Art. 3 
 
 
                   Pagamenti dei debiti degli enti 
               del Servizio sanitario nazionale - SSN 
 
  1.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad  effettuare   anticipazioni   di
liquidita' alle Regioni ed alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a valere sulle  risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo  1,  comma
10, al fine di favorire  l'accelerazione  dei  pagamenti  dei  debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: 
    a)    agli    ammortamenti    non    sterilizzati     antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per  cassa  delle
somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ivi
compresi i trasferimenti di  somme  dai  conti  di  tesoreria  e  dal
bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari,
come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente»
e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci  di  credito
degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. 
  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia  e
delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il  15  maggio
2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino
a concorrenza massima dell'importo  di  5.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come  risultanti
dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al  50%,  e
ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli  SP  del
2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso  alle  Regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  il  tramite  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed
e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro  il  30  novembre  2013,  e'  stabilito  il
riparto definitivo, comprensivo  anche  degli  importi  previsti  per
l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita'  fino  a
concorrenza massima  dell'importo  di  14.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente  comma  e'
effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera  a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento   alle
ricognizioni delle  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come
risultanti nei modelli  SP  relativi  al  consuntivo  2011.  Ai  fini
dell'erogazione per l'anno 2014 delle  risorse  di  cui  al  presente
comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai  sensi  del
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.  Il  decreto
di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della  Conferenza  dei
Presidenti delle  ((Regioni  ))  e  delle  Province  autonome  ed  e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  (( 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza  di
liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 10,  secondo  comma,  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera
b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  trasmettono,  ))  con
certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del   responsabile
finanziario,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimenti del Tesoro e  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
entro il 31 maggio 2013 l'istanza  di  accesso  all'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013  l'istanza
di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  3,  per
l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di  cui  al
comma 5. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
direttoriale, puo' attribuire (( alle regioni che  ne  abbiano  fatto
richiesta, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,  entro  il  15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di  cui  al  comma  3,  nei
limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni )) ai  sensi  del
medesimo comma 3, ma non richieste. 
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,
si provvede, anche in (( tranche )) successive, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di  liquidita',  ((  prioritariamente  volte  alla
riduzione della spesa corrente, )) verificate dal Tavolo di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla  data  del  31  dicembre  2012  e
comprensivi di interessi nella misura prevista dai  contratti,  dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi  transattivi,  intervenuti
fra le  parti,  ovvero,  in  mancanza  dei  predetti  accordi,  dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai  quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 della citata Intesa verifica la coerenza con  le  somme  assegnate
alla singola  regione  in  sede  di  riparto  delle  risorse  di  cui
rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo periodo della presente lettera, il  piano  dei  pagamenti  puo'
comprendere debiti  certi,  sorti  entro  il  31  dicembre  2012,  ((
intendendosi sorti i debiti per i quali )) sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro  e  la  regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della  gestione  sanitaria
accentrata,  ovvero  da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla
Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma  4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento  regionale
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale  --
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -  <
-  verificato  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  l'erogazione,  da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la  regione  incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse proprie  dell'anno,  destina  al  finanziamento  del  proprio
servizio sanitario regionale. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al  comma  3,  e
comunque in caso di avvenuto accesso alle  anticipazioni  di  cui  al
comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro  il  termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica  dei
dati contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati  patrimoniali.
Qualora  dette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano  alla
trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi  provvedano
in modo incompleto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e'  autorizzato  a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidita'
ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi  non
certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo. 
  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere
le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al  presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di
cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013,  il  termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  reca:
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 dell'Intesa fra lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano del 23 marzo 2005: 
              "Art. 12.Tavolo di verifica degli adempimenti. 
              1. Ai fini della  verifica  degli  adempimenti  per  le
          finalita'  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,
          lettera c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il
          Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli   adempimenti,
          coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
          e delle finanze e composto da rappresentanti: 
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              del Ministero della salute; 
              delle Regioni capofila  delle  Aree  sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
              di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza  dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
              della Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
              della Segreteria della Conferenza dei Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
              entro il 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
              effettua una valutazione del risultato di  gestione,  a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9 della presente intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli
          adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,  lettere
          c), e), f), g), h),  e  agli  adempimenti  derivanti  dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
              riferisce  sull'esito   delle   verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
              per il Governo,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
              per le  Regioni,  da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.". 
              Il testo dell'articolo 10 della legge 16  maggio  1970,
          n. 281, e del comma 24  dell'articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, e' riportato nelle note all'articolo
          2. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              "Art. 21. (Accensione di conti di  tesoreria  intestati
          alla  sanita')   -   1.   Per   garantire   trasparenza   e
          confrontabilita'  dei   flussi   di   cassa   relativi   al
          finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard: 
              a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno
          sanitario regionale standard che affluiscono nei  conti  di
          tesoreria unica intestati alle singole regioni e  a  titolo
          di  trasferimento   dal   Bilancio   dello   Stato   e   di
          anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di
          tesoreria   unica   appositamente    istituiti    per    il
          finanziamento   del   servizio   sanitario   nazionale    e
          funzionanti secondo le modalita' di cui all'articolo 7  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
              b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti
          correnti intestati alla sanita' presso  i  tesorieri  delle
          regioni  secondo  le   modalita'   previste   dall'articolo
          77-quater, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              2. Ai fini della  rilevazione  SIOPE  le  regioni  sono
          identificate  da  distinti  codici-ente,   riguardanti   la
          gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.". 
              Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010): 
              "68.  Al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a  quanto  stabilito  dall'  articolo  13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'  articolo  12,  comma  3,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di cui all'  articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 24  dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 15. (Disposizioni urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica) - 1. - 23. (Omissis). 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191.". 
              Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
              "174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli.".