Art. 5 
 
 
                          Poteri gestionali 
 
  1. Il Segretario generale e'  responsabile  del  funzionamento  del
Segretariato  generale  e  della  gestione  delle  risorse  umane   e
strumentali della Presidenza.  Il  Segretario  generale  puo'  essere
coadiuvato da uno o  piu'  Vice  Segretari  generali.  Qualora  siano
nominati piu' Vice Segretari generali, almeno uno di essi  e'  scelto
tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu'  Vice  Segretari
generali, uno di essi puo' essere delegato dal Segretario generale  a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
Vice Segretari  generali,  il  Segretario  generale  puo'  attribuire
funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali. 
  2. Ai capi  dei  Dipartimenti  e  degli  Uffici  autonomi  ad  essi
equiparati  della  Presidenza  l'incarico  e'  conferito   ai   sensi
dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli  Uffici
interni ai Dipartimenti o ai servizi  si  provvede,  sulla  base  dei
criteri  generali  eventualmente  fissati  dal  Presidente,  per   le
strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o  Sottosegretari
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale,
fermo  restando  quanto  previsto   dal   medesimo   art.   19,   con
provvedimenti del Segretario generale. Il  Segretario  generale  puo'
delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di  funzioni
dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi  di
poteri  gestionali.  Con  le  modalita'  suindicate,  i  Ministri   e
Sottosegretari  delegati,  nonche',  per  quanto  di  competenza,  il
Segretario  generale  provvedono  al  conferimento  degli   incarichi
dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse
dalla direzione di Uffici. Alla  assegnazione  alle  strutture  della
Presidenza del personale  non  dirigenziale  provvede  il  Segretario
generale. 
  3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni  vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con provvedimento del Ministro o Sottosegretario  competente,  ovvero
del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In mancanza di  tale  provvedimento,  le  funzioni  sono  svolte  dal
dirigente con maggiore  anzianita'  nella  qualifica  tra  quelli  in
servizio presso la struttura interessata. 
  4. Per l'esame di particolari questioni,  i  capi  delle  strutture
generali possono affidare incarichi specifici a singoli  dirigenti  o
funzionari  ovvero  istituire  gruppi  di  lavoro,   nominandone   il
responsabile. 
  5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,
le funzioni dirigenziali  sono  quelle  di  direzione,  ivi  comprese
quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto  legislativo,
di coordinamento,  di  indirizzo,  di  studio,  ricerca,  verifica  e
controllo. Fatto salvo quanto previsto  dall'art.  37,  comma  4,  e'
stabilito in sette ulteriori unita' il numero massimo  dei  dirigenti
di prima fascia e in sette ulteriori unita'  il  numero  massimo  dei
dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso  le
strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per  funzioni
di  consulenza,  studio  e  ricerca,  o  altri   incarichi   previsti
dall'ordinamento,  a  norma  dell'art.  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte  a  specifiche
esigenze, si renda  necessario  assegnare  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca a dirigenti di prima  e  seconda  fascia,  oltre  il
limite rispettivamente indicato al  periodo  precedente,  sara'  reso
indisponibile, al fine di  garantire  l'invarianza  della  spesa,  un
numero di  posti  di  funzione  dirigenziale  equivalente  sul  piano
finanziario. Ove non diversamente disposto, la gestione del personale
titolare  di  incarichi  di  cui  al  presente  comma  fa  carico  al
Dipartimento per le politiche  di  gestione,  promozione  e  sviluppo
delle risorse umane e strumentali. 
  6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi
del comma 5,  terzo  periodo,  l'individuazione  degli  incarichi  da
rendere indisponibili e' effettuata, di norma,  dal  Ministro  o  dal
Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate  se  il
conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi  e'  effettuata
dal Segretario generale.