Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative: a) costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento GBER; c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III; d) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative; e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche. 2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni. 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. 4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2. 5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta. 6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate nei Titoli II e III, le imprese operanti nei settori: a) della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE; c) carboniero, limitatamente alle attivita' economiche, indicate nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per le quali vigono specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza inferiori al 50% (cinquanta percento) del capitale sociale dell'impresa detenute da investitori istituzionali, Universita' e Centri di ricerca. 9. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a definire specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi e ai settori e attivita' economiche di cui al comma 6.