Art. 6 Liquidazione del contributo 1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. 2. Il contributo e' versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento. 3. Il contributo e' corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata. 4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto.