IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, sono disciplinate nel presente decreto le modalita' di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere: a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi; c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale. 2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; b) contributi in conto capitale. 3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Nello stesso decreto ministeriale, e' stabilita, sia con riferimento alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, sia a quelle presentate in data anteriore, la quota-parte destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera a), e quella destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera b), prevedendo una sotto-quota che privilegi le sale ubicate nei centri storici delle citta', come definiti nei relativi piani regolatori, e, solo per i primi due anni di applicazione del presente decreto, la digitalizzazione delle sale da uno a quattro schermi ovunque ubicate, fermo restando che eventuali risorse inutilizzate per una delle finalita' sono assegnate automaticamente alle altre finalita', ovvero ad incremento per l'esercizio finanziario successivo del sottoconto relativo all'esercizio cinematografico del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. 7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze giacenti presso l'Amministrazione, con prioritario riferimento a quelle di cui al successivo art. 15, comma 2, secondo periodo, del presente decreto. 8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 7, determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti: Ministro, provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento, in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo. 9. Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali stabilite all'art. 2, comma 2, e all'art. 7, comma 2, del presente decreto determini una concessione, in via teorica, di contributi per un importo incompatibile con le quote-parti individuate ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 6, il Direttore generale procedera', con proprio decreto, ad una riduzione proporzionale delle percentuali medesime che consenta, con riferimento alle istanze di cui al successivo art. 15, comma 2, primo periodo, il rispetto del sopra citato decreto ministeriale.