Art. 6
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari
presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione
che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La
composizione dei predetti Uffici e' disciplinata dal presente
articolo.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio sono cosi' costituiti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) Ufficio stampa.
3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo di Gabinetto che
coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed e'
nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre
categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di
elevata professionalita'.
4. Al settore legislativo e' preposto un consigliere giuridico,
nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata
professionalita'. Il settore legislativo opera in collegamento
funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare nominato con decreto del Ministro.
6. All'Ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto
all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli
Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con
l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente.
7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici
di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di
non piu' di una unita' di personale dirigenziale, scelto
preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il
Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice
Capo di Gabinetto, e di quindici unita' di personale non
dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale
personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del
comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
8. L'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito con
specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario.
9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso
la Presidenza, con delega di funzioni da parte del Presidente, sono
costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto il capo della
segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalita' e
dalla segreteria particolare cui e' preposto il segretario
particolare. Puo' essere altresi' assegnato un contingente
complessivo di non piu' di sei unita' di personale non dirigenziale,
tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo'
essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il
Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al
segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli
Uffici di diretta collaborazione.
10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da
parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare cui e' preposto un segretario particolare. Alla
segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un contingente
di non piu' di quattro unita' di personale non dirigenziale, tratto
dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita' di tale personale puo'
essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto
previsto al comma 13, con decreti del Presidente, su proposta del
Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7,
comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere
efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni
afferenti a piu' strutture generali si avvale comunque di un solo
Ufficio di diretta collaborazione.
13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti
parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti
di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.