Art. 4 Organizzazione delle strutture generali 1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati. 2. L'organizzazione delle Unita' di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo, e' disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalita' sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unita' stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.