Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20,  24,
comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36,  le  regole  tecniche
per la generazione, apposizione e verifica  della  firma  elettronica
avanzata, qualificata  e  digitale,  per  la  validazione  temporale,
nonche'  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   dei   certificatori
qualificati. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  Titolo  II   si   applicano   ai
certificatori che rilasciano al pubblico certificati  qualificati  in
conformita' al Codice. 
  3. Ai certificatori accreditati o  che  intendono  accreditarsi  ai
sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma  2,
anche le disposizioni di cui al Titolo III. 
  4.  I  certificatori  accreditati  rendono  disponibile  ai  propri
titolari  un  sistema  di   validazione   temporale   conforme   alle
disposizioni di cui al Titolo IV. 
  5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti  che
intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non  si  applicano  a
soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale. 
  6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati  in  uno  degli  Stati
membri dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo  in
conformita' alle  norme  nazionali  di  recepimento  della  direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio
2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.