Art. 4 Domanda di contributo 1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati. 2. Alla domanda sono allegate: a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunita' ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attivita' al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria; c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita; d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.