Art. 3 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici; e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: « ART. 12. - (Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica). 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di: a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13; d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24. 2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT. ».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222: "Art. 15. Compiti dell'ISTAT. 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.". Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: "Art. 50. Censimento 1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013. 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici; d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie. 3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a). 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie; b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi; c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17. Si riporta l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235: "Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri: a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonche' degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre; b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi; c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca; d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessita' delle strutture cui sono preposti; e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso; f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita' di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali; g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale. 3. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.". Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.