Art. 10 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
periodicita' triennale,  sentita  la  Consulta  territoriale  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo, sono confermati  o  eventualmente
rivisti i valori e le percentuali di cui agli articoli 2, 3 e  7  del
presente decreto, nonche' le voci della tabella A ad esso allegata. 
  2. Le imprese che effettuino una rinegoziazione  del  contratto  di
mutuo, anche con istituto di credito diverso  da  quello  originario,
possono essere ammesse al contributo in conto  interessi  purche'  il
nuovo contratto comporti un minor onere per l'Amministrazione. A  tal
fine: a) il periodo di erogazione  del  contributo  non  puo'  essere
superiore a quello  previsto  dall'art.  2,  comma  6,  del  presente
decreto, tenendo, altresi',  conto  del  periodo  gia'  intercorso  a
fronte del contratto di mutuo  originario;  b)  il  capitale  su  cui
commisurare il contributo  non  puo'  essere  superiore  al  capitale
residuo del mutuo originario. 
  3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le
imprese presentano istanza alla  Direzione  generale  per  il  cinema
entro 60 giorni dalla data di  rinegoziazione  del  mutuo,  allegando
copia  autenticata  del  contratto  intervenuto  con  l'istituto   di
credito.