Art. 6 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
  1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al
beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui
e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12  del
decreto legislativo. 
  2. Il contributo e' versato in corrispondenza delle singole rate di
mutuo o di locazione finanziaria. Per  le  rate  pagate  prima  della
deliberazione, i contributi sui  relativi  interessi  sono  liquidati
contestualmente al primo versamento. 
  3. Il contributo e' corrisposto al soggetto finanziatore in  favore
del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla  comunicazione  da
parte del  soggetto  finanziatore  all'istituto  di  credito  cui  e'
affidata la gestione finanziaria del fondo di  cui  all'art.  12  del
decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata. 
  4. Le previsioni  contenute  nel  presente  articolo  si  intendono
subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9,  del
presente decreto.