Art. 5 
 
 
     Importazione ed esportazione di tessuti o cellule specifici 
 
  1. Nei casi particolari di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, il CNT o i centri interregionali
o  regionali  rilasciano  al  centro  utilizzatore,  previa  motivata
richiesta, il nulla osta all'importazione od esportazione di  tessuti
e cellule specifici da  distribuire  direttamente  per  il  trapianto
immediato al ricevente o, in caso di emergenza. 
  2. In tali casi il centro utilizzatore, che riceve il tessuto o  le
cellule importate deve verificare che siano conformi  alle  norme  di
qualita' e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 
  3. Le banche, i centri interregionali o regionali che rilasciano il
nulla osta all'importazione o esportazione inviano al CNT,  ai  sensi
degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.
191, comunicazione entro sette giorni dei dati relativi ai tessuti  e
cellule importati ed esportati, specificando il Paese di  provenienza
o di destinazione e il destino finale.