Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24,
comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, le regole tecniche
per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica
avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' dei certificatori
qualificati.
2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano ai
certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in
conformita' al Codice.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai
sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2,
anche le disposizioni di cui al Titolo III.
4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri
titolari un sistema di validazione temporale conforme alle
disposizioni di cui al Titolo IV.
5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti che
intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata di cui
all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non si applicano a
soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale.
6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in
conformita' alle norme nazionali di recepimento della direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio
2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.