Art. 3
Disposizioni generali
1. La firma elettronica qualificata e' generata esclusivamente con
i dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere n) e p).
2. La firma digitale e' generata con i dispositivi di cui all'art.
1, comma 1, lettere o) e p).
3. Le presenti regole tecniche definiscono le caratteristiche
oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita' del
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20,
comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice.
4. La firma remota di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), e'
generata su un HSM custodito e gestito, sotto la responsabilita', dal
certificatore accreditato ovvero dall'organizzazione di appartenenza
dei titolari dei certificati che ha richiesto i certificati medesimi
ovvero dall'organizzazione che richiede al certificatore di fornire
certificati qualificati ad altri soggetti al fine di dematerializzare
lo scambio documentale con gli stessi. Il certificatore deve essere
in grado, dato un certificato qualificato, di individuare agevolmente
il dispositivo afferente la corrispondente chiave privata.
5. Nel caso in cui il dispositivo di cui al comma 4 non sia
custodito dal certificatore, egli deve:
a) indicare al soggetto che custodisce il dispositivo le procedure
operative, gestionali e le misure di sicurezza fisica e logica che
tale soggetto e' obbligato ad applicare;
b) effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione
delle indicazioni di cui alla lettera a), che il soggetto che
custodisce il dispositivo ha l'obbligo di consentire ed agevolare;
c) redigere i verbali dell'attivita' di verifica di cui alla
lettera b) che potranno essere richiesti in copia dall'Agenzia ai
fini dell'attivita' di cui all'art. 31 del Codice;
d) comunicare all'Agenzia il luogo in cui i medesimi dispositivi
sono custoditi;
e) effettuare ulteriori verifiche su richiesta dell'Agenzia
consentendo di partecipare anche ad incaricati dello stesso ente;
f) assicurare che il soggetto che custodisce il dispositivo si
impegni a consentire le verifiche di cui alle lettere b) ed e).
6. Nel caso in cui il certificatore venga a conoscenza
dell'inosservanza di quanto previsto al comma 5, procede alla revoca
dei certificati afferenti le chiavi private custodite sui dispositivi
oggetto dell'inadempienza.
7. La firma remota di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), e'
realizzata con misure tecniche ed organizzative, esplicitamente
approvate, per le rispettive competenze, dall'Agenzia, nell'ambito
delle attivita' di cui agli articoli 29 e 31 del Codice, e da OCSI,
per quanto concerne la sicurezza del dispositivo ai sensi dell'art.
35 del Codice, tali da garantire al titolare il controllo esclusivo
della chiave privata.