Art. 4 
 
 
                  Domicilio digitale del cittadino 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente: 
  « ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata,  rilasciato  ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, quale suo domicilio digitale. 
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. L'utilizzo di  differenti  modalita'  di  comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. 
  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39. 
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei
documenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi
che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71. 
  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di
cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui
all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento
rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto  legislativo
          n. 82 del 2005: 
              "Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie. 
              1. I cittadini e le imprese hanno diritto a  richiedere
          ed  ottenere  l'uso  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di
          pubblici servizi ai sensi di quanto previsto  dal  presente
          codice (25). 
              1-bis. 
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.". 
              Si   riporta   l'articolo   16-bis,   comma   5,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          novembre 2008, n. 280, S.O.: 
              "Art. 16-bis. Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, i cittadini  comunicano  il  trasferimento  della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, di  cui  all'articolo  1,  quarto
          comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive  modificazioni,   sono   stabilite   le
          modalita' per l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri. 
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di
          cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005,  nonche'  le
          modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
          evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti  di  finanza
          di progetto. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio. 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              9. All'articolo 1, comma 213, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'alinea  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»; 
              b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
              «g-bis)  le  regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge». 
              10. In attuazione dei principi stabiliti  dall'articolo
          18,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5,  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  le  stazioni  appaltanti  pubbliche  acquisiscono
          d'ufficio,  anche  attraverso  strumenti  informatici,   il
          documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli
          istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi
          in cui e' richiesto dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  4-bis,  comma   6,   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni.".Si  riporta  l'articolo  21-bis  della   L.
          7-8-1990 n. 241 (Nuove norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  18  agosto
          1990, n. 192: 
              "21-bis. Efficacia del provvedimento  limitativo  della
          sfera giuridica dei privati. 
              1. Il provvedimento limitativo  della  sfera  giuridica
          dei privati acquista efficacia  nei  confronti  di  ciascun
          destinatario con la comunicazione  allo  stesso  effettuata
          anche  nelle  forme  stabilite   per   la   notifica   agli
          irreperibili nei casi  previsti  dal  codice  di  procedura
          civile.  Qualora  per  il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,    l'amministrazione    provvede
          mediante forme di pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
          stabilite dall'amministrazione medesima.  Il  provvedimento
          limitativo della sfera giuridica  dei  privati  non  avente
          carattere  sanzionatorio  puo'   contenere   una   motivata
          clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
          della  sfera  giuridica  dei   privati   aventi   carattere
          cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.". 
              Si  riporta  l'articolo  11,  comma  9,   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "Art. 11. Trasparenza 
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione. 
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire: 
              a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
          delle  linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  di  cui
          all'articolo 13; 
              b)  la  legalita'   e   lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'. 
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o
          utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
              a)  il  Programma  triennale  per  la   trasparenza   e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
              b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) l'ammontare complessivo  dei  premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
              d)  l'analisi   dei   dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
              e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14; 
              f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari   di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
              g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,   con   specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
              h)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro   che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; 
              i)  gli  incarichi,  retribuiti   e   non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti.". 
              Si  riporta  l'articolo  3  del   decreto   legislativo
          12.02.1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  mm),  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20  febbraio
          1993, n. 42.: 
              "Art. 3. 1. Gli atti amministrativi adottati  da  tutte
          le pubbliche  amministrazioni  sono  di  norma  predisposti
          tramite i sistemi informativi automatizzati. 
              2.   Nell'ambito   delle   pubbliche    amministrazioni
          l'immissione, la riproduzione su qualunque  supporto  e  la
          trasmissione di dati,  informazioni  e  documenti  mediante
          sistemi informatici o telematici, nonche'  l'emanazione  di
          atti amministrativi attraverso i medesimi  sistemi,  devono
          essere accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e  del
          responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o
          emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e  degli
          atti emessi sia prevista l'apposizione di firma  autografa,
          la stessa e'  sostituita  dall'indicazione  a  stampa,  sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile.".