(( Art. 2 bis Regole tecniche per le basi di dati )) ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita' di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti.))