IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva; Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; Visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap); Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del Codice Civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria; Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491 a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Ai medesimi effetti si intendono per: a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di societa' appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali: societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di societa' cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile; d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da societa' di cui alla precedente lettera c), che attribuiscono particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del titolare ai risultati della societa' o di alcuni suoi rami di attivita', inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lettera e), del medesimo codice; e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera d), emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato; f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione: i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, cosi' come individuati nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le finalita' di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, purche' istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorita' pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, purche' istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato decreto ministeriale.