IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  e,
in particolare, il capo VI del titolo III e l'art. 112; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  436/2009  della  Commissione  del  26
maggio 2009, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del Consiglio in ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e  alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo  e,  in  particolare,  i
capi I e II del titolo III; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   314/2012   della
Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE)
n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda  i  documenti  che
scortano il trasporto dei  prodotti  vitivinicoli  e  la  tenuta  dei
registri nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio 2009, recante modalita' di applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Vista la direttiva del Consiglio n.  83/92  del  19  ottobre  1992,
relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise  sull'alcool
e sulle bevande alcoliche; 
  Vista la direttiva 92/84/CEE del  Consiglio  del  19  ottobre  1992
relativa al ravvicinamento delle  aliquote  di  accisa  sull'alcol  e
sulle bevande alcoliche; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  3649/92  della  Commissione  del  17
dicembre 1992 sul documento di accompagnamento  semplificato  per  la
circolazione intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  e
immessi in consumo nello Stato membro di partenza; 
  Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16  dicembre  2008
relativa al regime generale delle accise e che  abroga  la  direttiva
92/12/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n.  684/2009  della  Commissione  del  24
luglio  2009  recante  modalita'  di   attuazione   della   direttiva
2008/118/CE  del  Consiglio  per   quanto   riguarda   le   procedure
informatizzate relative alla circolazione di prodotti  sottoposti  ad
accisa in sospensione dall'accisa; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce il Codice doganale comunitario; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  2454/93  della  Commissione,  del  2
luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione   del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce  il  Codice
doganale comunitario; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante
attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa  al  regime  generale
delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; 
  Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre  2010
dell'Agenzia delle dogane, adottata ai sensi dell'art.  3,  comma  2,
del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state
stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5
e seguenti dell'art. 6 del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica  delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  25  marzo  1996,  n.
210; 
  Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento
recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni
relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti  al
regime delle accise, per quanto applicabile; 
  Visto il  decreto  27  marzo  2001,  n.  153,  regolamento  recante
disposizioni per il controllo  della  fabbricazione,  trasformazione,
circolazione  e  deposito  dell'alcole  etilico   e   delle   bevande
alcoliche,  sottoposti  al   regime   delle   accise,   nonche'   per
l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale  sugli   alcol   metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernente  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto,  in  attuazione  della
delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976,  n.  249,
riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, concernente  l'introduzione  dell'obbligo  di
emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
3, comma 147, lettera d), della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
relativamente  alla  soppressione   dell'obbligo   della   bolla   di
accompagnamento delle merci viaggianti; 
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.  23
concernente l'esenzione dall'obbligo  di  emissione  della  bolla  di
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
404, regolamento recante disposizioni  in  materia  di  utilizzo  del
servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle  entrate  per
la  presentazione  di  documenti,  atti  e  istanze  previsti   dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per  ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto interministeriale n. 768  del  19  dicembre  1994,
regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione  delle  norme
del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti  che  scortano
il trasporto dei prodotti e alla  tenuta  dei  registri  nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  30  giugno   1995,   recante
disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri
di intermediazione delle uve destinate, in tutto  o  in  parte,  alla
vinificazione; 
  Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento
di  accompagnamento  dei  prodotti   vitivinicoli   condizionati   in
recipienti di volume  nominale  pari  o  inferiore  a  60  litri  che
circolano sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000,  recante  modalita'
di applicazione del divieto di vinificazione delle uve  da  tavola  e
per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  interdirettoriale  18  dicembre  2001,  recante
consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire
da mosti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002; 
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n.  82,  recante  disposizioni  di
attuazione della normativa comunitaria  concernente  l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2008,   recante
disposizioni di attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura  della  distillazione  dei  sottoprodotti
della vinificazione; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16, comma 6; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed,  in  particolare,
l'art. 37; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221   ed,   in
particolare, l'art. 5, comma 1; 
  Considerata la necessita' di dare  applicazione  alle  disposizioni
del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  cosi'   come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 314/2012; 
  Ritenuto di dover  attuare  una  semplificazione  delle  richiamate
norme nazionali  in  materia  di  documenti  di  accompagnamento  dei
prodotti   vitivinicoli,   anche   procedendo,   all'abrogazione    e
disapplicazione totale o  parziale  di  taluni  decreti  ministeriali
sopra citati; 
  Considerato che la materia oggetto  del  presente  decreto  rientra
nella  potesta'  regolamentare  dello  Stato  in  quanto  materia  di
legislazione  esclusiva  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  2,  della
Costituzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  stabilisce  le  condizioni  sussidiarie  e
supplementari cui devono attenersi le persone  fisiche  o  giuridiche
per garantire che  i  trasporti  dei  prodotti  vitivinicoli  di  cui
all'art. 3 che hanno inizio sul territorio  nazionale,  effettuati  o
fatti  effettuare  dalle  persone  medesime,  siano  scortati  da  un
documento di accompagnamento, in conformita' con le norme dell'Unione
europea richiamate in premessa.