Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7,  le  imprese,
ivi incluse le start-up innovative: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b)  di  piccola  dimensione,  ai   sensi   di   quanto   previsto
all'allegato 1 del Regolamento GBER; 
    c) con sede  legale  e  operativa  ubicata  nei  territori  delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e  107.3.c)  del  TFUE,
cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato  a  finalita'
regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al  Titolo  II  del
presente decreto, ovvero con sede  legale  e  operativa  ubicata  nei
territori delle  regioni  dell'Obiettivo  Convergenza,  relativamente
alle agevolazioni di cui al Titolo III; 
    d) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'
cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone
fisiche, fermo restando quanto specificamente  previsto  all'art.  25
del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative; 
    e) in cui la compagine societaria sia  composta,  in  maggioranza
assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche. 
  2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui  al  presente
decreto  le  persone  fisiche  che  intendono  costituire  una  nuova
impresa, purche' l'impresa sia formalmente  costituita  entro  e  non
oltre  trenta  giorni  dalla  data  della  comunicazione  inviata  ai
soggetti  richiedenti  dal  Soggetto  gestore  di   ammissione   alle
agevolazioni. 
  3. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle
imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione Europea. 
  4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  3  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel caso
dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2. 
  5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  decreto  le
imprese controllate, ai sensi di quanto previsto  all'art.  2359  del
codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta. 
  6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,
fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate  nei  Titoli
II e III, le imprese operanti nei settori: 
    a) della pesca e dell'acquacoltura che  rientrano  nel  campo  di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    b)  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del TFUE; 
    c) carboniero, limitatamente alle attivita' economiche,  indicate
nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per  le  quali  vigono
specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto ai prodotti di importazione. 
  8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui  al  comma  1,
lettere d) ed e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza
inferiori  al  50%  (cinquanta   percento)   del   capitale   sociale
dell'impresa detenute da  investitori  istituzionali,  Universita'  e
Centri di ricerca. 
  9. Il Ministero, con  propria  circolare  esplicativa,  provvede  a
definire specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni in
relazione ai  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  e  ai  settori  e
attivita' economiche di cui al comma 6.