IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione Europea  (2006/C  323/01),
recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella G.U.U.E. del  30
dicembre 2006 C 323; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 6 luglio  2010  (N  117/2010),
pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010, C 215; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  concernente  l'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento  generale  di
esenzione per categoria); 
  Vista  la  Comunicazione  (CE)  COM(2011)  808  definitivo  del  30
novembre 2011, che definisce il nuovo  programma  quadro  dell'Unione
europea  per  il  finanziamento  della  ricerca  e   dell'innovazione
«Orizzonte 2020»; 
  Vista la Comunicazione (CE) COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012,
che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti; 
  Visto il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 23 del decreto-legge n.  83  del
2012, che stabilisce che, per il perseguimento  delle  finalita'  del
Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le  priorita',  le  forme  e  le
intensita' massime di  aiuto  concedibili  nell'ambito  del  medesimo
Fondo; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 83/2012»: il decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    b) «Fondo»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.
23 del decreto-legge n. 83/2012; 
    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) «programma»: il piano d'impresa riferito agli  investimenti  e
alle spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    e) «progetto»: il piano  d'impresa  riferito  alle  attivita'  di
ricerca,  sviluppo   e   innovazione   oggetto   della   domanda   di
agevolazione; 
    f) «Progetto speciale»: il  piano  articolato  di  interventi  di
iniziativa  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   riferito   a
specifiche aree tecnologico-produttive; 
    g) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6  agosto  2008,
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
    h) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    i) «Programma Orizzonte 2020»: il Programma quadro di  ricerca  e
innovazione di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; 
    l) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la  Carta,
approvata  dalla  Commissione  europea  e  applicabile   al   singolo
procedimento di aiuto, con la quale  sono  individuate  le  aree  del
territorio nazionale ammissibili agli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale; 
    m) «Regioni del Mezzogiorno»:  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    n)  «Regioni  Obiettivo  Convergenza»:   le   regioni   Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    o) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali
universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro  status
giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o  fonte
di finanziamento, i)  la  cui  finalita'  principale  consiste  nello
svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca  industriale  o  di
sviluppo  sperimentale  e  nel  diffonderne  i  risultati,   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  tecnologie,
ii) i cui utili  sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di
ricerca, nella diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento  e
iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono
accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di  esercitare
un'influenza sugli stessi, ad esempio  in  qualita'  di  azionisti  o
membri; 
    p)  «Centri  di  ricerca»:  imprese  con  personalita'  giuridica
autonoma che svolgono  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientranti   nella
definizione degli Organismi di ricerca.