Art. 3 Parametri quantitativi 1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili: a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base e' incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 1.550.000 euro; b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non piu' in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base e' incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 930.000 euro; c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o piu' sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo e' pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base e' incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti; d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo e' pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base e' incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 675.000 euro. 2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non puo' superare la meta' dei costi medesimi cosi' incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d) sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilita' di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e' considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purche' destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica. 3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1. 4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro. 5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi puo' essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali puo' essere presentata autonoma domanda. 6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. 7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento. 8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.