Art. 6 
 
 
             Altre disposizioni per favorire i pagamenti 
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
  (( 01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo
1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le  parole:  «forniture  e
appalti»  con  le  seguenti:  «forniture,   appalti   e   prestazioni
professionali». )) 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l'unita'  giuridica  ed  economica   dell'ordinamento.   I   relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento,  ai
crediti non oggetto di cessione (( pro soluto. ))  Tra  piu'  crediti
non oggetto di cessione (( pro soluto ))  il  pagamento  deve  essere
imputato al credito piu' antico,  come  risultante  dalla  fattura  o
dalla richiesta equivalente di pagamento (( ovvero da contratti o  da
accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti. )) 
  (( 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le
associazioni di categoria del sistema creditizio  e  le  associazioni
imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi  di  monitoraggio  volti  a
verificare che la liquidita'  derivante  dal  pagamento  dei  crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse  finanziarie  da  parte
delle imprese la cui  posizione  si  era  deteriorata  a  motivo  del
ritardo dei pagamenti da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e  del  sistema  produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo  trasmette  alle  Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e  i  risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio. 
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in  favore
degli enti, delle societa', inserite nel conto economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  degli  organismi  a  totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al  pagamento
dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5  nei  confronti  dei
rispettivi creditori. )) 
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di  liquidita'  di
cui al presente Capo, la prima rata decorre  dall'anno  successivo  a
quello di sottoscrizione del contratto. 
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono  pubblicati
dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per  classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 
  4. Ferma  restando  l'indicazione  del  codice  unico  di  progetto
dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi  della
legislazione  vigente,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 per  il  necessario  monitoraggio  delle  opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre  2013,  i  dati  relativi  ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 
  5. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della  Costituzione,  a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse,  non  sono  ammessi
atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle  somme  destinate  ai
pagamenti di cui al presente Capo. (( Qualora siano  stati  stipulati
accordi di  natura  transattiva,  le  azioni  esecutive  sulle  somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi  in  attuazione  dei  piani  di
pagamento  redatti  ai  sensi  dell'articolo   11,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
ancorche' effettuate presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio
sanitario  regionale  e  presso  le  centrali  uniche  di   pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla  data
del 30 giugno 2014. )) 
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'articolo  5-quater  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-quinquies. --  (Esecuzione  forzata).  --  1.  Al  fine  di
assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori  di
somme liquidate a norma della presente legge,  non  sono  ammessi,  a
pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso la  Tesoreria  centrale  e  presso  le  Tesorerie
provinciali  dello  Stato  per  la  riscossione  coattiva  di   somme
liquidate a norma della presente legge. 
  (( 2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista  dall'articolo  1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali  destinati  al  pagamento  di
somme liquidate a norma della presente legge,)) i creditori di  dette
somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero
al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di
sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di
pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono
tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento
che risultino gia' emessi. 
  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare  a  pena
di nullita' rilevabile  d'ufficio  il  provvedimento  giurisdizionale
posto in esecuzione. 
  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato  non
determinano obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle  Tesorerie
medesime, ne' sospendono l'accreditamento di  somme  a  favore  delle
Amministrazioni  interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi  rendono
dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente
disposizione di legge. 
  5.  L'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio   1994,   n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.». 
  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005,  n. 266,  dopo  il
comma 294-bis, e' inserito il seguente: 
  «294-ter. Il comma  294-bis  si  applica  anche  ai  fondi  e  alle
contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89.». 
  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n. 123
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i
pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni  del
comma 4-bis»; 
    b) al comma 3, dopo le parole  «richiesta  di  chiarimenti»  sono
aggiunte le seguenti  parole:  «,  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis»; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:  «4-bis.  Gli
atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle  transazioni
commerciali devono  pervenire  all'ufficio  di  controllo  almeno  15
giorni prima  della  data  di  scadenza  del  termine  di  pagamento.
L'ufficio di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni  successivi   al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di  esito  positivo,
sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o   richieste   di
integrazioni e chiarimenti. Qualora  il  dirigente  responsabile  non
risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti  forniti  non  siano
idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'
tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte  dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui
si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli  atti  di
spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2,  con  riferimento
ai quali comunque sussiste la responsabilita' del  dirigente  che  ha
emanato l'atto.». 
  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche  a  mezzo  posta
elettronica ((  certificata,  inviata  presso  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata   inserito   nell'Indice   nazionale   degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
)) l'importo e la data entro la quale  provvederanno  rispettivamente
ai pagamenti dei debiti di (( cui agli ))  articoli  1,  2,  3  e  5.
L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno
erariale a carico del responsabile  dell'ufficio  competente.  ((  La
comunicazione  inviata   con   posta   elettronica   certificata   e'
sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio  competente  con
firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del  documento  ovvero  con  firma
digitale, rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  1,  comma  1,
lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto  legislativo
7  marzo  2005,  n.  82.  Entro  il  5  luglio  2013,  le   pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1,  2,  3  e  5  pubblicano  nel
proprio sito internet l'elenco completo, per  ordine  cronologico  di
emissione della fattura o della richiesta equivalente  di  pagamento,
dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del
primo periodo del presente  comma,  indicando  l'importo  e  la  data
prevista  di  pagamento   comunicata   al   creditore.   La   mancata
pubblicazione  e'  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e   della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai  sensi  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  dirigenti  responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro
per  ogni  giorno  di  ritardo  nella  certificazione  del   credito.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla  legislazione
vigente. )) 
  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  e
dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato  o  tardivo  adempimento  da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2,  commi  3  e  5,
all'articolo 3, commi 5,  6  e  7,  all'articolo  5,  commi  1  e  3,
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma  4,  che  ha
causato la condanna al pagamento di somme per  risarcimento  danni  o
per interessi moratori e' causa di responsabilita'  amministrativa  a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
  (( 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente  capo  non
hanno  natura  regolamentare  e   sono   pubblicati   nella   sezione
«Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Al fine  di  garantire  la  massima  tempestivita'
nelle procedure  di  pagamento  previste  dal  presente  decreto,  le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione  alla  Corte  dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di  riparto  delle  anticipazioni  di  liquidita'  ))  fra  gli  enti
interessati e degli altri  decreti  e  provvedimenti  ((  di  cui  al
presente capo. 
  11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali,  in  caso  di  mancata  osservanza  delle
disposizioni del presente capo,  il  Governo  puo'  sostituirsi  agli
organi  delle  regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione   dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In  caso  di  mancata  adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1  e
3, e all'articolo 3, commi 4 e  5,  si  procede  alla  nomina  di  un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per  l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si  osserva  l'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  11-ter.  Ai  fini  dei  pagamenti  di   cui   al   presente   capo,
l'accertamento  della  regolarita'  contributiva  e'  effettuato  con
riferimento  alla  data  di  emissione  della  fattura  o   richiesta
equivalente di pagamento.  Qualora  tale  accertamento  evidenzi  una
inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese  per  somministrazioni,
forniture e appalti, » sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9   del   citato
          decreto-legge  n.  185  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   9.   (Rimborsi   fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.) 
              1. All'articolo 15-bis, comma 12, del  decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n.  127,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e  2009  le
          risorse  disponibili  sono  iscritte  sul  fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, rispettivamente,  per  provvedere  all'estinzione  dei
          crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
          31 dicembre 2007,  il  cui  pagamento  rientri,  secondo  i
          criteri  di  contabilita'  nazionale,  tra  le  regolazioni
          debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  anche
          sulla  base  delle  risultanze  emerse  a   seguito   della
          emanazione della propria circolare  n.  7  del  5  febbraio
          2008,  nonche'  per  essere  trasferite  alla  contabilita'
          speciale  n.  1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
          Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di  dieci  anni,
          per la successiva erogazione ai contribuenti.». 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le modalita' ivi previsti, anche ai  crediti  maturati  nei
          confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.  In
          ogni caso non e' consentita l'utilizzazione  per  spese  di
          personale. 
              1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,  i  Ministeri  avviano,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e  revisione
          delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
          risorse  in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi   sono
          illustrati in appositi rapporti  dei  Ministri  competenti,
          che costituiscono parte integrante  delle  relazioni  sullo
          stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma  68,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
          finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo  articolo
          3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009. 
              1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla base delle  indicazioni  fornite  con  circolare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma,  sulla  base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i  Ministeri  sono   tenuti   a   fornire,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 
              2. Per effetto della previsione di cui al  comma  1,  i
          commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione  e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati   dai
          fornitori  di  beni   e   servizi   nei   confronti   delle
          amministrazioni pubbliche, con  priorita'  per  le  ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario. 
              3-bis. Su istanza del creditore  di  somme  dovute  per
          somministrazioni,   forniture,   appalti   e    prestazioni
          professionali, le regioni e gli  enti  locali  nonche'  gli
          enti del  Servizio  sanitario  nazionale  certificano,  nel
          rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di
          patto di stabilita' interno, entro  il  termine  di  trenta
          giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo
          credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al  fine  di
          consentire al  creditore  la  cessione  pro  soluto  o  pro
          solvendo a  favore  di  banche  o  intermediari  finanziari
          riconosciuti  dalla  legislazione   vigente.   Scaduto   il
          predetto  termine,  su  nuova  istanza  del  creditore,  e'
          nominato  un  Commissario  ad  acta,  con  oneri  a  carico
          dell'ente debitore. La nomina  e'  effettuata  dall'Ufficio
          centrale del bilancio competente per le  certificazioni  di
          pertinenza delle amministrazioni statali centrali  e  degli
          enti pubblici nazionali, o  dalla  Ragioneria  territoriale
          dello Stato competente per territorio per le certificazioni
          di pertinenza delle  amministrazioni  statali  periferiche,
          delle regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio
          sanitario nazionale. La cessione  dei  crediti  oggetto  di
          certificazione avviene nel rispetto dell'articolo  117  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. Ferma restando l'efficacia liberatoria  dei  pagamenti
          eseguiti dal debitore ceduto, si applicano  gliarticoli  5,
          comma 1, e7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
          essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a)   dagli   enti   locali   commissariati   ai   sensi
          dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Cessato   il
          commissariamento,  la  certificazione  non  puo'   comunque
          essere rilasciata in relazione a crediti  sorti  prima  del
          commissariamento   stesso.    Nel    caso    di    gestione
          commissariale, la certificazione non puo'  comunque  essere
          rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
          commissariale; 
              b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi. 
              3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
          ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,
          n. 207, secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  di
          attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le  modalita'  e
          nei limiti stabiliti dal decreto  di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011,  n.  106,  e  all'articolo  39  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214..". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1.  (Principi  di  coordinamento  e  ambito   di
          riferimento) - 1. Le amministrazioni  pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n.  174,  abrogato,  successivamente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto legge, dall'articolo 53,  comma
          1, lett. t), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
          recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
          di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
          parte delle pubbliche amministrazioni": 
              "Art. 18. (Amministrazione aperta) - 1. La  concessione
          delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
          alle imprese  e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
          compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
          e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
          all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241ad  enti
          pubblici e privati, sono soggetti  alla  pubblicita'  sulla
          rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo  il
          principio di accessibilita' totale di cui  all'articolo  11
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              2. Nei casi di cui al comma 1  ed  in  deroga  ad  ogni
          diversa disposizione  di  legge  o  regolamento,  nel  sito
          internet dell'ente obbligato  sono  indicati:  a)  il  nome
          dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i  suoi  dati
          fiscali; b) l'importo; c) la  norma  o  il  titolo  a  base
          dell'attribuzione;  d)  l'ufficio  e   il   funzionario   o
          dirigente   responsabile    del    relativo    procedimento
          amministrativo;    e)    la    modalita'    seguita     per
          l'individuazione del beneficiario; f) il link  al  progetto
          selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche'
          al contratto e capitolato della  prestazione,  fornitura  o
          servizio. 
              3. Le informazioni di cui al comma  2  sono  riportate,
          con link ben visibile nella homepage del sito,  nell'ambito
          dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e  merito»
          di cui al citatodecreto legislativo n. 150  del  2009,  che
          devono essere resi di facile consultazione, accessibili  ai
          motori di ricerca ed in formato  tabellare  aperto  che  ne
          consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          diretta  attuazione  dei  principi   di   legalita',   buon
          andamento e imparzialita' sanciti  dall'articolo  97  della
          Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31  dicembre
          2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g),  h),
          l),  m),  r)  della  Costituzione,   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni centrali, regionali e  locali,  le  aziende
          speciali  e  le   societa'   in   house   delle   pubbliche
          amministrazioni. Le regioni ad  autonomia  speciale  vi  si
          conformano entro il medesimo termine secondo le  previsioni
          dei rispettivi Statuti. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le  concessioni
          di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore  del
          presente  decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del
          presente  articolo   costituisce   condizione   legale   di
          efficacia del  titolo  legittimante  delle  concessioni  ed
          attribuzioni di importo complessivo superiore a mille  euro
          nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e  la  sua
          eventuale omissione o incompletezza e'  rilevata  d'ufficio
          dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la  propria
          diretta  responsabilita'  amministrativa,  patrimoniale   e
          contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione  del
          beneficio economico. La  mancata,  incompleta  o  ritardata
          pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della
          prevista concessione o attribuzione  e  da  chiunque  altro
          abbia interesse, anche ai fini del risarcimento  del  danno
          da  ritardo  da  parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
          dell'articolo 30del codice del processo  amministrativo  di
          cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              6. Restano fermi l'articolo 12  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, idecreti legislativi 7 marzo 2005,  n.  82,12
          aprile 2006, n. 163e6 settembre 2011, n. 159, l'articolo  8
          del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52e  le  ulteriori
          disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai   pagamenti
          obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
          connessi  trattamenti  previdenziali  e   contributivi   si
          applicano le disposizioni ad essi proprie. Il  Governo,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione di concerto con il Ministro dello  sviluppo
          economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31  dicembre
          2012,  previo  parere  della   Conferenza   unificata,   un
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400,  volto  a  coordinare  le  predette
          disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare  le
          modalita'  di  pubblicazione  dei  dati  di  cui  ai  commi
          precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di
          cui al citatodecreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso
          regolamento potra' altresi' disciplinare  le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo  in  ordine  ai  pagamenti
          periodici  e  per  quelli  diretti  ad  una  pluralita'  di
          soggetti sulla base del medesimo titolo. 
              7. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              Si ritiene  utile  riportare,  seppur  non  citato  nel
          decreto legge, il testo dell'articolo 26 del citato decreto
          n. 33 del 2013, in vigore dal 20 aprile 2013: 
              "Art. 26. (Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati) - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  i
          criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
          attenersi per la concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti
          pubblici e privati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti  di
          concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.  241
          del 1990, di importo superiore a mille euro. 
              3. La pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale
          omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
          organi  dirigenziali,  sotto  la  propria   responsabilita'
          amministrativa, patrimoniale  e  contabile  per  l'indebita
          concessione o  attribuzione  del  beneficio  economico.  La
          mancata,  incompleta  o  ritardata  pubblicazione  rilevata
          d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi'  rilevabile
          dal destinatario della prevista concessione o  attribuzione
          e da chiunque altro abbia  interesse,  anche  ai  fini  del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. E' esclusa la pubblicazione dei dati  identificativi
          delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
          al presente articolo, qualora da tali  dati  sia  possibile
          ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero
          alla  situazione   di   disagio   economico-sociale   degli
          interessati.". 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
              "Art. 41. (L'iniziativa economica privata e' libera)  -
          Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita'  sociale  o
          in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
          dignita' umana. 
              La legge determina i programmi e i controlli  opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 1 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di  rientro
          dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo
          1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di
          entrata in vigore del presente decreto-legge,  al  fine  di
          assicurare il conseguimento degli  obiettivi  dei  medesimi
          Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante  il
          regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati  in
          attuazione  dei  medesimi  piani,  i  Commissari  ad   acta
          procedono, entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
          ricognizione di tali debiti,  predisponendo  un  piano  che
          individui modalita'  e  tempi  di  pagamento.  Al  fine  di
          agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma   ed   in
          attuazione di quanto  disposto  nell'Intesa  sancita  dalla
          Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre  2009,
          all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
          essere  intraprese  o  proseguite  azioni   esecutive   nei
          confronti delle  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere
          delle regioni medesime". 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  294  e  294-bis
          dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005: 
              "294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a
          favore dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e
          periferici  del  Ministero  della  salute,  a   servizi   e
          finalita' di  sanita'  pubblica  nonche'  al  pagamento  di
          emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti  al  personale
          amministrato o di spese per servizi  e  forniture  prestati
          agli uffici  medesimi,  non  sono  soggetti  ad  esecuzione
          forzata 
              294-bis. Non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata  i
          fondi  destinati  al  pagamento  di  spese  per  servizi  e
          forniture aventi  finalita'  giudiziaria  o  penitenziaria,
          nonche' le aperture di  credito  a  favore  dei  funzionari
          delegati degli uffici centrali e periferici  del  Ministero
          della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione
          nazionale antimafia e della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma
          della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero  di  emolumenti  e
          pensioni   a   qualsiasi   titolo   dovuti   al   personale
          amministrato  dal  Ministero  della   giustizia   e   dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Termini del controllo) - 1. Gli atti  di  cui
          all'articolo 5, contestualmente alla  loro  adozione,  sono
          inviati all'ufficio di controllo che, entro  trenta  giorni
          dal ricevimento,  provvede  all'apposizione  del  visto  di
          regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti
          di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d),  l'ufficio
          di controllo si pronuncia entro sessanta  giorni.  Per  gli
          accordi in materia di  contrattazione  integrativa  di  cui
          all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  restano  fermi  i
          termini previsti dalle vigenti  disposizioni  contrattuali.
          Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali  di
          cui aldecreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  si
          applicano le disposizioni del comma 4-bis. 
              2. Fatte salve le norme  in  materia  di  controllo  da
          parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine  di  cui
          al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato
          osservazioni o richiesto ulteriore  documentazione,  l'atto
          e' efficace e viene restituito munito di visto. 
              3. In  presenza  di  osservazioni  o  di  richiesta  di
          chiarimenti,  salvo  quanto  previsto  al  comma  4-bis,  i
          termini per l'espletamento del controllo di cui al comma  1
          sono  interrotti  fino  al  momento  in  cui  l'ufficio  di
          controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti. 
              4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma
          2, lettere b), c) e d), puo' essere  espletato  secondo  un
          programma annuale approvato dal Ragioniere  generale  dello
          Stato, basato sulla complessita'  degli  atti,  sulla  loro
          rilevanza ai fini della finanza pubblica  e  sull'efficacia
          dell'esercizio del controllo. 
              4-bis.  Gli  atti  di  pagamento  emessi  a  titolo  di
          corrispettivo   nelle   transazioni   commerciali    devono
          pervenire all'ufficio di controllo almeno 15  giorni  prima
          della data di scadenza del termine di pagamento.  L'ufficio
          di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
          comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
          ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso  di  esito
          positivo, sia in caso di  formulazione  di  osservazioni  o
          richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.   Qualora   il
          dirigente  responsabile  non  risponda  alle  osservazioni,
          ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
          osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'  tenuto  a
          segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
          conti eventuali ipotesi di  danno  erariale  derivanti  dal
          pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di
          dare  corso  agli  atti  di  spesa  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali  comunque
          sussiste la responsabilita' del dirigente  che  ha  emanato
          l'atto". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  6-bis  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 6-bis.  (Indice  nazionale  degli  indirizzi  PEC
          delle imprese  e  dei  professionisti)  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la
          pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in
          modalita' telematica, e' istituito, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione e con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il
          Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dallalegge  28  gennaio
          2009, n. 2. 
              3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito  alle  pubbliche
          amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai
          gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i
          cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita'   di
          autenticazione. L'indice e' realizzato in  formato  aperto,
          secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e  24  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 1. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a) allineamento dei dati: il processo di  coordinamento
          dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
          della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
              b)  autenticazione  del   documento   informatico:   la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione; 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e) certificati elettronici: gli  attestati  elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche; 
              f) certificato qualificato: il certificato  elettronico
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I  delladirettiva
          1999/93/CE, rilasciati da certificatori che  rispondono  ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 
              g) certificatore: il soggetto  che  presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
              h) chiave privata: l'elemento della  coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
              i) chiave pubblica: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; 
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
              l) dato a  conoscibilita'  limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
              m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il   dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione; 
              n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
              n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36; 
              o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai  dati
          senza restrizioni non riconducibili a  esplicite  norme  di
          legge; 
              p)   documento   informatico:    la    rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica; 
              q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di  dati  in
          forma elettronica allegati oppure connessi a  un  documento
          informatico che consentono l'identificazione del firmatario
          del documento e  garantiscono  la  connessione  univoca  al
          firmatario, creati con mezzi sui quali il  firmatario  puo'
          conservare un controllo esclusivo,  collegati  ai  dati  ai
          quali detta firma si riferisce in  modo  da  consentire  di
          rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati  successivamente
          modificati; 
              r) firma elettronica qualificata: un  particolare  tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma; 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici; 
              t)  fruibilita'  di  un  dato:   la   possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione; 
              u) gestione informatica dei documenti: l'insieme  delle
          attivita' finalizzate alla  registrazione  e  segnatura  di
          protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,
          assegnazione, reperimento  e  conservazione  dei  documenti
          amministrativi formati o acquisiti  dalle  amministrazioni,
          nell'ambito  del  sistema  di  classificazione   d'archivio
          adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
              u-ter)  identificazione  informatica:  la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne consentono  l'individuazione
          nei sistemi informativi,  effettuata  attraverso  opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
              z)    pubbliche    amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui aldecreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300; 
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
              bb) validazione temporale: il risultato della procedura
          informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'
          documenti informatici, una data ed un orario opponibili  ai
          terzi." 
              "Art. 24. (Firma digitale) - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 71,  la  validita'  del  certificato  stesso,
          nonche' gli elementi  identificativi  del  titolare  e  del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.". 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5
          aprile 2013, n. 80. 
              Si riporta il testo dei commi 1  e  2  dell'articolo  3
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              "Art. 3.(Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti) - 1. Il controllo preventivo di  legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis)  i  provvedimenti  commissariali   adottati   in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  emanate  ai  sensi   dell'articolo5,   comma   2,
          dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225(17); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettereb) ec); 
              e). 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo7, comma  6,
          deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo1, comma 9, dellalegge 23 dicembre 2005,
          n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo". 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3.- 13. (Omissis).". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   120   della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              "Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,   n.   131(Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "Art.    8.(Attuazione    dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
          finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,  della
          Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro  competente  per  materia,  anche  su
          iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,  assegna
          all'ente interessato un  congruo  termine  per  adottare  i
          provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale
          termine,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito   l'organo
          interessato, su proposta  del  Ministro  competente  o  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina  un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri partecipa il  Presidente  della  Giunta  regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo11dellalegge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi  3  e  4  dell'articolo3deldecreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo8dellalegge 15 marzo 1997,
          n. 59, e all'articolo4deldecreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112". 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.   207,
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art.   4.Intervento   sostitutivo    della    stazione
          appaltante   in   caso   di    inadempienza    contributiva
          dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n.
          145/2000) 
              1.  Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, l'esecutore,  il  subappaltatore  e  i  soggetti
          titolari di subappalti e cottimi di cui  all'articolo  118,
          comma 8, ultimo  periodo,  del  codicedevono  osservare  le
          norme e prescrizioni dei contratti collettivi  nazionali  e
          di zona  stipulati  tra  le  parti  sociali  firmatarie  di
          contratti  collettivi   nazionali   comparativamente   piu'
          rappresentative,  delle  leggi  e  dei  regolamenti   sulla
          tutela,  sicurezza,   salute,   assicurazione   assistenza,
          contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 
              2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4,
          in caso  di  ottenimento  da  parte  del  responsabile  del
          procedimento   del   documento   unico    di    regolarita'
          contributiva  che  segnali   un'inadempienza   contributiva
          relativa a uno o piu'  soggetti  impiegati  nell'esecuzione
          del contratto, il medesimo  trattiene  dal  certificato  di
          pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza.  Il
          pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze  accertate
          mediante il documento unico di regolarita' contributiva  e'
          disposto dai soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera  b),  direttamente  agli   enti   previdenziali   e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              3. In ogni caso sull'importo  netto  progressivo  delle
          prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50  per  cento;
          le ritenute possono essere svincolate soltanto in  sede  di
          liquidazione finale, dopo  l'approvazione  da  parte  della
          stazione  appaltante  del  certificato  di  collaudo  o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva". 
              Si riporta il testo del comma 10  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, come modificato dalla presente legge: 
              "10. Nelle more del  riordino  della  disciplina  della
          gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale  per
          il triennio  2013-2015,  il  dirigente  responsabile  della
          gestione,  in  relazione  a  ciascun  impegno  assunto  sui
          capitoli  di  bilancio  di  propria  pertinenza  a  partire
          dall'esercizio   finanziario   2013,   ha   l'obbligo    di
          predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla
          base del quale ordina e paga le spese,  da  aggiornare  con
          cadenza mensile. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono avviate  le  attivita'  propedeutiche
          all'avvio  della  sperimentazione   di   cui   al   periodo
          precedente".