Art. 2 
 
 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  « ART. 62. - (Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente.  -
(ANPR)).  -  1.  E'  istituita  presso  il   Ministero   dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),  quale  base
di dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che
subentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,
n.  1228,  recante  "Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
residente"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".  Tale
base di dati e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza
annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I
risultati  dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati
anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafi e dei servizi per  l'interoperabilita'  con  le  banche
dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989,  n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni,
inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni,  la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi  diritto.
L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi  che
erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'
dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza
della carta di identita' della popolazione residente. 
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  per  gli  aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e  acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i  tempi
e  le  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo, anche con riferimento: 
  a) alle garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le  regole  tecniche
del sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  capo  VIII  del
presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una  volta
rese  dai  cittadini,  si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi; 
  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,  tra
i quali il servizio di invio telematico delle  attestazioni  e  delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
compatibile con il sistema di trasmissione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. ». 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « indice nazionale  delle
anagrafi; » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  anagrafe  nazionale
della popolazione residente; ». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  sentiti  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della  salute  e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. ». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 24  dicembre  1954,
          n.  1228  (Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
          residente), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n.
          8: 
              "Art. 1. In ogni Comune deve essere  tenuta  l'anagrafe
          della popolazione residente. 
              L'iscrizione e la richiesta  di  variazione  anagrafica
          possono dar luogo alla verifica, da  parte  dei  competenti
          uffici  comunali,   delle   condizioni   igienico-sanitarie
          dell'immobile in cui  il  richiedente  intende  fissare  la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni . 
              L'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA)  promuove  la
          circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al
          fine di consentire alle amministrazioni pubbliche  centrali
          e locali collegate la disponibilita', in tempo  reale,  dei
          dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla
          famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
          residenti in Italia  e  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani  residenti
          all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,  limitatamente
          al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate . 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.". 
              Si  riporta  l'articolo  54,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              "Art. 54.  Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi  di
          competenza statale. 
              (Omissis). 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica1.". 
              Si riporta l'articolo 33  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: 
              "Art. 33. Certificati anagrafici. 
              1. L'ufficiale  di  anagrafe  rilascia  a  chiunque  ne
          faccia richiesta, fatte salve le limitazioni  di  legge,  i
          certificati  concernenti  la  residenza  e  lo   stato   di
          famiglia. 
              2.  Ogni  altra   posizione   desumibile   dagli   atti
          anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma
          2  dell'art.  35,  puo'  essere  attestata  o  certificata,
          qualora non vi  ostino  gravi  o  particolari  esigenze  di
          pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del
          sindaco. 
              3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
          mesi dalla data di rilascio.". 
              Si riporta l'articolo 74  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  (Regolamento  per
          la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento  dello
          stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,  della  L.
          15 maggio 1997, n. 127), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          dicembre 2000, n. 303, S.O.: 
              "Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione. 
              1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
          un   cadavere   senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare  in  carta
          semplice e senza spesa. 
              2. L'ufficiale dello stato civile  non  puo'  accordare
          l'autorizzazione se non  sono  trascorse  ventiquattro  ore
          dalla  morte,  salvi  i  casi  espressi   nei   regolamenti
          speciali, e dopo che  egli  si  e'  accertato  della  morte
          medesima per mezzo di un medico necroscopo o  di  un  altro
          delegato sanitario; questi deve rilasciare  un  certificato
          scritto della visita fatta nel quale,  se  del  caso,  deve
          indicare la esistenza di  indizi  di  morte  dipendente  da
          reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
          archivi di cui all'articolo 10. 
              3. In caso di cremazione si applicano  le  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  79  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.". 
              L'articolo 60, comma 3-bis, del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si  riporta  l'articolo  32,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              "Art. 32. Unione di comuni. 
              (Omissis). 
              5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
          risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio  delle
          funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
          dalla normativa vigente in materia di personale,  la  spesa
          sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
          in sede di prima applicazione, il superamento  della  somma
          delle spese  di  personale  sostenute  precedentemente  dai
          singoli   comuni   partecipanti.   A   regime,   attraverso
          specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una
          rigorosa  programmazione  dei  fabbisogni,  devono   essere
          assicurati progressivi risparmi  di  spesa  in  materia  di
          personale.".