Art. 6 
 
 
   Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari 
 
  1.  I  Ministri  senza   portafoglio,   il   Sottosegretario   alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari
presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione
che  decadono  con  la  cessazione  dell'incarico  di   Governo.   La
composizione  dei  predetti  Uffici  e'  disciplinata  dal   presente
articolo. 
  2.  Gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dei  Ministri   senza
portafoglio sono cosi' costituiti: 
    a) Ufficio di Gabinetto; 
    b) settore legislativo; 
    c) segreteria particolare; 
    d) Ufficio stampa. 
  3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo  di  Gabinetto  che
coordina il complesso degli Uffici di diretta  collaborazione  ed  e'
nominato con decreto del Ministro  tra  i  magistrati,  gli  avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima  fascia
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo  in  servizio,  ovvero  tra  esperti,  appartenenti  ad   altre
categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione,  dotati  di
elevata professionalita'. 
  4. Al settore legislativo e'  preposto  un  consigliere  giuridico,
nominato  con  decreto  del   Ministro   tra   persone   di   elevata
professionalita'.  Il  settore  legislativo  opera  in   collegamento
funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza. 
  5.  Alla  segreteria  particolare   e'   preposto   il   segretario
particolare nominato con decreto del Ministro. 
  6. All'Ufficio stampa puo' essere  preposto  un  estraneo  iscritto
all'albo dei giornalisti, nominato  con  decreto  del  Ministro.  Gli
Uffici stampa dei Ministri operano  in  collegamento  funzionale  con
l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente. 
  7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici
di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di
non  piu'  di  una   unita'   di   personale   dirigenziale,   scelto
preferibilmente tra dirigenti dei  ruoli  della  Presidenza,  cui  il
Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le  funzioni  di  Vice
Capo  di  Gabinetto,  e  di  quindici   unita'   di   personale   non
dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Un  terzo  di  tale
personale puo' essere scelto tra estranei  alle  amministrazioni  del
comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 
  8. L'Ufficio di diretta  collaborazione  del  Sottosegretario  alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito  con
specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario. 
  9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei  Sottosegretari  presso
la Presidenza, con delega di funzioni da parte del  Presidente,  sono
costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto  il  capo  della
segreteria tecnica scelto tra persone di elevata  professionalita'  e
dalla  segreteria  particolare  cui   e'   preposto   il   segretario
particolare.  Puo'   essere   altresi'   assegnato   un   contingente
complessivo di non piu' di sei unita' di personale non  dirigenziale,
tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di  tale  personale  puo'
essere  scelto  tra  estranei  alle  amministrazioni   del   comparto
Ministeri   o   estranei   alla    pubblica    amministrazione.    Il
Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al
segretario particolare il compito di coordinare  il  complesso  degli
Uffici di diretta collaborazione. 
  10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da
parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono  di  una  segreteria
particolare  cui  e'  preposto  un   segretario   particolare.   Alla
segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un  contingente
di non piu' di quattro unita' di personale non  dirigenziale,  tratto
dalle  categorie  indicate  dall'art.  14,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita' di tale personale  puo'
essere  scelta  tra  estranei  alle  amministrazioni   del   comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 
  11. Nei limiti  delle  risorse  assegnate  in  relazione  a  quanto
previsto al comma 13, con decreti del  Presidente,  su  proposta  del
Ministro o del Sottosegretario interessato,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma  7,  del  decreto  legislativo,  puo'  essere  individuata  una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal  presente  articolo.  Detti  decreti  cessano  di  avere
efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo. 
  12. Il Ministro o il Sottosegretario cui  siano  delegate  funzioni
afferenti a piu' strutture generali si avvale  comunque  di  un  solo
Ufficio di diretta collaborazione. 
  13. Con decreto  del  Presidente  sono  stabiliti  i  parametri  di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato  agli
Uffici di diretta  collaborazione.  Anche  sulla  base  dei  predetti
parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti
di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.