Art. 3 Finalita' e valutazione di efficacia degli interventi 1. Il Fondo opera al fine di sostenere la crescita economica del Paese, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. In particolare, il Fondo interviene in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato che limitano la crescita economica delle imprese nazionali, e per accrescere la coesione territoriale, sostenendo uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese. A tali fini, il Fondo attua esclusivamente interventi caratterizzati da un elevato «effetto incentivante», sostenendo programmi, progetti o attivita' di pubblico interesse che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno del Fondo o che avrebbero effettuato in misura inferiore o con piu' lunghi tempi di realizzazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo sostiene interventi diretti: a) alla promozione di progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale; c) alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero. 3. Il Ministero determina gli impatti attesi di ciascuno degli interventi del Fondo tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dai bandi o direttive di cui all'art. 15, di indicatori e valori-obiettivo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero svolge una costante attivita' di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi.