IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in
particolare, gli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009, recante le regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale
dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
giugno 2009, n. 129;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui e'
stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite
all'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e'
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa'
dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di
telecomunicazione, nonche' di adeguamento, per amministrazioni ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e
alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;
Rilevata la necessita' di sostituire il citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, in
considerazione delle modifiche apportate alla disciplina delle firme
elettroniche contenuta nel Codice dell'amministrazione dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le
definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) Codice: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) chiavi: la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art.
1, comma 1, lettere h) e i), del Codice;
c) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui gli articoli da
19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di
affidabilita' nelle caratteristiche di sicurezza della chiave
crittografica privata;
e) dati per la creazione della firma elettronica qualificata o
digitale: l'insieme dei codici personali e delle altre quantita' di
sicurezza, quali le chiavi crittografiche private, utilizzate dal
firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma
digitale;
f) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire
da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di
fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza
informatica originaria e generare impronte uguali a partire da
evidenze informatiche differenti;
h) impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di
simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
i) marca temporale: il riferimento temporale che consente la
validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza
informatica in un tempo certo;
l) registro dei certificati: la combinazione di uno o piu' archivi
informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i certificati
emessi;
m) riferimento temporale: evidenza informatica, contenente la data
e l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici;
n) dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica
qualificata: mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un
controllo esclusivo la cui conformita' e' accertata ai sensi
dell'art. 12;
o) dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale:
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo
la cui conformita' e' accertata ai sensi dell'art. 13;
p) HSM: insieme di hardware e software che realizza dispositivi
sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo
sicuro una o piu' coppie di chiavi crittografiche;
q) firma remota: particolare procedura di firma elettronica
qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di
garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei
titolari delle stesse;
r) firma automatica: particolare procedura informatica di firma
elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa
autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo
delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e
continuo da parte di questo;
s) certificato di attributo: certificato elettronico contenente le
qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice,
possedute da un soggetto;
t) soluzioni di firma elettronica avanzata: soluzioni strumentali
alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata di
cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice.