(( Art. 6-bis 
 
 
                 Sospensione dei lavori per mancato 
                     pagamento del corrispettivo 
 
  1. All'articolo 253 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente: 
  « 23-bis. In relazione  all'articolo  133,  comma  1,  fino  al  31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire  ai
sensi dell'articolo 1460 del codice  civile  puo'  essere  esercitata
quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia  stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.». ))