IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per  la  diffusione
dei sistemi di  trasporto  intelligenti  nel  settore  del  trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; 
  Visto  il  nuovo  codice  della  strada   approvato   con   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto, in particolare, l'art. 8,  comma  9,  del  predetto  decreto
legge n. 179/2012, che stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario; 
  Ritenuta la necessita' di  dare  concreta  attuazione  al  disposto
normativo di cui al citato art. 8, comma  9,  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «sistemi  di  trasporto  intelligenti»  o  «ITS»  (Intelligent
Transport Systems): tecnologie  informatiche  e  della  comunicazione
applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli  e
alla gestione del traffico e della mobilita'; 
    b) «applicazione ITS»: strumento applicativo per l'utilizzo degli
ITS; 
    c) «servizio ITS»: fornitura di un'applicazione  ITS  tramite  un
quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo  scopo  di
contribuire a migliorare l'efficacia e l'efficienza del  trasporto  e
la sicurezza degli utenti; 
    d) «fornitori di servizi ITS»: fornitore pubblico  o  privato  di
servizi ITS; 
    e) «utente ITS»: utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui
i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e  gli
esercenti dell'infrastruttura di trasporto  stradale,  i  gestori  di
flotte, gli operatori del trasporto e della logistica e gli operatori
di servizi di emergenza; 
    f) «utenti della strada vulnerabili»:  utenti  della  strada  non
motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonche' motociclisti e  persone
con disabilita' o con capacita' di orientamento o mobilita' ridotte; 
    g) «dispositivo nomade»: dispositivo portatile di comunicazione o
di informazione che puo' essere portato  a  bordo  del  veicolo  come
ausilio per la guida e le operazioni di trasporto; 
    h) «piattaforma»: unita' installata a bordo ovvero  esterna,  che
permette la diffusione, la  fornitura,  l'utilizzo  e  l'integrazione
delle applicazioni e dei servizi ITS; 
    i) «architettura»: progettazione  concettuale  che  definisce  la
struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato  sistema  nel
contesto circostante; 
    l) «interfaccia»: impianto tra  sistemi  che  fornisce  il  mezzo
attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire; 
    m) «compatibilita'»: capacita' generale di un dispositivo o di un
sistema  di  operare  con  un  altro  dispositivo  o  sistema   senza
modifiche; 
    n) «continuita' dei servizi»:  capacita'  di  assicurare  servizi
continui sulle reti  di  trasporto  europee  indipendentemente  dalla
modalita' di trasporto; 
    o) «interoperabilita'»: capacita'  dei  sistemi  e  dei  processi
industriali e commerciali che li sottendono di scambiare  dati  e  di
condividere informazioni e conoscenze; 
    p)  «intermodalita'»:  integrazione  fra  diverse  modalita'  che
induce a considerare il trasporto medesimo non  piu'  come  somma  di
attivita' distinte ed autonome dei  diversi  vettori  interessati  ma
come  un'unica  prestazione,  dal  punto  di  origine  a  quello   di
destinazione; 
    q)    «dati     stradali»:     dati     sulle     caratteristiche
dell'infrastruttura stradale, inclusi i  segnali  stradali  fissi,  e
sulle caratteristiche di sicurezza regolamentari; 
    r) «dati sul traffico e sulla mobilita'»: dati storici e in tempo
reale sulle caratteristiche del traffico stradale; 
    s) «dati di viaggio»: dati fondamentali, come orari del trasporto
pubblico e tariffe, necessari a fornire  informazioni  per  i  viaggi
multimodali  prima  e  durante  il   viaggio   onde   facilitare   la
pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio; 
    t) «specifica»: misura  vincolante  che  stabilisce  disposizioni
contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente; 
    u) «nodo DATEX»:  piattaforma  informativa  di  scambio  dati  di
traffico basata su standard DATEX; 
    v)  «scatola  telematica»:  dispositivo  di   bordo   dotato   di
ricevitore EGNOS / GPS e connessione per la trasmissione dati; 
    z)   «IPIT»:   Indice   Pubblico   delle    informazioni    sulle
Infrastrutture e sul Traffico; 
    aa)  «flotte  regolamentate»:  insieme  di  veicoli  soggetti   a
disciplina comune, quali, ad esempio, bus turistici e veicoli adibiti
a trasporto collettivo; 
    bb) «sistema e-call»: sistema di trasmissione delle  chiamate  di
emergenza da veicoli; 
    cc) «CCISS»:  Centro  di  Coordinamento  delle  Informazioni  sul
traffico, sulla viabilita' e sulla Sicurezza Stradale; 
    dd) «PRIM»: Piani Regionali per l'Infomobilita'; 
    ee) «RDS»: Radio Data System; 
    ff) «TMC»: Traffic Message Channel; 
    gg) «EGNOS - European Geostationary Navigation  Overlay  System»:
Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione.