Art. 5 Poteri gestionali 1. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vice Segretari generali. Qualora siano nominati piu' Vice Segretari generali, almeno uno di essi e' scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu' Vice Segretari generali, uno di essi puo' essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali. 2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l'incarico e' conferito ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici interni ai Dipartimenti o ai servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 19, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale. 3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata. 4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile. 5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, e' stabilito in sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze, si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia, oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara' reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Ove non diversamente disposto, la gestione del personale titolare di incarichi di cui al presente comma fa carico al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. 6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5, terzo periodo, l'individuazione degli incarichi da rendere indisponibili e' effettuata, di norma, dal Ministro o dal Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi e' effettuata dal Segretario generale.