Art. 7 
 
 
                    Contributi in conto capitale 
 
  1. Al fine dell'assegnazione del contributo di  cui  al  successivo
comma 2, le  sale  cinematografiche  esistenti  sul  territorio  sono
ripartite in due  tipologie:  a)  sale  ubicate  nelle  aree  di  cui
all'art. 4, comma 3, lettera a)  del  decreto  legislativo;  b)  sale
diverse da quelle di cui alla lettera a). Al medesimo scopo di cui al
primo periodo, le spese alle quali e' finalizzato il contributo  sono
ripartite in due categorie, previste  dalla  Tabella  A  allegata  al
presente decreto, e che ne costituisce parte integrante. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e  d),
sono concessi, in  alternativa  al  contributo  in  conto  interessi,
contributi in conto capitale pari: 1) per le sale di cui alla lettera
a) del comma 1, al 60 per cento dei costi sostenuti per  spese  della
prima categoria prevista dalla tabella A, al 40 per cento  dei  costi
sostenuti per spese della seconda categoria; 2) per le  sale  di  cui
alla lettera b) del comma 1, al 50 per cento dei costi sostenuti  per
spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 30 per cento
dei costi  sostenuti  per  spese  della  seconda  categoria.  Per  il
ripristino di sale inattive, ovunque esse ubicate, in alternativa  al
contributo in conto interessi,  sono  concessi  contributi  in  conto
capitale pari al 60 per  cento  dei  costi  sostenuti  per  spese  di
qualsiasi categoria. I contributi sono concessi purche'  i  costi  di
cui al primo periodo del presente comma non siano inferiori a  13.000
euro e non siano superiori a 130.000  euro.  Il  suddetto  limite  di
130.000 euro e' elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a
350.000 euro  per  multisale  a  tre  schermi,  a  420.000  euro  per
multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque  o
piu' schermi. 
  3. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio  di
cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali  di
cui al comma 2 del presente articolo sono,  per  la  parte  di  costo
riferita agli interventi di digitalizzazione,  ridotte  della  meta'.
Per  i  medesimi  interventi  non  si  applica  l'alternativita'  tra
contributi in conto capitale e contributi in conto interessi disposta
dal precedente comma 2. 
  4. Entro cinque anni dall'assegnazione  possono  essere  presentate
nuove domande  di  contributi  in  conto  capitale  fino  all'impegno
dell'intero  massimale  di  costo  ammissibile.  Nel  caso   in   cui
un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi  in  conto
capitale  per  i  quali  non  siano  ancora   decorsi   cinque   anni
dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa puo' chiedere  i
contributi di cui al presente articolo nell'ambito del  massimale  di
costo  ammissibile  corrispondentemente  rideterminato.   Viene,   di
conseguenza, effettuato lo scorporo del valore  dei  contributi  gia'
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma non si  applicano
alle  spese  relative  agli  interventi  di  digitalizzazione   degli
impianti di proiezione. 
  5. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale
per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli  interventi
di cui al comma 1. In caso  di  acquisto  di  soli  beni  mobili  non
ricompresi nel piano degli interventi, il termine di  novanta  giorni
per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei
beni mobili. Alla domanda devono essere allegati: 
  a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); 
  b) dichiarazione  resa  dal  soggetto  interessato,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti
ammissibili a contributo e l'importo degli stessi; 
  c)  dichiarazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  aver  richiesto,   per
l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma  327,
lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive
modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa. 
  6. Le domande e le  dichiarazioni  allegate  sono  trasmesse  dalla
Direzione generale per il  cinema  all'istituto  di  credito  cui  e'
affidata la gestione finanziaria del fondo di  cui  all'art.  12  del
decreto legislativo, perche' provveda all'erogazione dei  contributi,
dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza. 
  7.  Sono  riconosciute  le  spese  effettuate  entro  dodici   mesi
dall'inizio degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo. 
  8. Per le spese destinate  ad  ottemperare  agli  obblighi  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,  relativi
al  primo  acquisto  di  misuratori  fiscali,  casse  automatiche  ed
impianti ad essi connessi, e' concesso un contributo straordinario in
conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, per un costo
massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio e' concesso
alle imprese di  esercizio  che,  ai  fini  dell'installazione  degli
apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal  provvedimento
n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in  data  9  giugno
2003. 
  9. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime  disposizioni
previste all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.