Art. 7 Contributi in conto capitale 1. Al fine dell'assegnazione del contributo di cui al successivo comma 2, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in due tipologie: a) sale ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo; b) sale diverse da quelle di cui alla lettera a). Al medesimo scopo di cui al primo periodo, le spese alle quali e' finalizzato il contributo sono ripartite in due categorie, previste dalla Tabella A allegata al presente decreto, e che ne costituisce parte integrante. 2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari: 1) per le sale di cui alla lettera a) del comma 1, al 60 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 40 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria; 2) per le sale di cui alla lettera b) del comma 1, al 50 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 30 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria. Per il ripristino di sale inattive, ovunque esse ubicate, in alternativa al contributo in conto interessi, sono concessi contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti per spese di qualsiasi categoria. I contributi sono concessi purche' i costi di cui al primo periodo del presente comma non siano inferiori a 13.000 euro e non siano superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro e' elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o piu' schermi. 3. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma 2 del presente articolo sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della meta'. Per i medesimi interventi non si applica l'alternativita' tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi disposta dal precedente comma 2. 4. Entro cinque anni dall'assegnazione possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile. Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa puo' chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi gia' assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese relative agli interventi di digitalizzazione degli impianti di proiezione. 5. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati: a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi; c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa. 6. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmesse dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, perche' provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza. 7. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'inizio degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo. 8. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, e' concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio e' concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003. 9. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.