  lavoro  ai  sensi
del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri»; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
maggio  2012,  concernente  l'attivita'  di  revisione  della   spesa
pubblica (spending review); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
giugno 2012,  che  dispone  la  riduzione  del  20%  delle  dotazioni
organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
del 10% delle dotazioni organiche non dirigenziali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
gennaio 2007 di determinazione della dotazione organica del personale
dirigenziale di  prima  e  seconda  fascia  dei  ruoli  speciali  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita del  Paese,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art.  12-bis,
gli articoli da 19 a 22 e l'art. 67-ter, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Ritenuto necessario procedere alla  ridefinizione  dell'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in modo da adeguare l'organizzazione della Presidenza alle  riduzioni
disposte con il citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 15 giugno 2012; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Denominazioni 
 
  1. Nel presente decreto sono denominati: 
    a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive
modificazioni; 
    b) legge: la legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
    c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente,  il
Presidente, il Vice Presidente e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
    d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario  di  Stato
con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; 
      e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice  Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato  generale,  il  Segretario
generale ed il Vice Segretario generale; 
      f) strutture generali (o di livello dirigenziale  generale):  i
Dipartimenti  della  Presidenza  e  gli  Uffici  autonomi   ad   essi
equiparati,  ai  fini  della  rilevanza  esterna   e   dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte  di  altra
struttura, comprese le  strutture  generali  affidate  a  Ministri  o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti  se  affidate  a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione  di  Dipartimento  di
una struttura generale non discendono in modo automatico  conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto; 
      g)  Uffici:  strutture,  anch'esse  di   livello   dirigenziale
generale, in cui si articolano i Dipartimenti; 
      h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.