Art. 4 Verifica equilibri strutturali delle regioni 1. Al fine di garantire effettivita' al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e societa' controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.