Art. 4 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno di programmi
o di progetti di rilievo strategico nazionale in grado di  esercitare
un significativo impatto sullo  sviluppo  del  sistema  produttivo  e
dell'economia   del   Paese,   indipendentemente   dalla    specifica
localizzazione in una sola regione del programma o progetto,  tramite
la crescita degli investimenti e  l'incremento  della  competitivita'
delle imprese. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la dimensione finanziaria complessiva
dei programmi o  progetti  non  deve  essere  inferiore  alle  soglie
minime, individuate dai bandi o direttive attuative di  cui  all'art.
15, in relazione sia al  settore  di  attivita'  sia  alla  tipologia
dell'investimento.