Art. 8 Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, e' ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo.