Art. 8 
 
 
Concorso tra contributi in conto  interesse  e  contributi  in  conto
                              capitale 
 
  1. Per gli interventi di cui all'art.  2,  comma  3,  per  le  sole
imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di
cui al presente decreto, e' ammissibile, per quote diverse  di  spesa
dell'investimento effettuato, il concorso  tra  contributi  in  conto
interesse  e  contributi  in  conto  capitale,  nel  rispetto   della
condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo.