Art. 5 
 
 
                        Pagamento dei debiti 
                  delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Ai  fini  dell'estinzione  dei   debiti   dei   Ministeri   per
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali,  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a  fronte  dei  quali  non  sussistono  residui
passivi anche  perenti,  ciascun  Ministero  predispone  un  apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei
relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile  2013
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato per il tramite  del  ((  competente  ))  Ufficio
Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da  pubblicare  sul
sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i  predetti  debiti
sono aggregati per  il  pertinente  capitolo/articolo  di  spesa  con
separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi. 
  2. Per garantire il concorso al pagamento  dei  debiti  di  cui  al
comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma  50,  della  legge  23
dicembre 2005, n.266, e' incrementato di  500  milioni  di  euro  per
l'anno  2013.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate
rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati,  il  predetto
fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  proporzionalmente  sulla  base  delle
richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma  1,
complete degli elenchi di cui al medesimo comma.  Le  predette  somme
sono destinate esclusivamente al pagamento  dei  debiti  inclusi  nei
suddetti elenchi. 
  3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono  ai  ((
rispettivi )) Uffici Centrali di Bilancio, con  cadenza  trimestrale,
un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando
altresi' quelli  che  non  hanno  potuto  essere  estinti.  L'Ufficio
centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli  effetti
di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289,
una  relazione  finale  relativamente   alle   somme   effettivamente
impegnate e  pagate  con  riferimento  agli  importi  indicati  negli
elenchi di cui al comma 1. 
  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con  il  Fondo
di cui al comma 2 e  al  fine  di  prevenire  il  formarsi  di  nuove
situazioni debitorie, i Ministeri interessati,  entro  il  15  giugno
2013, definiscono con apposito decreto  del  Ministro  competente  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei  conti,  un
piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di razionalizzazione e riorganizzazione  della  spesa.  Ai  fini  del
suddetto piano di rientro  possono  essere  utilizzate  le  dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196. 
  5.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31  dicembre  2009,  n.196  e  successive
modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4. 
  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini
previsti, il Ministro  competente  entro  il  15  luglio  2013  invia
apposita relazione  sulle  cause  dell'inadempienza  alle  competenti
Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del
territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative  per  la
riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle  imposte  al
fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo non superiore a  2.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  5   e   50
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): 
              "5. I provvedimenti di riconoscimento di  debito  posti
          in  essere   dalle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo1, comma 2,  deldecreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, sono trasmessi agli organi  di  controllo  ed
          alla competente procura della Corte dei conti" 
              "50.   Ferma   restando   la   disposizione   di    cui
          all'articolo23, comma 5, dellalegge 27  dicembre  2002,  n.
          289,  al  fine  di  provvedere  all'estinzione  dei  debiti
          pregressi contratti dalle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato nei confronti di  enti,  societa',  persone  fisiche,
          istituzioni ed organismi vari, nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170  milioni  di
          euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e  2008.  Alla  ripartizione  del  predetto
          Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze su proposta del Ministro competente.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  5
          dell'articolo 21 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 21. (Bilancio di previsione) - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio annuale di previsione e'  formato  sulla
          base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
          indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  lettera  c),
          nel DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui all'articolo 40, in appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              6. - 18. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 39 della citata legge
          n. 196 del 2009: 
              "Art. 39. (Analisi e valutazione della spesa) -  1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  collabora  con  le
          amministrazioni centrali dello Stato, al fine di  garantire
          il  supporto  per  la  verifica  dei  risultati   raggiunti
          rispetto agli obiettivi di cui all'articolo  10,  comma  2,
          lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
          rivolte al loro conseguimento  e  di  quelle  disposte  per
          incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
          stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di  appositi
          nuclei di analisi  e  valutazione  della  spesa,  istituiti
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
          funzionamento dei  nuclei.  Ai  predetti  nuclei  partecipa
          anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di  cui
          al   comma   1   viene   altresi'   svolta   la    verifica
          sull'articolazione  dei   programmi   che   compongono   le
          missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatorie  delle
          spese rispetto al contenuto dei programmi  stessi,  con  la
          possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
          legislativo, l'accorpamento e  la  razionalizzazione  delle
          leggi  di  finanziamento  per  renderne  piu'  semplice   e
          trasparente il  collegamento  con  il  relativo  programma,
          nonche' sulla rimodulabilita'  delle  risorse  iscritte  in
          bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
          finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello  Stato
          supporto metodologico per la definizione  delle  previsioni
          di spesa e dei fabbisogni associati  ai  programmi  e  agli
          obiettivi  indicati   nella   nota   integrativa   di   cui
          all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
          degli indicatori di risultato ad essi associati. 
              3. Le attivita' svolte dai nuclei di  cui  al  comma  1
          sono  funzionali   alla   formulazione   di   proposte   di
          rimodulazione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  diversi
          programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23,  comma  3,  e
          alla predisposizione del  rapporto  sui  risultati  di  cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera a). 
              4. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche'  per  la  realizzazione   del   Rapporto   di   cui
          all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
          istituisce e  condivide  con  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato,  nell'ambito  della   banca   dati   di   cui
          all'articolo 13, una apposita sezione che  raccoglie  tutte
          le  informazioni  necessarie   alla   realizzazione   degli
          obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo,  nonche'
          delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. La banca dati  raccoglie  le  informazioni
          che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
          procedura   da   definire   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le informazioni  di  cui  al
          presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
          delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento   della    funzione    pubblica,    ai    fini
          dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   secondo   le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.".