Art. 2 bis 
 
                 Regole tecniche per le basi di dati 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone le regole tecniche per  l'identificazione  delle  basi  di
dati critiche tra  quelle  di  interesse  nazionale  specificate  dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita'
di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali  di
riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti.