(( Art. 5-bis 
 
 
                 Cessione della garanzia dello Stato 
                 a favore di istituzioni finanziarie 
 
  1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire
l'integrale  pagamento  dei  debiti  della  Pubblica  amministrazione
maturati alla  data  del  31  dicembre  2012,  nonche'  per  motivate
esigenze economico-finanziarie, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore
di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie  e  internazionali.
))