Art. 3 
 
Disposizioni per far fronte all'emergenza  ambientale  nella  Regione
                              Campania 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni  di  continuita'   nelle   gestioni   degli   impianti   di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,  Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di  Succivo,
nella Regione Campania, fino al  31  marzo  2014,  salvo  ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania  delle  procedure  per  la
selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione  degli
impianti, continuano a  produrre  effetti  le  disposizioni,  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine  continuano
a  produrre  effetti  i  provvedimenti  rispettivamente  presupposti,
conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  3. All'articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla
seguente: «trentasei»; 
  ((  3-bis.  Il  Presidente   della   regione   Campania   trasmette
semestralmente  al  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  nonche'   alle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia una relazione concernente: 
  a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno  degli  impianti
di cui al comma 1; 
  b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli
interventi sugli impianti; 
  c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in  relazione
alla gestione commissariale; 
  d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle  criticita',
in relazione allo stato di attuazione delle opere; 
  e) le  spese  sostenute  per  l'adeguamento  degli  impianti  e  un
cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; 
  f) i monitoraggi ambientali in corso o da  svolgere  sulle  aree  a
monte e a valle degli  impianti,  con  l'esplicita  segnalazione  dei
valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati
sull'aria, sulle  acque  superficiali  e  sulle  falde  acquifere  in
conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013». 
  3-quater.  In  attuazione  dell'articolo  14  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  per  la  regione
Campania la  somma  corrispondente  al  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge  regionale  28  marzo  2007,  n.  4,  e'
considerata tra i costi di gestione  degli  impianti  che  concorrono
alla determinazione della TARES. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il   testo   dell'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge n. 59/2012, si veda la nota all'articolo 2. 
              L'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazz.  Uff.  1°
          giugno  2012,  n.  127,  reca  «Disposizioni   urgenti   di
          protezione  civile  per  fronteggiare  la   situazione   di
          criticita'  in  atto  negli  impianti  di  collettamento  e
          depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,  Foce  Regi
          Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania». 
              Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma   2,   del
          decreto-legge   26   novembre   2010,   n.   196,   recante
          «Disposizioni relative al  subentro  delle  amministrazioni
          territoriali della  regione  Campania  nelle  attivita'  di
          gestione del ciclo integrato dei rifiuti»,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  24  gennaio  2011,  n.  1,  gia'
          modificato dall'art. 1, comma 2, lett.  da  a)  a  d),  del
          decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.   28,come
          ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente: 
              «2. Al fine di garantire la realizzazione  urgente  dei
          siti da destinare  a  discarica,  nonche'  ad  impianti  di
          trattamento o di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania, il Presidente della Regione, ferme  le  procedure
          amministrative e gli atti gia' posti  in  essere,  procede,
          sentiti le Province e gli  enti  locali  interessati,  alla
          nomina,  per  la  durata  massima  di  trentasei  mesi,  di
          commissari straordinari, da individuare  fra  il  personale
          della carriera prefettizia o  fra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
          fra i professori universitari ordinari  con  documentata  e
          specifica  competenza  nel  settore  dell'impiantistica  di
          trattamento dei rifiuti, che  abbiano  adeguate  competenze
          tecnico-giuridiche,    i    quali,    con    funzioni    di
          amministrazione  aggiudicatrice,  individuano  il  soggetto
          aggiudicatario  sulla  base   delle   previsioni   di   cui
          all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le
          aree occorrenti, assumendo  le  necessarie  determinazioni,
          anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita'  delle
          aree  medesime,  e  conseguendo  le  autorizzazioni  e   le
          certificazioni    pertinenti.     All'individuazione     ed
          espropriazione di ulteriori aree dove  realizzare  siti  da
          destinare a discarica  anche  tra  le  cave  abbandonate  o
          dismesse con priorita' per quelle acquisite  al  patrimonio
          pubblico, nonche'  alla  conseguente  attivazione  ed  allo
          svolgimento  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  a  tali
          compiti,  provvede,  sentiti  le  province   e   i   comuni
          interessati, il commissario straordinario  individuato,  ai
          sensi  del  periodo  precedente,  fra  il  personale  della
          carriera prefettizia anche esercitando in  via  sostitutiva
          le funzioni attribuite in materia ai predetti  enti  ed  in
          deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
          con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
          articoli 2, commi 1, 2 e 3,  e  18,  del  decreto-legge  23
          maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le  procedure
          di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma, con oneri a carico  dell'aggiudicatario.  In  deroga
          alle disposizioni  relative  alla  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA) di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  nonche'   alla   pertinente   legislazione
          regionale  in  materia,   per   la   valutazione   relativa
          all'apertura  delle  discariche   e   all'esercizio   degli
          impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
          del  presente  comma  procedono  alla  convocazione   della
          conferenza di  servizi,  che  e'  tenuta  a  rilasciare  il
          proprio parere entro e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          convocazione. Qualora il parere reso  dalla  conferenza  di
          servizi non intervenga nei termini  previsti  dal  presente
          comma,  il  Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine
          al rilascio della VIA entro i sette giorni  successivi.  La
          procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale per l'apertura delle  discariche  e  l'esercizio
          degli  impianti  di  cui  alla  presente  disposizione   e'
          coordinata  nell'ambito  del  procedimento  di  VIA  e   il
          provvedimento finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
          integrata. Qualora  il  parere  reso  dalla  conferenza  di
          servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si  esprime
          entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di  cui
          al presente comma svolgono, in luogo del  Presidente  della
          regione  Campania,   le   funzioni   gia'   attribuite   al
          Sottosegretario  di  Stato  di  cui  all'articolo   1   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   123,
          avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni  contenute
          nel presente comma, degli  uffici  della  Regione  e  delle
          Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica e nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo
          finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
          I termini  dei  procedimenti  relativi  al  rilascio  delle
          autorizzazioni,  di  certificazioni  e   di   nulla   osta,
          pertinenti all'individuazione delle aree di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'». 
              Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma   1,   del
          decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante  «Disposizioni
          urgenti per il  superamento  di  situazioni  di  criticita'
          nella  gestione  dei  rifiuti  e  di  taluni  fenomeni   di
          inquinamento  ambientale»,  convertito  con   modificazioni
          dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, come modificato  dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente: 
              «1. Il termine di cui al comma 2-ter  dell'articolo  11
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e
          successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2013.
          A partire dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
          periodo si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  14,
          comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni». 
              L'articolo 14 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici»,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,
          n.  214,  dispone  l'istituzione  in  tutti  i  comuni  del
          territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  del
          tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
              Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale
          Campania 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia  di
          gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica
          dei siti inquinati», e' il seguente: 
              «Art. 28. (Contributo ai comuni  sede  di  impianti  di
          recupero e di smaltimento) 
              1. Ai comuni, sede di impianti per il  trattamento  dei
          rifiuti urbani,  e'  dovuto  un  contributo  da  parte  dei
          soggetti affidatari del servizio integrato».