Art. 4 
 
 
                        Domanda di contributo 
 
  1. Le domande per la concessione  dei  contributi  sono  presentate
alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi  dalla  data  di
stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non
oltre diciotto mesi dall'apertura della sala  cinematografica.  Fermo
restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, sono  inammissibili  le
domande relative a sale  per  le  quali  siano  ancora  in  corso  di
erogazione   contributi   per   mutui   o    locazioni    finanziarie
precedentemente stipulati. 
  2. Alla domanda sono allegate: 
  a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale  il  richiedente
attesta la titolarita' dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero
delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i
quali si  chiede  il  contributo,  anche  con  riferimento  a  quanto
previsto dall'art. 3;  la  sussistenza  di  tutte  le  autorizzazioni
previste  dalla  legge;  i  dati  dell'iscrizione  alla   camera   di
commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le
sale delle  comunita'  ecclesiali  o  religiose,  gli  estremi  della
denuncia dell'esercizio di  attivita'  al  repertorio  delle  notizie
economiche ed amministrative  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
  b)  copia  autenticata  del  contratto  di  mutuo  o  di  locazione
finanziaria; 
  c)  nel  caso  di  acquisto  di  immobili,  copia  della  nota   di
trascrizione dell'atto di compravendita; 
  d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.