Art. 4 Modalita' per l'importazione e l'esportazione 1. La banca, in tutti i casi previsti nel presente decreto, inoltra la richiesta di importazione o esportazione all'Ufficio di Sanita' Marittima Aerea e di Frontiera (di seguito USMAF) territorialmente competente, ai fini del rilascio del nulla osta, dopo aver effettuato le seguenti verifiche: che il tessuto e le cellule provengano da una banca estera autorizzata e certificata dalla rispettiva autorita' competente nazionale; la presenza di documentazione e dati relativi al donatore, comprensivi dell'attestazione firmata dell'idoneita' del donatore e del relativo consenso alla donazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, che dovranno essere conservati dalla banca che ha richiesto l'importazione; la presenza della documentazione della banca estera comprovante la provenienza e l'idoneita' del tessuto o cellule fornite e la conformita' ai requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa vigente. La banca deve fare esatta menzione di tali verifiche nella richiesta del rilascio del nulla osta. 2. L'USMAF, verificata la conformita' della richiesta e la completezza della documentazione, risponde alla banca entro tre giorni lavorativi, salvo urgenza documentata. 3. Ai fini della tracciabilita', la banca che riceve i tessuti deve mantenere l'etichetta originale dei tessuti importati e apporre la propria in aggiunta, senza cancellare quella originale. Deve altresi' ricevere e mantenere tutta la relativa documentazione, secondo quanto specificato dalla normativa vigente e dalle Linee guida di settore fornite dal CNT. 4. Ai fini dell'esportazione, la banca deve fornire al centro utilizzatore o banca estera richiedente la documentazione di accompagnamento del tessuto o cellule, prevista dalla normativa vigente, attestante l'idoneita' del donatore e del tessuto o delle cellule inviati garantendo il mantenimento della tracciabilita'. 5. La banca comunica, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio successivo, al CNT i dati relativi ai tessuti e cellule importati ed esportati, suddivisi per Paese di provenienza o di destinazione, comprensivi del destino finale.