Art. 2 Strutture della Presidenza 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente; c) l'Ufficio del consigliere diplomatico; d) l'Ufficio del consigliere militare. 2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali: a) Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; c) Dipartimento della funzione pubblica; d) Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale; e) Dipartimento per le pari opportunita'; f) Dipartimento per le politiche antidroga; g) Dipartimento per le politiche europee; h) Dipartimento per le politiche della famiglia; i) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; j) Dipartimento della protezione civile; k) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; l) Dipartimento per le riforme istituzionali; m) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane; n) Ufficio per il programma di Governo; o) Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; p) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonche' per il supporto tecnico-gestionale: a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo; c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria; d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita'; e) Ufficio del Segretario generale; f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; g) Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali; h) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile; i) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze. 4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura. 5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. 6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge. 7. Le strutture di cui ai commi 4 e 6 devono avvalersi, preferibilmente, di personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli della Presidenza. 8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato. 9. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.