Art. 9 Modalita' tecniche di controllo e revoca dei contributi 1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo. 2. Con provvedimento del direttore generale per il cinema e' disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque: a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto dei commi 3 e 4; b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4; c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze. 3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario e' tenuto anche alla restituzione delle somme gia' percepite, aumentate degli interessi legali. 4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo. 5. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.