Art. 2 Principi generali 1. L'importazione e l'esportazione di tessuti e cellule da o verso gli Stati che ne fanno libero commercio sono vietate; e' vietata altresi' l'importazione di tessuti e cellule da Stati la cui legislazione prevede la possibilita' di prelievo di tessuti e cellule provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.