Art. 4 Requisiti generali 1. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno di programmi o di progetti di rilievo strategico nazionale in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola regione del programma o progetto, tramite la crescita degli investimenti e l'incremento della competitivita' delle imprese. 2. Ai fini di cui al comma 1, la dimensione finanziaria complessiva dei programmi o progetti non deve essere inferiore alle soglie minime, individuate dai bandi o direttive attuative di cui all'art. 15, in relazione sia al settore di attivita' sia alla tipologia dell'investimento.