Art. 5 Procedimento 1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Direttore generale per il cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilita', ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto. 3. Ove si renda necessario, il Direttore generale per il cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e' sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo provvedimento, adottato tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto, il Direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura. 4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e' trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario. La documentazione di cui al primo periodo del presente comma non e' dovuta per i contributi richiesti su contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili, per i quali si applicano gli oneri dichiarativi, e le conseguenti procedure, previsti all'art. 7 del presente decreto.