Art. 3 
 
 
                       Parametri quantitativi 
 
  1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi  sui
contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti,  entro
il  limite  della  spesa  effettiva,   i   seguenti   costi   massimi
ammissibili: 
  a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di  una  singola
sala   cinematografica,   anche   mediante   contratti   di   leasing
immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione
o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a
cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di  capienza
superiore a cento posti, l'importo base e'  incrementato  di  130.000
euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti.
Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 1.550.000 euro; 
  b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non  piu'  in
esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per  ogni  cento  posti  o
frazione  non  inferiore  a  cinquanta  posti,  l'importo   base   e'
incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo
e' pari a 930.000 euro; 
  c)  per  investimenti  finalizzati  alla   realizzazione   di   una
multisala, anche mediante  contratti  di  locazione  immobiliare,  di
nuova edificazione ovvero derivante dalla  trasformazione  di  una  o
piu' sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti,  l'importo
e' pari  a  1.370.000  euro.  Per  ogni  ulteriore  sala  realizzata,
l'importo base e' incrementato di  440.000  euro.  Il  costo  massimo
ammissibile complessivo e' pari  a  6.200.000  euro.  Ai  fini  della
concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza
non inferiore a cento posti; 
  d)  per  investimenti  finalizzati  all'adeguamento  strutturale  e
tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore  a  cento
posti, ed alla creazione o al miglioramento dei  servizi  integrativi
ed accessori, l'importo e' pari a 340.000 euro. Per ogni cento  posti
o frazione  non  inferiore  a  cinquanta  posti,  l'importo  base  e'
incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo
e' pari a 675.000 euro. 
  2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto  dell'area
o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i  costi
massimi ammissibili di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  sono
aumentati del 20 per cento e  l'importo  corrispondente  all'acquisto
non puo' superare la meta' dei costi medesimi cosi' incrementati. Gli
importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1,  lettere
a), b) e d) sono  aumentati  del  15  per  cento  nel  caso  di  sala
polivalente,  con  particolare  riferimento  alla   possibilita'   di
utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione  del
comma 1, e' considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o
porzione  di  essa  anche  allo  stadio  di   semilavorato,   purche'
destinata,  come  prima  utilizzazione,  prevalentemente  a  sala   o
multisala cinematografica. 
  3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai  medesimi  interventi,
con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50  per  cento
di quelli indicati nel comma 1. 
  4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di
capienza contenuta tra gli ottanta ed i  centocinquanta  posti,  sono
ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) con un
costo massimo ammissibile di 130.000 euro. 
  5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto
dei locali per l'esercizio cinematografico e per i  servizi  connessi
puo' essere concesso con riferimento  ad  una  spesa  massima  di  un
milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento,  per  i
quali puo' essere presentata autonoma domanda. 
  6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono  essere
concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione,
contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000  euro
per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per  le  sale  e  le
arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i  costi
massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. 
  7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di
mutuo di  importo  non  inferiore  a  200.000  euro  e  contratti  di
locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le
arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento. 
  8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi,
per  il  medesimo  investimento,  per  quote  di  spesa   differenti,
contributi sugli interessi a valere sia sui contratti  di  mutuo  che
sui contratti di locazione finanziaria.