Art. 2 
 
 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  « ART. 62. - (Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente.  -
(ANPR)).  -  1.  E'  istituita  presso  il   Ministero   dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),  quale  base
di dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che
subentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
sensi del ((quinto comma)) dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre
1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della  popolazione
residente"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante  "Anagrafe  e  censimento  degli  italiani  all'estero".
((Tale base di dati e'  sottoposta  ad  un  audit  di  sicurezza  con
cadenza  annuale  in  conformita'  alle  regole   tecniche   di   cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione
annuale del Garante per la protezione dei dati personali.)) 
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
  3. ((L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'  dei  dati
anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafi e dei servizi per  l'interoperabilita'  con  le  banche
dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989,  n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni,
inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni,  la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi  diritto.
L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi  che
erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.)) 
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati  in  anagrafi  istituite  presso   altre   amministrazioni
((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di
scadenza della carta di identita' della popolazione residente.)) 
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa ((con l'Agenzia per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  nonche'))  con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  per  gli  aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e  acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i  tempi
e  le  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo, anche con riferimento: 
  a) alle garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le  regole  tecniche
del sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  capo  VIII  del
presente decreto((, in modo che  le  informazioni  di  anagrafe,  una
volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi;)) 
  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,  tra
i quali il servizio di invio telematico delle  attestazioni  e  delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
compatibile con il sistema di trasmissione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. ». 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « indice nazionale  delle
anagrafi; » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  anagrafe  nazionale
della popolazione residente; ». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  sentiti  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute ((e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. ». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014.