Art. 5 
 
 
Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi
                 delle imprese e dei professionisti 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
((che presentano domanda di  prima  iscrizione))  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla  data
di entrata in vigore ((della  legge  di  conversione))  del  presente
decreto. 
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
((fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.)) 
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  « ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)) e con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionale
degli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle
imprese e dei professionisti, presso il  Ministero  per  lo  sviluppo
economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.   ((L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito   alle   pubbliche
amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma
3.)) 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle   risorse,   ((sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale,)) si avvale per la  realizzazione  e
gestione operativa dell'Indice nazionale di  cui  al  comma  1  delle
strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio  deputate  alla
gestione del registro imprese e ne definisce ((con proprio decreto)),
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  ((della
presente disposizione)), le modalita' di accesso e di aggiornamento. 
  5. Nel ((decreto)) di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le
modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio
per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ».