Art. 10 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di periodicita' triennale, sentita la Consulta territoriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo, sono confermati o eventualmente rivisti i valori e le percentuali di cui agli articoli 2, 3 e 7 del presente decreto, nonche' le voci della tabella A ad esso allegata. 2. Le imprese che effettuino una rinegoziazione del contratto di mutuo, anche con istituto di credito diverso da quello originario, possono essere ammesse al contributo in conto interessi purche' il nuovo contratto comporti un minor onere per l'Amministrazione. A tal fine: a) il periodo di erogazione del contributo non puo' essere superiore a quello previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto, tenendo, altresi', conto del periodo gia' intercorso a fronte del contratto di mutuo originario; b) il capitale su cui commisurare il contributo non puo' essere superiore al capitale residuo del mutuo originario. 3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le imprese presentano istanza alla Direzione generale per il cinema entro 60 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo, allegando copia autenticata del contratto intervenuto con l'istituto di credito.