IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
del 22 marzo 2012, adottato ai sensi  degli  articoli  15  e  16  del
citato decreto legislativo, recante modalita'  tecniche  di  sostegno
all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche; 
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune  modifiche  al  predetto
decreto ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento  e
l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
20 dicembre 2012; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  12  e  dell'art.  15   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora
in  avanti:  decreto  legislativo,  sono  disciplinate  nel  presente
decreto le modalita' di intervento finanziario del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come  «Ministero»,
per sostenere: 
  a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,
anche mediante acquisto di locali per l'esercizio  cinematografico  e
per i servizi connessi; 
  b) la trasformazione delle sale esistenti  mediante  l'aumento  del
numero degli schermi; 
  c) la ristrutturazione e l'adeguamento  strutturale  e  tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti; 
  d)  l'installazione,  la  ristrutturazione  e  il   rinnovo   delle
apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori
alle sale. 
  2. A favore delle imprese di  esercizio  cinematografico,  iscritte
negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a  favore
dei proprietari di  sale  cinematografiche,  sono  previsti,  con  le
modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: 
  a) contributi in conto  interessi  sui  contratti  di  mutuo  e  di
locazione   finanziaria   stipulati    con    soggetti    autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; 
  b) contributi in conto capitale. 
  3. Ai fini del presente decreto, il numero  dei  posti  delle  sale
cinematografiche e' individuato con  riferimento  a  quanto  indicato
nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 
  4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a  sala  cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi  degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti  al  comma  1,
lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali
predisposti   dalla   Consulta   territoriale   per   le    attivita'
cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 
  6. Per ciascun  esercizio  finanziario  e'  stabilito  con  decreto
ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze  presentate  ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  nell'esercizio  medesimo.
Nello stesso decreto ministeriale, e' stabilita, sia con  riferimento
alle istanze presentate a partire dalla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m.  10
giugno 2004, e successive modificazioni, sia a quelle  presentate  in
data anteriore, la quota-parte destinata  ai  contributi  di  cui  al
comma 2, lettera a), e quella destinata ai contributi di cui al comma
2, lettera b), prevedendo  una  sotto-quota  che  privilegi  le  sale
ubicate nei centri storici delle citta', come definiti  nei  relativi
piani regolatori, e, solo per i primi due anni  di  applicazione  del
presente decreto, la digitalizzazione delle sale  da  uno  a  quattro
schermi  ovunque  ubicate,  fermo  restando  che  eventuali   risorse
inutilizzate per una delle finalita' sono  assegnate  automaticamente
alle  altre  finalita',  ovvero   ad   incremento   per   l'esercizio
finanziario  successivo   del   sottoconto   relativo   all'esercizio
cinematografico del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. 
  7.   Le   risorse   annualmente   disponibili   per   le   esigenze
dell'esercizio   cinematografico,   risultanti   dai    provvedimenti
amministrativi connessi alla ripartizione  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al
decreto ministeriale  di  cui  all'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo,  comprensive  di   eventuali   giacenze   nei   relativi
sottoconti del Fondo di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo
medesimo, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico  le
istanze   giacenti   presso   l'Amministrazione,   con    prioritario
riferimento a quelle di cui al successivo art. 15, comma  2,  secondo
periodo, del presente decreto. 
  8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto  di  cui
al comma 7, determinino  una  consistenza  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo  inferiore  o  superiore  a   quella   definita   all'atto
dell'emanazione di  tale  decreto,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  d'ora  in  avanti:  Ministro,  provvede   alle
conseguenti  variazioni  in  diminuzione   o   aumento,   in   misura
corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo
destinata ai contributi di cui al presente articolo. 
  9. Nel caso  in  cui  l'applicazione  delle  percentuali  stabilite
all'art. 2, comma 2, e all'art. 7,  comma  2,  del  presente  decreto
determini una concessione, in  via  teorica,  di  contributi  per  un
importo incompatibile con le quote-parti  individuate  ai  sensi  del
decreto ministeriale  di  cui  al  comma  6,  il  Direttore  generale
procedera', con proprio decreto, ad una riduzione proporzionale delle
percentuali medesime che consenta, con riferimento  alle  istanze  di
cui al successivo art. 15, comma 2, primo periodo,  il  rispetto  del
sopra citato decreto ministeriale.