Art. 9 
 
 
       Modalita' tecniche di controllo e revoca dei contributi 
 
  1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche
ed  amministrativo-contabili,  anche  a  campione,  sugli  interventi
ammessi a contributo. 
  2. Con provvedimento  del  direttore  generale  per  il  cinema  e'
disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero,  totale
o parziale, delle  somme  gia'  versate,  aumentate  degli  interessi
legali decorrenti dalla data di concessione del contributo,  in  caso
di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque: 
  a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o di
relativa documentazione non veritiera, salve  le  eventuali  sanzioni
penali, e fermo il disposto dei commi 3 e 4; 
  b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art.  2,
comma 4; 
  c)  in  caso  di  mancato  completamento  dell'intervento  cui   si
riferisce  il  contributo  entro  due  anni  dal   provvedimento   di
concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la  proroga
di tale termine per eccezionali e documentate esigenze. 
  3. Il beneficiario del contributo in  conto  interessi  decade  dal
contributo stesso nel caso di cambiamento  della  destinazione  d'uso
dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta  nel
corso del periodo  di  ammortamento  del  contratto  di  mutuo  o  di
leasing.  Qualora  il  mutamento  della  destinazione  d'uso   o   la
cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti  entro  tre  anni
dal provvedimento di concessione del contributo, il  beneficiario  e'
tenuto anche alla restituzione delle somme gia' percepite,  aumentate
degli interessi legali. 
  4. Il beneficiario del contributo  in  conto  capitale  decade  dal
contributo stesso nel caso di cambiamento  della  destinazione  d'uso
dell'immobile o  di  cessazione  definitiva  dell'attivita'  avvenuti
entro tre anni  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo. 
  5. L'amministrazione, nei casi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
esclude il responsabile da  ogni  futuro  contributo  previsto  dalla
legge in favore dell'esercizio cinematografico.