Art. 5 
 
 
Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi
                 delle imprese e dei professionisti 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle  imprese
o all'albo delle  imprese  artigiane  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 30 giugno 2013.  L'ufficio  del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. 
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  « ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  il  pubblico  elenco  denominato  Indice  nazionale   degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese  e
dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma
3. 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione
operativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. 
  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e
le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali  comunicano
all'Indice nazionale di cui  al  comma  1  tutti  gli  indirizzi  PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
il  tramite  delle  proprie  strutture  informatiche   al   fine   di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 16, comma 6, del  citato  decreto
          legge n. 185 del 2008: 
              "Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese 
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi dell'articolo 47, comma 3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi  1  e
          2, del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni
          tra i soggetti di cui ai  commi  6,  7  e  8  del  presente
          articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
          previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la   posta
          elettronica  certificata  o  analogo  indirizzo  di   posta
          elettronica di cui al comma 6, senza  che  il  destinatario
          debba dichiarare la propria  disponibilita'  ad  accettarne
          l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis.   Gli   intermediari   abilitati    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge  24  novembre
          2000,  n.  340,  sono  obbligati  a  richiedere   per   via
          telematica la registrazione  degli  atti  di  trasferimento
          delle partecipazioni di cui all'articolo 36,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'articolo 57, commi  1  e  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  1,  comma   1-bis.1,
          numero 3), della tariffa,  parte  prima,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e' abrogato. 
              12.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   sono   sostituiti   dai
          seguenti:«4. Le copie su supporto informatico di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo  l'articolo  2215  del  codice  civile  e'
          inserito il seguente:  «Art.  2215-bis.  -  (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
          e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'articolo 2215-bis del  codice  civile,  introdotto  dal
          comma 12-bis del presente articolo, in caso di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'articolo 7 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 23 gennaio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater. All'articolo 2470  del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo  comma,  le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   l'iscrizione   sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  2471  del
          codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono
          senza indugio all'annotazione  nel  libro  dei  soci»  sono
          soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese». 
              12-septies. All'articolo 2478 del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
              b) al secondo comma, le parole:  «I  primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.  Al  comma  1-bis   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.". 
              Si riporta l'articolo 37 del decreto - legge  9-2-2012,
          n. 5, convertito con modificazioni  dalla  Legge  4  aprile
          2012,  n.  35   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff.
          6 aprile 2012, n. 82, S.O.: 
              "Art.  37.  Comunicazione   dell'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata al registro delle imprese 
              1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
              «6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata»". 
              Si riporta l'articolo 2630 del codice civile: 
              "Art.   2630.    Omessa    esecuzione    di    denunce,
          comunicazioni, depositi. 
              Chiunque, essendovi tenuto  per  legge  a  causa  delle
          funzioni rivestite in  una  societa'  o  in  un  consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro delle  imprese,
          ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
          nella   rete   telematica   le   informazioni    prescritte
          dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e  quarto  comma,
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  103
          euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la  comunicazione  o  il
          deposito  avvengono  nei  trenta  giorni  successivi   alla
          scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
          pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo.". 
              Si riporta l'articolo 6 del citato n. 82 del 2005: 
              " Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata. 
              1. Per le comunicazioni di cui all'articolo  48,  comma
          1, con i soggetti che hanno preventivamente  dichiarato  il
          proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica,
          le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   la    posta
          elettronica certificata.  La  dichiarazione  dell'indirizzo
          vincola  solo  il  dichiarante   e   rappresenta   espressa
          accettazione   dell'invio,   tramite   posta    elettronica
          certificata,  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano 
              1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di   posta
          elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
          e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009,  n.  2,  e  l'estrazione  di  elenchi  dei   suddetti
          indirizzi, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e'
          effettuata sulla base  delle  regole  tecniche  emanate  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali .".