Art. 5 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta,
avviene per ordine cronologico di ricezione. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza,
il Direttore generale  per  il  cinema  ne  comunica  all'interessato
l'ammissibilita', ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto. 
  3. Ove si renda necessario, il Direttore generale  per  il  cinema,
con  provvedimento  motivato,   richiede   ulteriore   documentazione
istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e'  sospeso  e
decorre nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
richiesta. Con successivo provvedimento, adottato tenuto conto  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto,
il Direttore generale delibera la concessione  del  contributo  sugli
interessi, determinandone la misura. 
  4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione  finanziaria
del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e' trasmessa la
documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti
ammessi a fruire  dei  contributi,  effettuato  da  una  societa'  di
certificazione   di   bilancio   legalmente   riconosciuta,    scelta
dall'istituto  mutuante.  Le  relative  spese  sono  a   carico   del
beneficiario. La documentazione di cui al primo periodo del  presente
comma non e' dovuta  per  i  contributi  richiesti  su  contratti  di
locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili, per i quali  si
applicano  gli  oneri  dichiarativi,  e  le  conseguenti   procedure,
previsti all'art. 7 del presente decreto.